Ecco le semplificazioni amministrative attuative dell’impresa in un giorno

Pubblicati sulla Gazzetta ufficiale i due regolamenti che riguardano i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese e la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive.

Con due recenti provvedimenti, il legislatore è intervenuto a completare il quadro degli interventi per la semplificazione burocratica delle procedure amministrative inerenti i procedimenti che hanno ad oggetto l’esercizio delle attività produttive e di prestazione di servizi, al fine di raggiungere l’obiettivo “impresa in un giorno”, sancito dall’art. 38 del Dl 112/2008.
Si tratta, in particolare, del Dpr 9 luglio 2010, n. 159 e del Dpr 7 settembre 2010, n. 160 (entrambi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 30 settembre 2010, n. 229, so.), inerenti rispettivamente la disciplina della procedura di accreditamento delle Agenzie per le imprese e la regolamentazione delle funzioni del Suap (Sportello unico delle attività produttive).
I due provvedimenti sono complementari alle novità già introdotte dal Dl 78/2010 con riferimento alla dichiarazione di inizio attività, ora sostituita da una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia – v. box sotto). La norma appena richiamata, infatti, ha riformulato completamente l’art. 19 della legge 241/90 sull’originaria Dia, con il passaggio da un sistema basato sul controllo preventivo di valutazione (Dia) a un sistema di controllo ex post (Scia), che consente l’immediato avvio dell’attività dal momento della data di presentazione della segnalazione.

Scia (Segnalazione certificata di inizio attività)

  • Perché: è presentata per ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, la cui emissione dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.
  • Effetto: dalla data di presentazione della Scia, l’attività “segnalata” potrà essere iniziata.
  • Esclusioni: casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. Sono escluse anche le attività economiche a prevalente carattere finanziario.
  • Cosa allegare: dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà per l’attestazione di stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, nonché attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, o “dichiarazioni di conformità” rilasciate da parte delle Agenzie delle imprese di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, del Dl 112/2008. Tutte le attestazioni e asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione;
  • In caso di carenza dei requisiti e presupposti per lo svolgimento dell’attività: nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, sono emessi i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, fermo restante la possibilità del richiedente di conformare l’attività alla normativa vigente.

