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Fabbrica Intelligente, agevolazioni per le imprese del Sud Italia

Lo sviluppo delle regioni del Sud Italia è imprescindibile per l’Italia, in un contesto economico certo non dei più semplici, e la Fabbrica Intelligente è uno dei punti di passaggio per il rilancio del Paese.

Con questa consapevolezza ben presente, il Governo ha modificato il decreto del 9 marzo 2018, recante l’intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle Pmi verso la Fabbrica intelligente.

Ecco il testo del nuovo Decreto come pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 gennaio:

Visto l’art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo’ istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita’ alla
normativa comunitaria;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018
e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2018, n. 164, che
istituisce, nell’ambito del Programma operativo nazionale «Imprese e
competitivita’» 2014-2020 FESR e della relativa programmazione
complementare, un regime di aiuto in favore di programmi di
investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale impresa 4.0,
in grado di favorire il miglioramento competitivo delle piccole e
medie imprese operanti nei territori delle Regioni meno sviluppate
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
Visto, in particolare, l’art. 9, comma 3, del predetto decreto
ministeriale 9 marzo 2018 nel quale viene disposto che la prima
richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere
presentata dal soggetto beneficiario, pena la revoca delle
agevolazioni, entro 120 giorni dalla data del provvedimento di
concessione degli aiuti;
Visto, altresi’, l’art. 13, comma 1, lettera b), dello stesso
decreto ministeriale 9 marzo 2018, che prevede che le agevolazioni
concesse nell’ambito dell’intervento agevolativo sono revocate in
misura totale nel caso in cui l’impresa beneficiaria non rispetti
l’adempimento di cui al richiamato art. 9, comma 3, del decreto
ministeriale 9 marzo 2018;
Considerato che, nell’ambito del predetto decreto ministeriale 9
marzo 2018, le imprese possono presentare le richieste di erogazione
per stato di avanzamento anche sulla base di titoli di spesa non
quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato
previa adesione, da parte delle banche presso cui e’ possibile aprire
la suddetta tipologia di conto, ad un’apposita convenzione stipulata
tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione bancaria
italiana (ABI) e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.- Invitalia;
Tenuto conto che l’adesione da parte delle banche alla predetta
convenzione ha comportato, nella fase di prima applicazione
dell’intervento agevolativo, fisiologici tempi tecnici per lo
svolgimento degli adempimenti connessi alla sua predisposizione e
alla sottoscrizione tra le parti, determinando difficolta’ da parte
delle imprese beneficiarie nell’accesso immediato a tale opzione
operativa e, conseguentemente, nella realizzazione degli
investimenti;
Considerato altresi’ che il mancato rispetto degli adempimenti
connessi alla presentazione della prima richiesta di erogazione a
stato di avanzamento entro il termine di cui al richiamato art. 9,
comma 3, del decreto ministeriale 9 marzo 2018, puo’ essere
determinato anche da cause non direttamente imputabili alla volonta’
delle imprese beneficiarie quali ritardi nella consegna dei beni di
investimento agevolati da parte dei fornitori ovvero mancato
ottenimento in tempi utili delle autorizzazioni necessarie per
attivare l’unita’ produttiva oggetto dell’investimento;
Considerata l’opportunita’, ai fini del pieno utilizzo delle
risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita’»
2014-2020 FESR e della relativa programmazione complementare, di
consentire la realizzazione del piu’ ampio numero di iniziative
agevolate nell’ambito dell’intervento istituito dal decreto
ministeriale 9 marzo 2018, introducendo semplificazioni procedurali
in considerazione della complessita’ tecnica dei programmi di
investimento;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte e fermo
restando il termine di ultimazione dei programmi di investimento
fissato dal decreto ministeriale 9 marzo 2018, modificare la
disposizione di cui al richiamato art. 9, comma 3, dello stesso
decreto 9 marzo 2018, al fine di consentire alle imprese beneficiarie
la presentazione della prima richiesta di erogazione a stato di
avanzamento entro 210 giorni dalla data del provvedimento di
concessione delle agevolazioni anziche’ entro 120 giorni dalla
medesima data, fatto salvo un piu’ ampio termine per i casi in cui la
mancata presentazione dello stato di avanzamento sia riconducibile a
cause di forza maggiore, non dipendenti da volonta’, colpa o
negligenza dell’impresa beneficiaria, fermo restando il termine
previsto dal medesimo decreto ministeriale per l’ultimazione del
programma di investimento;

Decreta:

