Finalmente le ferie

Panoramica sulla normativa che regola l’istituto delle ferie

Parliamo di un istituto “di stagione”: le ferie.
L’istituto delle ferie annuali è riconosciuto dall’art. 36, comma 3, Cost., per
cui ogni lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non
inferiore a quattro settimane. Salvo
quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il periodo di ferie va goduto
per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel
corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi
successivi al termine dell’anno di maturazione.


Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla
relativa indennità sostitutiva, se non in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro.


 


Misura


La durata del periodo di ferie è stabilita dai contratti collettivi di categoria, in
misura anche differenziata per classi di lavoratori in funzione ad esempio del
livello d’inquadramento e/o dell’anzianità di servizio
maturata.


Per individuare lo scaglione di anzianità ai fini del
calcolo delle ferie viene computato il periodo trascorso dalla data di
assunzione del lavoratore (ivi compreso l’eventuale periodo di prova) fino al
momento della maturazione del diritto.


La misura delle ferie può essere determinata in settimane, in giorni o in ore; ciascuna unità di misura può
essere trasformata nelle altre mediante i coefficienti
contrattuali.


Molti contratti collettivi commisurano la durata delle
ferie a giorni lavorativi riferiti ad un orario


settimanale di lavoro distribuito su 6 giorni (dal lunedì
al sabato); in questo caso, per le aziende che


operano in regime di settimana corta occorre provvedere al
riproporzionamento del periodo di ferie


mediante il coefficiente 1,20.


Così ad esempio, nel caso sopra esaminato i 28,75 giorni di
ferie (relativi ad un orario settimanale


di lavoro distribuito su 6 giorni) corrispondono a 23,96
giorni (28,75 : 1,20) se riferiti ai 5 giorni


lavorativi della settimana corta.


 


Maturazione


Le ferie maturano nel corso del rapporto – anche durante il primo anno o durante il periodo di prova – in relazione
all’attività effettivamente prestata dal lavoratore e ad alcune tipologie di
assenza indicate di seguito:


 


Assenze utili per la maturazionee


• assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio (art.
2110, cod. civ.; artt. 22 e 29, D.Lgs. n. 151/2001);


• assenza per malattia o infortunio sul lavoro, nei limiti
del periodo di comporto (art. 2110, cod. civ.);


• assenza per l’adempimento di funzioni presso i seggi
elettorali (art. 119, D.P.R. n. 361/1957);


• assenza per congedo matrimoniale (R.D.L. n.
1334/1937)


 


Assenze non computabili per la
maturazione


• assenza per congedo parentale (art. 34, D.Lgs.
n.151/2001);


• assenza durante le malattie del bambino (art. 48, D.Lgs.
n. 151/2001);


• aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali


provinciali e nazionali (art. 31, L. n.
300/1970);


• assenza per malattia e infortunio sul lavoro, oltre i
limiti del periodo di comporto (art. 2110, cod. civ.);


• permessi e aspettative non
retribuiti


• periodi di cassa integrazione a zero
ore


 


Altre tipologie di assenza possono essere considerate utili
dai contratti collettivi di lavoro.


Compete al datore di lavoro definire il periodo annuale di
riferimento per la maturazione


delle ferie. Questo viene fatto normalmente coincidere con
l’anno civile (dal 1° gennaio al 31
dicembre) ovvero decorrere a cavallo
d’anno
a partire dal periodo (agosto) in cui le ferie vengono
tradizionalmente concesse (il periodo decorre quindi dal 1° agosto al successivo
31 luglio o anche dal 1° settembre al successivo 31
agosto).


Al lavoratore che ha prestato attività lavorativa per tutta
la durata dell’orario contrattuale nell’arco del periodo annuale di riferimento
vengono attribuite le ferie nella misura piena stabilita. In caso di prestazione
ridotta o di rapporto di lavoro iniziato o concluso nel corso del periodo
annuale, il calcolo delle ferie maturate viene generalmente effettuato per
dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio prestati (vengono escluse,
salvo diversa disposizione contrattuale, le frazioni di mese inferiori a 15
giorni).


La funzione delle ferie del lavoratore (recupero delle
energie psico-fisiche e cura delle relazioni affettive e sociali), da cui
consegue che le stesse maturino in proporzione alla durata della prestazione
lavorativa, non esclude la legittimità di un accordo collettivo che stabilisca
non solo un periodo di ferie più
lungo
di quello che risulterebbe dalla indicata proporzione, ma anche, nel
caso in cui le ferie non possano essere godute in tale maggiore misura per
l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro,


una misura dell’indennità sostitutiva ragguagliata alle
ferie dovute per l’intero anno, così derogando (anche per l’indennità) al
principio di proporzionalità.


 


Fruizione


Al datore di lavoro compete di stabilire il periodo di fruizione delle ferie e le
relative modalità, a seguito di una
valutazione comparativa delle esigenze dell’impresa e degli interessi dei
lavoratori. A questi ultimi spetta solo l’indicazione (facoltativa) del periodo
entro il quale ciascuno intende fruire del riposo annuale. Le ferie devono essere fruite entro l’anno di
maturazione.


