Emilia-Romagna: “De minimis” nelle azioni formative

Nell’ambito del Regolamento Ce 1998/06 del 15 dicembre 2006, sono approvate le modalità di attuazione e concessione dei finanziamenti in relazione all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), per le …

Nell’ambito del Regolamento Ce 1998/06 del 15 dicembre 2006, sono approvate le modalità di attuazione e concessione dei finanziamenti in relazione all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), per le azioni formative previste dal Por obiettivo 3.
La disciplina prevista nel predetto regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dall’impresa, sia dall’ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l’impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell’attività formativa e del contributo.
La soglia degli aiuti è pari a 200.000 euro, incluso l’aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di de minimis nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti.
Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, la soglia massima ammessa all’esenzione de minimis è di 100.000 euro.

D.G.R. 26 marzo 2007, n. 332, (B.U.R. 11 aprile 2007, n. 49)

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)

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