Le novità in tema di Sportello unico delle attività produttive (Suap)
Come già indicato nel Dl 112/2008 all’art. 38, lo Sportello unico per le attività produttive – Suap – costituisce l’unico punto di accesso territoriale per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’esercizio di un’attività produttiva e di prestazione di servizi. In tal modo, l’imprenditore potrà avere risposte uniche e tempestive in luogo di tutte le p.a. coinvolte nel procedimento.
La norma ha rinviato la semplificazione e il riordino della disciplina di tale strumento a un successivo provvedimento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica, del 7 settembre 2010, n. 160, al fine di adeguarlo alle novità concernenti le procedure dell’“impresa in un giorno”. In particolare, la nuova disciplina ne rafforza il ruolo centrale e di snodo nell’iter per l’avvio di una attività e per le altre vicende della vita di impresa.
Presso lo Sportello, dovranno confluire le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni e ogni altro tipo di documentazione concernente l’attività che si va ad intraprendere. A sua volta, lo Sportello provvederà a trasmettere detta documentazione alle Amministrazioni interessate che intervengono nel procedimento. Il tutto avverrà in via telematica, al fine di minimizzare i costi e i tempi della burocrazia.
In particolare, il trasferimento delle domande al Suap di competenza territoriale avverrà tramite il portale “impresainungiorno” che, tra l’altro, consente alle imprese di pagare on line, i diritti, le imposte e gli oneri relativi ai procedimenti gestiti dagli Sportelli unici. Il sito web è, infatti, la piattaforma di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, permettendo di ottenere informazioni e di interoperare telematicamente con gli altri Enti coinvolti nelle diverse fasi relative alle attività produttive e di prestazione di servizi.
La peculiarità dello Sportello unico sarà la tempestività nella risposta e il fatto che essa sarà unica in luogo di tutte le amministrazioni pubbliche comprese nel procedimento, anche con riferimento ai temi della tutela ambientale, paesaggistico-territoriali, del patrimonio storico-artistico, o con riguardo alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
I comuni possono esercitare le funzioni inerenti lo Sportello unico per le attività produttive in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le Cciaa. Inoltre, salvo disposizioni differenti da parte dei comuni, al Suap spettano anche le competenze per lo Sportello unico per l’edilizia produttiva. Qualora i comuni non provvedessero ad istituire il Suap o non attestassero il possesso dei requisiti imposti dalla nuova disciplina, saranno le Camere di commercio competenti per territorio a svolgere dette attività.
In base alle disposizioni contenute nel nuovo regolamento, inoltre, tutti i soggetti interessati all’avvio di procedure inerenti l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, nonché l’intrapresa di azioni di localizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione, devono presentare, secondo una procedura automatizzata, la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Suap, salvo il caso in cui la presentazione del certificato non sia contestuale alla Comunicazione unica per la costituzione di impresa (in tale eventualità il tutto è presentato al Registro delle imprese che poi provvede alla trasmissione al Suap). La segnalazione deve contenere le dichiarazioni, le attestazioni e gli elaborati tecnici necessari. Il Suap, analizzata con modalità informatica la segnalazione, in caso di verifica positiva, trasmetterà la ricevuta tempestivamente a tutte le altre Amministrazioni competenti. È dal momento del rilascio di detta ricevuta che l’interessato può avviare l’intervento o l’attività per le quali egli aveva presentato la Scia. La ricevuta costituisce, inoltre, titolo autorizzatorio ai fini degli ordinari rimedi di tutela e di autotutela dell’amministrazione.
Si rammenta che il silenzio assenso maturato dopo l’ottenimento della ricevuta è equivalente a un provvedimento di accoglimento della domanda, senza ulteriori istanze o diffide.
È d’uopo precisare che l’appena descritto procedimento automatizzato può essere esplicitato anche per il tramite delle Agenzie per le imprese. Queste ultime, istituite con il Dl 112/2008, sono soggetti di diritto privati accreditati che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del succitato d.l., possono certificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa, attraverso il rilascio di una dichiarazione di conformità, che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività. Tale dichiarazione di conformità è trasmessa, insieme alla Scia, tempestivamente al Suap sempre attraverso l’apposito portale “impresainungiorno”. Anche nel caso di attivazione della procedura per il tramite delle Agenzie, se la Scia è presentata contestualmente alla Comunicazione unica, la dichiarazione di conformità dovrà essere inoltrata direttamente al Registro delle imprese, che procede, poi, all’invio allo Sportello unico.
Affinché le Agenzie possano svolgere questa funzione di “ponte” tra imprenditore e lo Sportello unico per le Attività produttive, è necessario che esse abbiano ottenuto l’autorizzazione per svolgere tale attività dal Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della procedura di accreditamento disciplinata dal Dpr 159/2010.

Le procedure adottate dallo Sportello unico

Procedimento automatizzato

Per le attività sottoposte alla Scia:

  • la Scia è presentata al Suap, oppure se contestuale alla Comunicazione unica al Registro delle imprese che poi la trasmette al Suap;
  • se il soggetto si avvale dell’Agenzia delle Imprese, quest’ultima provvede a trasmettere la dichiarazione di conformità, insieme alla Scia, al Suap;
  • il Suap verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati;
  • in caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti;
  • a seguito del rilascio della ricevuta, il richiedente può avviare immediatamente l’intervento o l’attività;
  • in caso di silenzio assenso, decorsi i termini imposti dall’art. 2 della legge n. 241 o i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Procedimento ordinario (procedimento unico)

Per le attività non sottoposte a Scia:

  • le istanze per l’esercizio delle attività sono presentate al Suap;
  • lo Sportello, entro 30 giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all’interessato la documentazione integrativa (decorso il termine l’istanza si intende correttamente presentata);
  • verificata la completezza della documentazione, il Suap adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine precedente (salvi i tempi più brevi previsti dalla normativa regionale), ovvero indice una conferenza di servizi, qualora sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche;
  • l’Agenzia per le Imprese, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del Suap;
  • il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

Per tutte le attività che non rientrano nel campo di applicazione della Scia per le quali, quindi, non è possibile adottare un procedimento automatizzato, è previsto il ricorso a quello ordinario, in base al quale lo Sportello unico, istruita l’istanza ricevuta e verificatane la completezza, adotta il provvedimento conclusivo, che dà il diritto alla realizzazione dell’intervento, entro 30 giorni dal momento in cui l’istanza si intende correttamente presentata.
È bene evidenziare che sono, in ogni caso, esclusi dal campo di applicazione del regolamento in commento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, nonché gli impianti radioattivi e tutte le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di rilevante interesse nazionale ( artt. 161 e ss. del Dlgs 163/2006).
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni appena esaminate non è immediata, bisognerà attendere lo scadere dei 180 giorni dalla data di pubblicazione del Dpr (periodo esteso a un anno per le indicazioni relative alla procedura ordinaria). Nell’attesa troverà ancora applicazione la normativa vigente (Dpr 447/98).

