Home Digitale Ecommerce nella UE, come va fatta la trasmissione dei dati

Ecommerce nella UE, come va fatta la trasmissione dei dati

L’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare, la numero 13, tesa a chiarire l’adeguamento delle azioni di trasmissione dei dati relativi alle attività di ecommerce sulla base di quanto contenuto nel Decreto Crescita 2019, e quindi valide sino al 31 dicembre 2020. Dopo quella data entrerà infatti in vigore la norma UE conosciuta come Direttiva IVA.

Il campo di azione è quindi quello comunitario e i destinatari della comunicazione sono quelle realtà che fanno attività di ecommerce su base transnazionale.

La motivazione dell’articolo del Decreto Crescita 2019 analizzato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, pone a carico delle piattaforme di ecommerce obbloghi di natura informativa per consentire l’emersione e il monitoraggio del volume di affari IVA delle vendite a distanza UE ed Extra-UE.

Riportiamo di seguito il testo integrale della Circolare numero 13 dell’Agenzia delle Entrate

Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante luso di una interfaccia elettronica articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

Premessa

Il rapido sviluppo del commercio elettronico ha comportato, nel corso degli anni, l’affermarsi di nuovi modelli commerciali basati sulla vendita di prodotti o servizi online ovvero sull’offerta dematerializzata di servizi di intermediazione. In questo ambito, il ruolo delle cosiddette “piattaforme digitali” è divenuto particolarmente rilevante, tanto da spingere molti Stati ad assumere iniziative finalizzate ad assicurare la corretta applicazione delle normative fiscali. Sotto quest’ultimo aspetto, la circostanza che le piattaforme operino su scala transnazionale, senza una presenza fisica nel mercato di riferimento rende il tema della fiscalità e dei connessi adempimenti molto complesso.

Nel nostro ordinamento l’articolo 13 del “Decreto Crescita 2019”1 (di seguito Decreto Crescita) ha affrontato il tema, introducendo un obbligo di comunicazione per i soggetti passivi, residenti e non residenti, che gestiscono le interfacce elettroniche attraverso le quali sono facilitate le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea tra fornitori e acquirenti.

Si tratta di una disposizione transitoria che cesserà la sua efficacia il 31 dicembre 2020, in vista dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021, dell’articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE (di seguito anche “Direttiva IVA”).

In particolare, l’articolo 14-bis, paragrafo 1, della Direttiva IVA dispone che «Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni». Il paragrafo 2 della diposizione in commento estende tale previsione alle «cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo».

La ratio della norma risiede nella opportunità di coinvolgere le piattaforme nella riscossione dell’IVA sulle vendite on line posto che «Gran parte delle vendite a distanza di beni, forniti da uno Stato membro all’altro e da territori terzi o paesi terzi alla Comunità, è facilitata tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, spesso col ricorso a sistemi di deposito logistico» (cfr. considerando 7 della Direttiva n. 2455).

Analogamente, la ratio dell’articolo 13 del Decreto Crescita, che pone a carico delle piattaforme obblighi di natura informativa, è quella di consentire l’emersione e il monitoraggio del volume di affari IVA delle vendite a distanza UE ed Extra-UE, che le piattaforme stesse contribuiscono a facilitare, ponendo a carico di queste ultime determinati oneri. In particolare, come si evince dalla Relazione illustrativa al Decreto Crescita, «la ratio della norma è favorire la compliance in materia di IVA sulle vendite a distanza di beni effettuate tramite piattaforme elettroniche».

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31  luglio 2019, prot. n. 660061 recante «Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Pubblicata in GU del 29.06.2019)» (di seguito anche il “Provvedimento”), sono state individuate le modalità e i termini con le quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti comunicano all’Agenzia delle entrate i dati commerciali dei fornitori.

La presente circolare fornisce pertanto chiarimenti in merito alle disposizioni menzionate, alla luce anche delle previsioni del Provvedimento.

Le nuove disposizioni

Il comma 1 del citato articolo 13 stabilisce che «il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:

      1. la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
      2. il numero totale delle unità vendute in Italia;
      3. a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita».

Il mancato o incompleto invio dei dati suddetti determina che il soggetto passivo è considerato debitore dell’IVA applicata alle vendite a distanza, salvo che provi che l’imposta sia stata assolta dal fornitore.

