Exit tax, sospensione o rateazione solo all’interno dell’Ue

Le società italiane che trasferiscono la propria residenza in un paese dell’Unione europea non dovranno versare subito l’imposta sulle plusvalenze, potranno sospendere il versamento, fino a un massimo di dieci anni o rateizzarlo in sei quote annuali.

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di esercizio
dell’opzione per la sospensione o rateizzazione dell’Exit tax, l’imposta da applicare in
Italia in caso di trasferimento della residenza fiscale delle imprese in altro Stato dell’Ue o in Stati aderenti all’Accordo sul SEE (Spazio economico europeo). Il Provvedimento
attua le disposizioni contenute
nel
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 luglio 2014,
pubblicato l’8 luglio 2014 nella Gazzetta Ufficiale.

L’opzione per la sospensione delle plusvalenze va presentata con una comunicazione all’ufficio territorialmente competente, insieme alla documentazione prevista, entro il termine per il versamento
del
saldo delle imposte sui redditi relative
all’ultimo periodo di imposta di residenza in Italia. Ogni anno, chi esercita l’opzione per
la
sospensione, ai fini del monitoraggio, è tenuto alla dichiarazione dei redditi, per i
periodi d’imposta successivi a quello di opzione. Nella dichiarazione
devono essere compilati soltanto i quadri relativi all’indicazione della plusvalenza complessiva, con l’importo della plusvalenza ancora sospesa e dell’ammontare dell’imposta dovuta.

Analogamente alla sospensione, anche per la rateazione i contribuenti
interessati sono tenuti a presentare una specifica comunicazione all’ufficio
territorialmente competente. Le imposte sui redditi oggetto di versamento rateale sono
pagate in sei rate annuali di pari importo. L’esercizio dell’opzione elimina l’obbligo di monitoraggio annuale.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il termine di versamento del
saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, mentre le restanti rate sono versate insieme agli interessi
negli anni successivi entro lo stesso termine.

L’ufficio delle Entrate, prima di validare l’opzione
per
la sospensione o rateizzazione, può chiedere la presentazione di idonea garanzia, in
caso di grave e concreto pericolo per la riscossione. Per la sospensione, la garanzia è
dovuta per un periodo non inferiore
a tre anni e va rinnovata, per ulteriori tre anni, nel caso in cui al termine del periodo di validità risultino ancora importi dovuti.

Per la rateazione,
la
garanzia è dovuta per un periodo pari a quello di rateazione incrementato di un anno. Le imprese che hanno, invece, bilanci in attivo nei tre esercizi
che
precedono il trasferimento
della residenza e un patrimonio netto risultante
dall’ultimo bilancio almeno pari al 120% dell’importo
dell’imposta sospesa e/o rateizzata, non sono tenute a presentare garanzie.

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