Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi, in vigore le nuove modalità operative

Operativo dal 2000, ha l’obiettivo di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio
2014
del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 aprile 2014, sono
entrate in vigore le integrazioni alle condizioni di ammissibilità e
le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese
.

Istituito dalla legge n. 662/1996, il Fondo è operativo dal 2000 e ha
l’obiettivo di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie
imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e
spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Rivolgendosi
al Fondo centrale di Garanzia, pertanto, l’impresa non ha un contributo in
denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie
aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli
importi garantiti dal Fondo.

Secondo le
ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al
finanziamento con la copertura del Fondo Centrale in assenza della
presentazione di garanzie reali.

A seconda della natura del soggetto che
si rivolge al Fondo Centrale di Garanzia esistono diverse modalità di
intervento:

  • Garanzia diretta: indica la
    garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori. In
    questo caso, l’impresa che necessiti di un finanziamento può chiedere alla
    banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. L’attivazione di
    questa garanzia è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza
    dell’impresa, viene risarcita dal Fondo e, in caso di eventuale esaurimento di
    fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.

    Controgaranzia: indica la
    garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi , e degli altri Fondi di
    Garanzia. In questo caso l’impresa si rivolge a un Confidi o ad altro fondo di
    garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo.

    Cogaranzia: indica la garanzia
    prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e
    congiuntamente ai Confidi, agli altri Fondi di Garanzia ovvero ai Fondi di
    garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati.

L’intervento è concesso, fino a un massimo dell’80% del
finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia
a breve sia a medio-lungo termine, tanto per
liquidità che per investimenti.

I soggetti beneficiari finali del Fondo, ai quali viene concessa la garanzia
pubblica, sono le piccole e medie imprese (così come definite dalla
normativa europea), comprese le imprese artigiane, presenti sul
territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore,
ad esclusione dei settori ritenuti sensibili dall’Unione Europea. Possono essere garantite le Pmi appartenenti a qualsiasi
settore con l’eccezione dell’industria automobilistica, della
costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera, della
siderurgia e delle attività finanziarie. Nei trasporti sono ammissibili solo le
imprese che effettuano trasporto merci su strada. Le
imprese agricole possono utilizzare soltanto la controgaranzia
rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e
della pesca. Sono, inoltre, soggetti beneficiari i consorzi e le
società consortili
, costituiti tra piccole e medie imprese, e le società
consortili miste
.

L’impresa non può inoltrare la
domanda direttamente al Fondo, ma deve rivolgersi a una banca per
richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul
finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa a
occuparsi della domanda. In alternativa, l’impresa si può rivolgere a un
Confidi
che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la
controgaranzia al Fondo.

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