Finanziaria 2007: le detrazioni per il risparmio energetico

I criteri per usufuruire delle detrazioni d’imposta

In seguito alla pubblicazione del decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007, che ha stabilito i criteri per usufruire delle detrazioni d’imposta per interventi di risparmio energetico sugli edifici, introdotti dalla Legge finanziaria 2007, l’Agenzia delle entrate pubblica una circolare di chiarimento che richiama l’intero complesso normativo, illustrando alcuni adempimenti non richiamati dal decreto di febbraio.
Come noto, gli incentivi fiscali introdotti dall’art. 1, commi 344-347 della legge n. 296/2006 consentono di usufruire di una detrazione di imposta del 55% a tutti i soggetti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari, che sostengano nel corso del 2007 spese per interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (comma 344), interventi su strutture opache e infissi (comma 345), installazione di pannelli solari (comma 346) e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 345), con finalità di risparmio energetico.
L’Agenzia precisa che, a differenza della procedura prevista per lo sgravio Irpef relativo alle ristrutturazioni di immobili, non occorre inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, bensì è sufficiente indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento. La corrispondenza degli interventi ai requisiti tecnici che garantiscano il risparmio energetico degli edifici deve essere asseverata da un tecnico abilitato.

Circolare Agenzia delle entrate 31 maggio 2007, n. 36

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)

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