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Ecommerce, nuove regole Ue per contenuti digitali e prodotti smart

Nuove norme UE sui contenuti digitali e sulla vendita di beni armonizzano i principali diritti contrattuali, come i rimedi messi a disposizione dei consumatori e le modalità per il loro esercizio.

Con 598 voti favorevoli, 34 contrari e 26 astensioni il Parlamento europeo ha approvato nuove regole per proteggere i consumatori che acquistano un prodotto online, in negozio, o che scaricano musica e giochi.

In base alle norme UE sui contenuti digitali, chi acquista o scarica musica, app, giochi o utilizza servizi cloud o piattaforme social sarà maggiormente protetto nel caso l’operatore non fornisca il contenuto digitale o ne fornisca uno difettoso.

Le misure mirano a garantire parità di trattamento per i consumatori che forniscono dati in cambio di contenuti o servizi digitali e per quelli che pagano per fruirne.

Nel testo votato a Strasburgo viene stabilito che, qualora non fosse possibile correggere un contenuto digitale o un servizio difettoso in un lasso di tempo ragionevole, il consumatore avrà diritto a una riduzione di prezzo o a un rimborso integrale entro 14 giorni.

Se un difetto si manifesta entro un anno dalla data di fornitura, si presume che sussista già, senza che il consumatore debba provarlo (inversione dell’onere della prova). Per le forniture continue, l’onere della prova rimane a carico del commerciante per tutta la durata del contratto.

Il periodo di garanzia per le forniture una tantum non può essere inferiore a due anni mentre per le forniture continue dovrebbe applicarsi per tutta la durata del contratto.

Vendita di beni: due anni di garanzia UE

Con 629 voti a favore, 29 contrari e 6 astensioni il Parlamento europeo ha approvato anche la direttiva sulla vendita di beni, che si applica ai prodotti e servizi acquistati sia online che offline, sia che il consumatore compri un elettrodomestico, un giocatolo o un computer online sia che li compri al banco di un negozio locale.

Il commerciante sarà responsabile nel caso il difetto si manifesti entro due anni dal momento in cui il consumatore ha ricevuto il prodotto.

Gli Stati membri possono però introdurre o mantenere un periodo di garanzia legale più lungo nella loro legislazione nazionale, al fine di mantenere lo stesso livello di protezione del consumatore già concesso in alcuni Paesi.

Si introduce l’inversione dell’onere della prova: fino a uno o due anni dopo la consegna, l’acquirente non dovrà dimostrare che il bene è difettoso.

Ad esempio, attualmente, se un consumatore scopre che un prodotto che ha acquistato più di sei mesi fa è difettoso e chiede al commerciante di ripararlo o sostituirlo, gli si può chiedere di dimostrare che questo difetto esisteva al momento della consegna.

Secondo queste regole, nel corso di un periodo di uno o due anni, il consumatore sarebbe in grado di chiedere un rimedio, senza dover dimostrare che il difetto esisteva al momento della consegna.

Beni smart protetti

Anche i beni con elementi digitali, come gli elettrodomestici smart, gli smartphone e i televisori o gli orologi connessi sono coperti dalla presente direttiva.

I consumatori che acquistano questi prodotti avranno il diritto di ricevere gli aggiornamenti necessari durante “un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente attendersi” in base al tipo e alla destinazione dei beni e agli elementi digitali.

La direttiva sulla vendita di beni mira a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in tutta l’UE e a creare certezza giuridica per le imprese che desiderano vendere i propri prodotti in altri Stati membri. Armonizza alcuni diritti contrattuali, come i rimedi disponibili per i consumatori se un prodotto non funziona bene o è difettoso e le modalità di utilizzo di tali rimedi.

Quando un prodotto è difettoso, il consumatore sarà in grado di scegliere tra averlo riparato o sostituito, a titolo gratuito.

Il consumatore avrà diritto a una riduzione immediata del prezzo o alla risoluzione del contratto e a ottenere la rifusione in determinati casi, ad esempio se il problema persiste nonostante il tentativo del commerciante di risolverlo o se la riparazione non viene effettuata entro un ragionevole periodo di tempo.

 

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