Durc anche per chi non è in regola con i versamenti se vanta crediti con la Pa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013 il Decreto 13 marzo 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce le modalità di rilascio e utilizzo del documento Unico di regolarità contributiva a fronte della sussistenza di crediti con la Pa.

E’ stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013 il Decreto 13 marzo 2013
del Ministero dell’Economia e delle Finanze
, che stabilisce le
modalità di rilascio e utilizzo del Durc in presenza di una certificazione che
attesti la sussistenza di crediti
certi, liquidi ed esigibili vantati nei
confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle
Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di
importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da
parte del soggetto titolare dei crediti certificati. Le imprese potranno quindi ottenere il Durc compensando i debiti
contributivi con i crediti vantati verso la Pa
.

Nel decreto, sono inoltre
indicate le corrette modalità di utilizzazione della certificazione rilasciata
ed esibita per l’ottenimento del Durc. Su richiesta del
soggetto titolare di crediti certificati, ma che non ha provveduto al
versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi
entro i termini previsti, gli Enti preposti rilasceranno il documento unico di
regolarità contributiva precisando l’importo del debito contributivo, nonché gli
estremi della certificazione esibita per il rilascio del Durc stesso.

La certificazione esibita per il rilascio del Durc può essere utilizzata per la
compensazione di somme iscritte a ruolo
, ovvero per la cessione o anticipazione
del credito presso banche o intermediari finanziari.

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