Non possono essere considerati come giorni di ferie (né
quindi scomputati dalle ferie maturate): il periodo di preavviso (art. 2109, cod. civ.); i
periodi di congedo di maternità (o
paternità)
e di congedo
parentale
(artt. 22 e 34, D.Lgs. n. 151/2001); i periodi di malattia del bambino che comportino
ricovero ospedaliero (art. 47, D.Lgs. n. 51/2001); i periodi di attività svolta
per adempiere funzioni presso i seggi
elettorali
(art. 119, D.P.R. n. 361/1957).


I contratti collettivi indicano il trattamento da applicare
nel caso di festività nazionali ed  infrasettimanali cadenti nel corso delle
ferie (corrispondente prolungamento del periodo ovvero erogazione del relativo
trattamento economico).


 


La commisurazione del riposo per ferie all’anno di servizio
non implica che per ciascun dipendente


debba computarsi a partire dal momento dell’assunzione una
corrispondente sequenza individuale


di anni di lavoro entro i quali far cadere le ferie
annuali. Non contrasta infatti con la finalità
dell’istituto


l’assegnazione delle ferie maturate dopo una frazione di
anno dall’assunzione ed il computo, a partire


dalla ripresa dal lavoro, di un nuovo anno di servizio
entro il quale collocare un intero periodo di ferie


annuali. È legittima l’adozione, coerente ad esigenze
aziendali di assegnazione di ferie
collettive
, di


un intervallo fisso come anno di riferimento (anno di
calendario o altro periodo di 12 mesi) per tutti i


lavoratori e l’assegnazione entro ciascun intervallo, in
proporzione del servizio prestato, del periodo


di godimento delle ferie annuali.


 


Il potere del datore di lavoro di stabilire il periodo di
godimento delle ferie implica anche quello di


modificarlo in base
ad una riconsiderazione delle esigenze aziendali; il datore di lavoro ha
tuttavia


l’onere di comunicare la modifica con congruo
preavviso.


 


Trattamento economico


Secondo il criterio generale, fissato dalla convenzione
O.I.L. n. 132/1970, durante il periodo feriale al lavoratore compete la normale retribuzione. In assenza di
ulteriori indicazioni di fonte legale sulla determinazione e sui criteri di
computo della retribuzione per ferie, l’individuazione delle
voci


che concorrono a formarne la base di computo spetta alla
contrattazione collettiva ed eventualmente agli accordi
individuali.


La Cassazione ha affermato che la maggiorazione per lavoro notturno anche se prestato
secondo regolari turni periodici non concorre, salvo diversa previsione
contrattuale, alle base di computo della retribuzione per ferie (Cass. 29
gennaio 2004, n. 1680).


Mentre, con riferimento ad una fattispecie di lavoro straordinario prestato con
continuità,sempre la Cassazione ne ha ammesso il computo, ai fini della
quantificazione della retribuzione spettante durante le ferie, in presenza nella
normativa contrattuale collettiva del riferimento alla nozione di “retribuzione
globale di fatto” (Cass. 3 marzo 2004, n. 4341).


 


Indennità sostitutiva


Per le giornate di ferie non fruite al lavoratore è dovuta,
oltre alla retribuzione per le giornate lavorate, un’indennità sostitutiva di
ammontare corrispondente alla retribuzione dovuta per il periodo di ferie non
godute.


Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la
corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute (anche senza
responsabilità del datore di lavoro) ha l’onere di provare l’avvenuta
prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore riceverà
l’indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non goduti. A tal fine
i giorni di ferie maturati saranno individuati nella misura di tanti dodicesimi
del periodo di ferie annuale spettante, per quanti sono i mesi di servizio
prestati presso l’azienda nel periodo annuale di
riferimento.


 


 


Un esempio: la contrattazione collettiva di categoria del
terziario e servizi


La durata delle ferie è di 26 giorni all’anno da
godere da maggio ad ottobre, escluse le aziende fornitrici di apparecchiature
frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio e le
aziende di raccolta e salatura di pelli grezze fresche che possono fissare i
turni di ferie in qualsiasi periodo dell’anno. I giorni di ferie si computano da
lunedì a sabato.


Per i giorni di ferie spetta la retribuzione normale di fatto. Il
lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione ha diritto ad una quota
pari alla media delle provvigioni
percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto. Nelle aziende con
un solo dipendente o quando tutto il personale sia in ferie spetta la media
mensile delle provvigioni percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di
servizio prestato. Se il lavoratore retribuito a provvigione viene sostituito
durante le ferie da altro lavoratore estraneo al reparto ha diritto ad una quota
di provvigioni pari a quella spettante al suo sostituto.


Le festività che cadono durante il periodo di ferie
ne determinano il prolungamento, mentre la malattia le interrompe, sempreché sia
regolarmente denunciata e certificata dalle strutture pubbliche competenti per
territorio.


Il richiamo in servizio durante il godimento delle
ferie, comporta per il datore di lavoro l’obbligo al rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il
viaggio, sia per il rientro in sede che per l’eventuale ritorno nella località
dalla quale il lavoratore è stato richiamato.


 

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