Il comma 3 della norma in commento stabilisce che «Il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore». La disposizione introduce una presunzione relativa a carico del soggetto che gestisce le piattaforme, consistente nell’essere considerato debitore dell’IVA dovuta dai fornitori sulle vendite a distanza di beni provenienti da territori terzi o da Stati membri della Unione europea.

La presunzione in commento opera quando il gestore della piattaforma non trasmette, o trasmette in modo incompleto, i dati delle predette operazioni.

Al fine di superare la predetta presunzione relativa, il gestore dovrà dimostrare che il fornitore abbia effettivamente assolto l’imposta.

Il Decreto in commento (cfr. articolo 13, comma 4), inoltre, incide sulla disciplina introdotta dal “Decreto Semplificazioni”5 relativa agli obblighi gravanti sulle piattaforme elettroniche che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché le importazioni dei medesimi beni qualora gli stessi abbiano valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Da un lato, infatti, il citato articolo 13 prevede che la presunzione di cessione diretta che il Decreto Semplificazioni pone in capo alle piattaforme che facilitano le operazioni sopra ricordate acquisti efficacia solo a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale data, come già anticipato, corrisponde a quella in cui entrerà in vigore l’articolo 14-bis, paragrafo 1, della Direttiva IVA.

Dall’altro lato, si stabilisce che le piattaforme che hanno facilitato le operazioni sopra ricordate nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Semplificazioni) e il 30 aprile 2019 (data di entrata in vigore del Decreto Crescita) debbano inviare i dati relativi a dette operazioni secondo termini e modalità fissati con il  provvedimento previsto al comma 1 del medesimo articolo 13 (il “Provvedimento” citato in Premessa).

Al riguardo, si evidenzia che per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cui all’articolo 11-bis del Decreto Semplificazioni il  Provvedimento ha individuato le medesime modalità previste per i dati oggetto del Decreto Crescita (cfr. punto 2 del Provvedimento). Inoltre, i termini per la trasmissione degli stessi coincidono con quelli individuati per la prima trasmissione dei dati oggetto del Decreto Crescita (31 ottobre 2019: cfr. punto 3.4 del Provvedimento).

Definizioni

Dando attuazione al contenuto dell’articolo 13 del Decreto Crescita, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 fornisce, tra l’altro, le definizioni di “fornitore”, “interfaccia elettronica”, “facilita”, “vendite di beni a distanza”, “soggetti passivi” (cfr. paragrafo 1 del Provvedimento).

In particolare, per “vendite a distanza” s’intendono le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza intracomunitarie di beni) e le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).

La nozione de qua ricalca quella di vendita a distanza ai fini IVA prevista dall’articolo 14, paragrafo 4, della Direttiva IVA.

Per “fornitore” s’intende la persona fisica o l’ente, residente o non residente nel territorio dello Stato, che, agendo nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni, effettua le vendite a distanza.

Alla luce dell’analogia della nozione di fornitore con la definizione di vendita a distanza stabilita dalla Direttiva IVA, devono ritenersi esclusi dalla nozione di “fornitore” i soggetti che effettuano le vendite a distanza al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o dell’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Non rileva, quindi, ai fini dell’IVA, per carenza del presupposto soggettivo, una vendita a distanza effettuata da un soggetto che non agisce nello svolgimento della propria attività economica e professionale. Ne consegue, ad esempio, che la persona fisica che occasionalmente vende beni tramite piattaforme digitali non è considerata fornitore ai fini dell’obbligo di comunicazione introdotto dall’articolo 13 del Decreto Crescita e dalle norme attuative stabilite dal Provvedimento.

Il Provvedimento definisce “interfaccia elettronica”, utilizzata per facilitare le vendite a distanza, i mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato.

Per marketplace deve intendersi lo spazio reale o virtuale in cui hanno luogo attività di compravendita di beni e servizi tra una pluralità di compratori e venditori. Anche il concetto di marketplace è stato mutuato dall’articolo 14-bis della Direttiva IVA.

Il termine “facilita”, secondo il Provvedimento, designa l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l’interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia elettronica.

In questo contesto sono ricompresi i casi in cui l’interfaccia elettronica partecipi direttamente o indirettamente a una o più delle seguenti operazioni (primo elenco):

  1. alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
  2. alla riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
  3. all’ordinazione o alla consegna dei beni.