Art. 1

1. Al fine di semplificare le procedure di realizzazione e
conseguente rendicontazione dei programmi di investimento agevolati
nell’ambito del regime di aiuto istituito dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 9 marzo 2018 richiamato in premessa, al
medesimo provvedimento sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 9, comma 3, le seguenti parole: «entro 120 giorni
dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui
all’art. 8, comma 5.» sono sostituite dalle parole «entro 210 giorni
dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui
all’art. 8, comma 5, fatto salvo l’eventuale maggior termine connesso
a cause di forza maggiore, per i quali il mancato adempimento dipenda
da circostanze non riconducibili alla volonta’, colpa o negligenza
dell’impresa beneficiaria, fermo restando il termine per
l’ultimazione del programma di investimento di cui all’art. 5, comma
6, lettera e).»;
b) all’art. 13, comma 1, lettera b), le seguenti parole: «entro
120 giorni dalla data del provvedimento di concessione delle
agevolazioni» sono sostituite dalle parole «entro 210 giorni dalla
data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fatti salvi
i casi di forma maggiore di cui all’art. 9, comma 3.».
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto ministeriale
9 marzo 2018 non espressamente modificato dal presente provvedimento.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Visto l’art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo’ istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita’ alla
normativa comunitaria;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018
e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2018, n. 164, che
istituisce, nell’ambito del Programma operativo nazionale «Imprese e
competitivita’» 2014-2020 FESR e della relativa programmazione
complementare, un regime di aiuto in favore di programmi di
investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale impresa 4.0,
in grado di favorire il miglioramento competitivo delle piccole e
medie imprese operanti nei territori delle Regioni meno sviluppate
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
Visto, in particolare, l’art. 9, comma 3, del predetto decreto
ministeriale 9 marzo 2018 nel quale viene disposto che la prima
richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere
presentata dal soggetto beneficiario, pena la revoca delle
agevolazioni, entro 120 giorni dalla data del provvedimento di
concessione degli aiuti;
Visto, altresi’, l’art. 13, comma 1, lettera b), dello stesso
decreto ministeriale 9 marzo 2018, che prevede che le agevolazioni
concesse nell’ambito dell’intervento agevolativo sono revocate in
misura totale nel caso in cui l’impresa beneficiaria non rispetti
l’adempimento di cui al richiamato art. 9, comma 3, del decreto
ministeriale 9 marzo 2018;
Considerato che, nell’ambito del predetto decreto ministeriale 9
marzo 2018, le imprese possono presentare le richieste di erogazione
per stato di avanzamento anche sulla base di titoli di spesa non
quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato
previa adesione, da parte delle banche presso cui e’ possibile aprire
la suddetta tipologia di conto, ad un’apposita convenzione stipulata
tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione bancaria
italiana (ABI) e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.- Invitalia;
Tenuto conto che l’adesione da parte delle banche alla predetta
convenzione ha comportato, nella fase di prima applicazione
dell’intervento agevolativo, fisiologici tempi tecnici per lo
svolgimento degli adempimenti connessi alla sua predisposizione e
alla sottoscrizione tra le parti, determinando difficolta’ da parte
delle imprese beneficiarie nell’accesso immediato a tale opzione
operativa e, conseguentemente, nella realizzazione degli
investimenti;
Considerato altresi’ che il mancato rispetto degli adempimenti
connessi alla presentazione della prima richiesta di erogazione a
stato di avanzamento entro il termine di cui al richiamato art. 9,
comma 3, del decreto ministeriale 9 marzo 2018, puo’ essere
determinato anche da cause non direttamente imputabili alla volonta’
delle imprese beneficiarie quali ritardi nella consegna dei beni di
investimento agevolati da parte dei fornitori ovvero mancato
ottenimento in tempi utili delle autorizzazioni necessarie per
attivare l’unita’ produttiva oggetto dell’investimento;
Considerata l’opportunita’, ai fini del pieno utilizzo delle
risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita’»
2014-2020 FESR e della relativa programmazione complementare, di
consentire la realizzazione del piu’ ampio numero di iniziative
agevolate nell’ambito dell’intervento istituito dal decreto
ministeriale 9 marzo 2018, introducendo semplificazioni procedurali
in considerazione della complessita’ tecnica dei programmi di
investimento;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte e fermo
restando il termine di ultimazione dei programmi di investimento
fissato dal decreto ministeriale 9 marzo 2018, modificare la
disposizione di cui al richiamato art. 9, comma 3, dello stesso
decreto 9 marzo 2018, al fine di consentire alle imprese beneficiarie
la presentazione della prima richiesta di erogazione a stato di
avanzamento entro 210 giorni dalla data del provvedimento di
concessione delle agevolazioni anziche’ entro 120 giorni dalla
medesima data, fatto salvo un piu’ ampio termine per i casi in cui la
mancata presentazione dello stato di avanzamento sia riconducibile a
cause di forza maggiore, non dipendenti da volonta’, colpa o
negligenza dell’impresa beneficiaria, fermo restando il termine
previsto dal medesimo decreto ministeriale per l’ultimazione del
programma di investimento;

Decreta:

Art. 1

1. Al fine di semplificare le procedure di realizzazione e
conseguente rendicontazione dei programmi di investimento agevolati
nell’ambito del regime di aiuto istituito dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 9 marzo 2018 richiamato in premessa, al
medesimo provvedimento sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 9, comma 3, le seguenti parole: «entro 120 giorni
dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui
all’art. 8, comma 5.» sono sostituite dalle parole «entro 210 giorni
dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui
all’art. 8, comma 5, fatto salvo l’eventuale maggior termine connesso
a cause di forza maggiore, per i quali il mancato adempimento dipenda
da circostanze non riconducibili alla volonta’, colpa o negligenza
dell’impresa beneficiaria, fermo restando il termine per
l’ultimazione del programma di investimento di cui all’art. 5, comma
6, lettera e).»;
b) all’art. 13, comma 1, lettera b), le seguenti parole: «entro
120 giorni dalla data del provvedimento di concessione delle
agevolazioni» sono sostituite dalle parole «entro 210 giorni dalla
data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fatti salvi
i casi di forma maggiore di cui all’art. 9, comma 3.».
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto ministeriale
9 marzo 2018 non espressamente modificato dal presente provvedimento.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.


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