Esportazioni extra Ue, “non imponibilità” anche dopo 90 giorni

Il contribuente potrà recuperare l’Iva versata nella procedura di regolarizzazione attraverso l’emissione di una nota di variazione o tramite richiesta di rimborso.

Le
esportazioni indirette possono godere del regime della non imponibilità anche
se i beni escono dal
territorio dell’Unione oltre il termine di 90 giorni dalla consegna al
cessionario
, (previsto dall’articolo
8, comma 1, lettera b) del DPR n.633 del 1972) a patto che sia
possibile dimostrare l’uscita dei beni dal territorio doganale dell’Unione
. Il
contribuente può, inoltre, recuperare l’Iva
versata al momento della regolarizzazione
. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate
con la risoluzione
n. 98/E
alla luce della sentenza emessa il 19 dicembre 2013 dalla
Corte di Giustizia
dell’Ue
, che affronta il tema delle cessioni in cui i beni vengono trasportati,
a cura del soggetto destinatario
non residente, fuori dal territorio comunitario.

Il
contribuente può inoltre recuperare l’Iva
, eventualmente versata in sede di
regolarizzazione, emettendo una nota di variazione entro il termine per la
presentazione della
dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è
avvenuta l’esportazione
,
o comunque richiedendo il rimborso entro due anni dal versamento o dal
verificarsi del
presupposto del rimborso.

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