Per quanto concerne l’attività di ordinazione e consegna dei beni, si precisa che essa non si verifica quando la piattaforma si limiti a gestire le predette  attività senza intervenire, seppur indirettamente, alla loro formulazione o, alternativamente, alla consegna dei beni acquistati.

Al contrario, la nozione di “facilitare” non ricomprende le operazioni seguenti (secondo elenco):

    1. il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
    2. la catalogazione o la pubblicità di beni;
    3. il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

A titolo di esempio, non si considera rientrante nel concetto di “facilitare” una vendita a distanza, ai fini che qui rilevano, una piattaforma che:

  • offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite Internet;
  • si limita ad aumentare la visibilità in rete di un prodotto di un marchio o di migliorarne il ranking nei motori di ricerca;
  • fornisce ai clienti un servizio consistente nella mera comparazione dei prezzi di mercato relativi ad un bene.

Per completezza, si evidenzia che la definizione del termine “facilita” ricomprende anche le ipotesi in cui la piattaforma digitale svolga una o più operazioni del primo elenco contemporaneamente a una o più operazioni del secondo elenco.

La definizione del termine “facilita”, e la relativa casistica, s’ispirano al contenuto dell’articolo 5-ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 282 del 15 marzo 2011, per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni.

Il Provvedimento stabilisce che per “soggetti passivi” si intendono i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica. Si tratta di una definizione molto ampia, relativamente alla quale si rimanda al paragrafo successivo.

L’identificazione di tali soggetti, come anticipato nella premessa, è funzionale a considerare il soggetto passivo debitore d’imposta per le vendite a distanza, territorialmente rilevanti in Italia, per le quali non abbia trasmesso, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta sia stata assolta dal fornitore (articolo 13, commi 1, 3 del Decreto Crescita).

Come già precisato, è stata introdotta una presunzione relativa a carico del soggetto che gestisce le piattaforme che può essere superata, fornendo la prova che il fornitore abbia assolto l’IVA sulle vendite.

Ambito applicativo

Con riguardo all’ambito applicativo soggettivo, il Legislatore fa riferimento all’ampio genus dei soggetti passivi, distinguendo tra soggetti passivi stabiliti e non stabiliti.

I soggetti passivi stabiliti tenuti all’obbligo di comunicazione dei dati di cui all’articolo 13 del Decreto Crescita sono da individuarsi nei soggetti passivi IVA, inclusi quelli che, aderendo o applicando regimi speciali, non sono debitori d’imposta.

A titolo di esempio, sono generalmente esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina in commento coloro che accedono al regime forfetario, di cui alla legge del 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni. In particolare, questi ultimi, pur rientrando nella nozione di soggetto passivo IVA, non addebitano l’IVA in rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni (cfr. circolare 10 aprile 2019, n. 9/E). Pertanto, in linea generale i soggetti che rientrano nel regime in commento non sono tenuti all’obbligo di comunicazione dei dati, di cui all’articolo 13 del Decreto Crescita, salvo nelle ipotesi in cui effettuino acquisti in reverse charge e risultino per questo debitori di imposta.

Al contrario, rientrano nella nozione di soggetto passivo coloro che accedono a regimi IVA che prevedono speciali meccanismi che incidono sulla determinazione della base imponibile o sull’esercizio della detrazione.

A titolo di esempio, sono ricompresi i soggetti che applicano il regime speciale previsto per l’agricoltura (cfr. articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972), l’editoria (cfr. art. 74, primo comma, lettera c), del citato decreto), il regime del margine (cfr. Decreto legge 23 febbraio 1995, n 41, convertito con legge n. 85 del 22 marzo 1985 e successive modificazioni).

Invece, la locuzione “soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato” ricomprende sia i gestori delle piattaforme che non effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, che i gestori (non stabiliti) che realizzano le predette operazioni.

