E’ operativo il Sistri, le prime sanzioni tra un mese

Coivolte al momento solo le imprese che gestiscono rifiuti a titolo professionale. Eventuali penalità scatteranno dopo tre violazioni.

E’ partito in via
sperimentale l’1 ottobre il sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti (Sistri)
. Come previsto dall’articolo 11 del D.L. 101/2013, nell’incarnazione definitiva il provvedimento riguarda gli enti o le imprese che raccolgono o
trasportano rifiuti pericolosi a titolo professional
e, o che effettuano
operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione
di rifiuti pericolosi,
inclusi i nuovi produttori (i produttori di
rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti
). Il 3  marzo 2014
partiranno invece i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e (nella sola
Campania) i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani (salvo una
possibile proroga annunciata nell’articolo 11, commi 3 e 8). 

Più in dettaglio, per soggetti che devono operare con il Sistri dall’1 ottobre 2013, si devono intendere: i “trasportatori di rifiuti pericolosi”, le aziende iscritte al Registro
delle Imprese con codice Ateco 49 (trasporto terrestre e trasporto mediante
condotte), iscritte all’Albo gestori ambientali alla categoria 5. Sono esclusi
i trasportatori di rifiuti pericolosi iscritti all’Albo gestori ambientali ai
sensi dell’articolo 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006 (produttori iniziali,
trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi per non oltre 30 Kg o
litri al giorno);  i “gestori di rifiuti pericolosi”, le imprese che trattano rifiuti
pericolosi prodotti da terzi, individuate con i codici Ateco 38 e 39 (in
particolare, codice 38, attività di raccolta, trattamento e smaltimento
rifiuti, recupero dei materiali, e codice 39: attività di risanamento e altri
servizi di gestione rifiuti); per “nuovi produttori”, i produttori di rifiuti pericolosi derivanti da
operazioni di trattamento di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, svolte
in impianti individuati con codici Ateco 38 e 39; gli intermediari e i commercianti di rifiuti pericolosi.

I produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli suddetti potranno,
invece, usare il sistema di tracciabilità su base volontaria.

Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio
dell’operatività del Sistri è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve
eventuali
proroghe
necessarie per definire le opportune semplificazioni.

Dopo il primo mese successivo alla
data
di
avvio dell’operatività
del Sistri
, in riferimento ai due scaglioni temporali suindicati,
i soggetti coinvolti sono
tenuti, oltre che agli adempimenti del Sistri,
anche a compilare i registri di carico
e scarico e i formulari di trasporto
così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del
d.m. 17 dicembre 2009, in relazione
agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006.

Le sanzioni previste dall’articolo 260-bis, D.Lgs. 152/2006 per l’invio di
informazioni incomplete o inesatte, la non osservanza degli ulteriori obblighi
previsti dal Sistri e la mancata tenuta durante il trasporto della copia
cartacea della scheda Sistri “area movimentazione” saranno esecutive solo in
caso di più di tre violazioni commesse fino al 31 marzo 2014 (per gli obbligati
al Sistri dal primo ottobre)
o fino al 30 settembre 2014 (per gli obbligati che
partiranno dal 3 marzo 2014).

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