La procedura di accreditamento delle Agenzie per le imprese
Per svolgere le importanti funzioni ad esse assegnate, le Agenzie per le imprese, istituite ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. c) del Dl 25 giugno 2008, n. 112 devono rientrare tra i soggetti specificamente individuati dal Dpr 159/2010 ed essere state accreditate, a seguito di specifica domanda al Ministero dello Sviluppo Economico.
Per quanto riguarda le categorie cui il legislatore ritiene possibile l’attribuzione della qualifica di Agenzia, si segnala che sono previste diverse tipologie di soggetti, tra cui anche gli studi professionali (v. tavola sotto). Condizione fondamentale è che la candidatura deve essere presentata da soggetti privati dotati di personalità giuridica, costituiti anche in forma societaria.

Le tipologie di soggetti accreditabili come Agenzia

Organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del regolamento Ce 765/2008

Organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere

Associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali

Centri di assistenza tecnica (Cat) ai sensi dell’art. 23 del Dlgs 114/98 e centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) di cui all’art. 3 bis del Dlgs 165/1999

Altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base delle leggi regionali di settore

Studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza

Ciascun soggetto che propone la propria candidatura dovrà individuare le specifiche attività economiche per le quali chiede l’abilitazione, nonché l’ambito territoriale di intervento, che dovrà essere almeno regionale. Non sono previsti limiti con riferimento al numero delle Agenzie attivabili sul territorio nazionale o in relazione all’ambito minimo di operatività. Sono, invece, dettate le condizioni alle quali la struttura tecnico-amministrativa proposta possa essere accreditata. In particolare, è necessario il possesso di una struttura rispondente ai criteri di competenza, indipendenza e terziarietà, elementi da dimostrare allegando all’istanza la dovuta documentazione.
In particolare, la competenza è assicurata, tra l’altro, dalla presenza di:

  • personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
  • necessarie descrizioni delle procedure in relazione alle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la tracciabilità delle valutazioni eseguite;
  • procedure interne per svolgere le attività per cui si chiede l’accreditamento;
  • mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in un modo appropriato e accesso a tutti gli strumenti o informazioni occorrenti;
  • certificato di conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma Uni En Iso 9001, per esercitare le attività di attestazione con valore di autorizzazione;
  • certificato di conformità della struttura alle norme Uni Cei En 45011, per esercitare l’attività istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell’Amministrazione.

I requisiti dell’indipendenza e della terziarietà sono soddisfatti se la struttura richiedente l’accreditamento, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono nella predisposizione della documentazione oggetto di verifica e non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità. Resta inteso che, la struttura potrà stipulare accordi e convenzioni con soggetti esterni, che erogano servizi finalizzati alla predisposizione della documentazione di cui deve essere verificata la conformità. Tali soggetti esterni sono tenuti al segreto professionale per tutto ciò di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, tranne nei confronti delle autorità pubbliche territorialmente competenti. È, inoltre, necessaria la disponibilità di strumenti organizzativi e tecnici atti a garantire, se ne ricorrano le condizioni, la tutela dei diritti di proprietà.
Al fine di far fronte ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività, ciascun candidato deve allegare, all’istanza, copia della polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per tutta la durata dell’accreditamento, che è pari a tre anni. Tale garanzia è prestata per un massimale determinato in funzione delle attività che l’Agenzia intende svolgere. In particolare, il massimale per anno e per sinistro deve essere non inferiore a 1 milione di euro per i rischi derivanti dall’esercizio delle attività di attestazione con valore di autorizzazione e non inferiore a 2,5 milioni di euro per i rischi derivanti dall’esercizio delle attività istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell’amministrazione.
La normativa prevede, infine, l’adempimento da parte delle Agenzie degli obblighi di informazione imposti nei confronti del Suap, anche per rendere possibile l’attuazione delle attività di vigilanza e monitoraggio dirette al rilievo di eventuali inadempienze, disfunzioni o irregolarità. Ciascuna impresa potrà, inoltre, utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall’Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un’amministrazione pubblica.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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