Per questi ultimi (soggetti non stabiliti che svolgono operazioni territorialmente rilevanti), ove privi di stabile organizzazione, al fine di adempiere all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 13 comma 1, del Decreto Crescita è necessaria l’identificazione diretta, ai sensi dell’articolo 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Di contro, per i soggetti passivi non stabiliti che non effettuano operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, è sufficiente la richiesta all’Agenzia delle entrate di un codice fiscale. Va da sé che nella ipotesi in cui il soggetto non residente si trovi nella condizione di dover versare l’imposta per conto del fornitore, sarà obbligato a chiedere l’apertura della partita IVA per poter assolvere il tributo.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, l’obbligo di comunicazione riguarda due tipologie di dati:

  1. i dati che afferiscono alle cessioni aventi ad oggetto qualsiasi bene oggetto di vendita a distanza, di cui all’articolo 13, comma 1, del Decreto  Crescita;
  2. i dati relativi alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop indicati dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Nell’ambito della vendita a distanza di beni all’interno dell’Unione europea rientrano le cessioni di beni per l’Italia o dall’Italia, rispettivamente regolate dagli artt. 40, commi 3 e 4, lett. b), e 41, comma 1, lett. b), D.L. n. 331 del 1993.

Alla luce dell’esigenza di garantire un pronto adempimento degli obblighi di comunicazione delle piattaforme, si ritiene che le stesse possano comunicare i dati delle vendite, prescindendo dal valore della soglia prevista dallo Stato di destinazione del bene. La singola piattaforma, infatti, conosce i dati relativi alle vendite che essa stessa facilita, ma potrebbe non essere a conoscenza del dato complessivo riferibile all’operatore e comprensivo di vendite facilitate da altre piattaforme o effettuate senza l’intervento “facilitatore” di una piattaforma elettronica.

Pertanto, le piattaforme potranno comunicare anche i dati delle vendite relative alle operazioni cosiddette “sovra soglia”.

Il comma 3 dell’articolo 13 del Decreto Crescita prevede che il gestore della piattaforma digitale è considerato debitore dell’IVA relativa alle operazioni dallo stesso facilitate per la mancata o incompleta trasmissione dei dati previsti dal comma 1.

Sia la mancata, quanto l’incompleta trasmissione dei dati deve essere verificata con riferimento a ciascun fornitore che si avvale della piattaforma.

A tal riguardo, l’incompleta trasmissione dei dati riguarda la non indicazione di alcuni degli elementi previsti dal comma 1, i quali devono, invece, essere tutti trasmessi affinché la piattaforma non ricada nell’obbligo di versare l’IVA dovuta dai fornitori per le vendite a distanza da questi effettuate.

In questo caso, l’obbligo di versamento dell’IVA da parte della piattaforma sussiste solo ove quest’ultima non dimostri “che l’imposta è stata assolta dal fornitore”.

L’Amministrazione finanziaria potrà comunque effettuare accessi presso il soggetto obbligato al fine di rilevare la correttezza del dato comunicato.

Ai fini probatori, si ritiene che il fornitore possa esibire ogni idonea documentazione che attesti il versamento dell’IVA dovuta (modello F24, documentazione bancaria, dichiarazioni fiscali, etc.).

L’assenza della predetta documentazione determina l’obbligo di versamento dell’IVA da parte della piattaforma relativamente alle vendite a distanza facilitate.

I dati soggetti all’obbligo di trasmissione di cui ai punti 1) e 2) sono solo quelli effettivamente presenti sulla piattaforma e comunicati digitalmente dal fornitore in relazione alle vendite a distanza facilitate dalla piattaforma. La circostanza si desume dal comma 3 dell’articolo 13 del Decreto Crescita, in cui è stabilito che il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, “presenti sulla piattaforma”.

Ciò implica l’esistenza di un adeguato sistema interno di due diligence finalizzato al controllo della qualità dei dati e alla prevenzione del rischio. Infatti, il Provvedimento stabilisce che «Nel caso di mancata trasmissione dei dati i soggetti passivi non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Nel caso, invece, di trasmissione di dati incompleti, i predetti soggetti non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale» (cfr. punto 3.5 del Provvedimento).

Trasmissione dei dati

Il Provvedimento (punto 3.4) stabilisce che i soggetti passivi trasmettano all’Agenzia delle entrate, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore dell’art. 13 del Decreto Crescita, i seguenti dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:

  1. la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente9, l’indirizzo di posta elettronica;
  2. il numero totale delle unità vendute in Italia;
  3. a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in Euro.

Posto che, come precisato in precedenza, i dati da trasmettere sono solo quelli esistenti sulle piattaforme e che ciò implica l’esistenza di un adeguato sistema interno di due diligence finalizzato al controllo della qualità dei dati e alla prevenzione del rischio, ove la piattaforma accerti che i dati comunicati non siano corretti ovvero risultino incompleti, la stessa piattaforma, al fine di non essere considerata debitrice dell’IVA, dovrà apportare le  opportune modificazioni alle comunicazioni di dati non corretti o incompleti.

Al riguardo il citato Provvedimento prevede che «In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, i soggetti passivi possono trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata. La nuova comunicazione è effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l’indicazione del trimestre di riferimento» (cfr. punto 3.7).

In quest’ultimo caso, la piattaforma potrà inviare comunicazioni sostitutive della precedente.

Qualora la piattaforma non abbia comunicato, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Crescita, i dati di cui è in possesso entro il termine previsto dal punto 3.4 del Provvedimento (entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre), non potrà inviare una comunicazione sostitutiva entro il termine stabilito dal punto 3.7 del citato Provvedimento. In tal caso, la comunicazione sostitutiva non produce effetti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione e la piattaforma è considerata debitrice d’imposta, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Decreto Crescita.

I prezzi di vendita devono essere espressi in Euro e le interfacce elettroniche sono legittimate a operare la conversione in Euro delle valute estere secondo i loro sistemi interni; sarà pertanto ugualmente accettata la conversione secondo il tasso di cambio della data dell’operazione o quello di fine mese, purché effettuata da ciascuna piattaforma secondo un criterio costante, esplicitato nella documentazione dalla stessa predisposta.

Al fine di tutelare le esigenze di semplicità negli adempimenti da parte degli operatori, il dato da comunicare per ciascuna vendita può essere rappresentato dal prezzo della transazione così come visualizzato dell’utente al momento dell’acquisto tramite la piattaforma che facilita la transazione, comprensivo di eventuali servizi accessori (quali ad esempio, la spedizione o il trasporto), anche se questi ultimi sono effettuati da terze parti; in altri termini, va comunicato il totale della transazione conclusa tramite la piattaforma, al lordo dell’IVA.

Le vendite c.d. “complesse”, quali le vendite di pacchetti di più beni a fronte di un prezzo unitario, sono considerate transazioni uniche.

Al contrario, sono considerate vendite separate quelle aventi ad oggetto accessori (cuffie, custodia etc.) afferenti ad altri beni, quali ad esempio tablet e cellulari.

Nel caso di resi di cui la piattaforma sia a conoscenza, gli stessi dovranno essere oggetto di comunicazione sostitutiva. I termini per la presentazione di quest’ultima decorrono dal momento in cui la piattaforma è a conoscenza del reso.

In caso di mancato invio della comunicazione sostitutiva, la piattaforma è considerata debitrice dell’IVA dovuta sulle cessioni dei beni dalla stessa  facilitate ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Decreto Crescita, salvo che venga provato l’assolvimento dell’imposta da parte del fornitore.

Viceversa, la piattaforma non sarà considerata debitrice IVA qualora i dati comunicati risultino corretti, non essendo la stessa a conoscenza del valore dei resi.

I medesimi principi sono applicabili ai casi in cui, successivamente alla conclusione della transazione online, il pagamento non vada a buon fine (e quindi la vendita non si perfezioni).

Infine, non devono essere comunicati, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Crescita, i dati relativi alle cessioni di beni effettuate a titolo gratuito e ai campioni omaggio, in quanto non costituiscono cessioni ai fini IVA (cfr. articolo 2, comma 3, lett. d) del d.P.R n. 633 del 1972).

Decorrenza dell’obbligo di comunicazione

La trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire da quello di entrata in vigore dell’articolo 13 in commento. In sede di prima applicazione della normativa, è stato previsto che la prima trasmissione dei dati, così come la trasmissione dei dati relativi alle operazioni disciplinate dall’articolo 11-bis del Decreto Semplificazioni, avvenisse entro il 31 ottobre 2019 (punto 3.4 del Provvedimento).

Tuttavia, nel caso in cui, in ragione di problemi tecnici ed operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati, sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti, si ritiene non applicabile, fino alla data di emanazione della presente circolare, la disposizione di cui all’articolo 13, comma 3, del Decreto Crescita, potendosi ritenere sussistenti le obiettive condizioni di incertezza in merito all’applicazione della normativa in commento, ai sensi dell’art. 10, comma 3, legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente).

* * *

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato sulle novità tecnologiche
css.php