Dossier Ires

Presupposto d’imposta Presupposto dell’IRES è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6 del t.u.i.r. Per le società di capitali e per gli enti commerciali residenti, nonché per le società e per gli en …

Presupposto d’imposta
Presupposto dell’IRES è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6 del t.u.i.r.
Per le società di capitali e per gli enti commerciali residenti, nonché per le società e per gli enti commerciali non residenti in Italia, ma con una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, tutti i redditi da qualunque fonte provengano sono redditi d’impresa.
Gli enti non commerciali (residenti e non residenti), nonché le società e gli enti commerciali non residenti in Italia privi di stabile organizzazione, possono avere sia il reddito d’impresa che gli altri redditi indicati nell’art. 6 del t.u.i.r. compatibili con la loro attività (redditi fondiari, redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi).

Soggetti passivi
Sono soggetti passivi dell’IRES:
a) le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato (ivi comprese le società di capitali che svolgono funzioni di pubblico interesse a vantaggio dello Stato e di altri enti pubblici);
b) gli enti commerciali, cioè gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
c) gli enti non commerciali, cioè gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Le società di persone e le associazioni indicate nell’art. 5 del t.u.i.r. quando non sono residenti in Italia sono soggetti IRES (non hanno il regime della trasparenza).

Società fiduciarie
Le società fiduciarie sono soggetti passivi IRES; tuttavia, per i redditi spettanti ai fiducianti si applica il c.d. “principio di trasparenza”, per il quale i redditi derivanti dagli investimenti sono direttamente imputati ai fiducianti qualora le società fiduciarie adempiano agli obblighi di comunicazione dei dati relativi ai soggetti percettori dei proventi (art. 9, L. n. 1745/1962; circ. 10.5.1985, n. 16/9/674).

Società di cartolarizzazione
Non è autonomo soggetto passivo il “patrimonio separato” delle società-veicolo (SPV) costituite nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla L. n. 130/1999, poiché il patrimonio “separato” di tali società è destinato a soddisfare i crediti dei portatori dei titoli obbligazionari da esse emessi. Il risultato di gestione che residua dopo avere pagato i creditori è tassato alla scadenza dell’operazione in capo alla società-veicolo (circ. 6.2.2003, n. 8/E). Nei confronti delle SPV devono comunque essere operate le ritenute alla fonte a titolo d’acconto sugli interessi attivi, che possono essere scomputate all’atto della tassazione del reddito (ris. 5.12.2003, n. 222/E).

Enti non commerciali
In attesa della riforma dell’IRPEF gli enti non commerciali sono rimasti soggetti all’IRES e non all’IRPEF, nonostante le contrarie indicazioni contenute nella legge delega per la riforma tributaria che ne aveva previsto un trattamento analogo a quello delle persone fisiche (art. 3, c. 1, lett. a, L. n. 80/2003).

ENTI DIVERSI DALLE SOCIETÀ E TRUST “TRASPARENTI”
Tra gli enti diversi dalle
società soggetti all’IRES si comprendono tutti quelli con personalità giuridica,
cioè gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni riconosciute, i trust,
nonché i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti
passivi, nei confronti dei quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo
autonomo.

Soggettività autonoma: casistica
Sono soggetti passivi:
– distretti produttivi;
– le federazioni sportive nazionali (ris. 29.1.1982, n. 11/021);
– le amministrazioni separate di usi civici (ris. 20.7.1996, n. 141/E);
– il Fondo gestione bombole di metano istituito presso l’ENI (ris. 18.6.1976, n. 10/620);
– i comitati direttivi degli agenti di cambio (ris. 18.12.1975, n. 10/50115);
– i convitti svolgenti anche attività di diritto privato oltre che di diritto pubblico (ris. 23.10.1995, n. 252/E);
– i consorzi tra comuni e privati (ris. 23.9.2002, n. 307/E);
– i CAF (in quanto enti commerciali che svolgono l’attività di assistenza fiscale; artt. 32 – 40,
D.Lgs. n. 241/1997);
– le aziende speciali di enti pubblici come le Camere di commercio, quando in base alle previsioni statutarie hanno autonomia gestionale, contabile e finanziaria, un proprio patrimonio e organi propri (ris. 23.3.2005, n. 37; nota 3.7.2006, n. 2006/99680).
Non sono autonomi soggetti passivi rispetto all’ente di appartenenza, per difetto del requisito dell’autonomia del presupposto d’imposta:
– le sezioni di credito fondiario delle casse di risparmio (ris.28.7.1977, n. 11/3378);
– le gestioni autonome previdenziale e assistenziale di un ente (Comm. trib. centr. 26.1.1994, n. 270);
– il fondo di solidarietà dei soci della SIAE (ris. 23.11.1988, n. 11/1298);
– il “patrimonio separato” delle società (SPV) costituite nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, ai sensi della L. n. 130/1999 (circ. 6.2.2003, n. 8/E).
Trust “trasparenti” – Il trust è soggetto passivo quando i beneficiari non sono individuati.
Invece, nei casi in cui i benficiari del trust siano individuati il trust è trasparente, nel senso che i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
In capo ai beneficiari i redditi del trust loro imputati costituiscono redditi di capitale.
Trust trasparenti: vigenza
L’imputazione dei redditi ai beneficiari, se individuati, è stata introdotta dall’art. 1, c. 74, L. n. 296/2006 (in vigore dall’1.1.2007), che ha modificato l’art. 73, c. 2 del t.u.i.r.
Sono enti non commerciali gli enti pubblici e privati il cui “oggetto” esclusivo o principale è di carattere commerciale.
SOGGETTI ESCLUSI
Non sono soggetti all’IRES:
– gli organi e le Amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica;
– i comuni (ai sensi della L. n. 142/1990, le aziende municipalizzate sono società autonome rispetto al comune di appartenenza e, pertanto, sono soggette all’IRES);
– i consorzi tra enti locali;
– le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
– le comunità montane, le province e le regioni;
– i fondi pubblici di agevolazione istituiti e regolati da leggi dello Stato o delle regioni (art. 39, L. n. 342/2000);
– le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni per le attività e gli atti svolti per gli scopi associativi (art. 9, L. n. 219/2005);
– dall’1.1.2007 le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, individuati con decreto del ministro dell’economia e delle finanze.
Inoltre, le persone fisiche incaricate di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali di tali associazioni non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 600/1973. Infine, le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle predette associazioni ai fini delle imposte sui redditi hanno carattere di liberalità (art. 1, commi 185 e 186, L. n. 296/2006).
Disposizioni specifiche di esclusione dall’IRES sono poi previste per particolari soggetti cui si applicano imposte sostitutive, e per il gruppo europeo di interesse economico, il cui reddito è imputato ai partecipanti.

RESIDENZA
Mentre per i soggetti residenti l’IRES si applica per su tutti i redditi, indipendentemente dal luogo di produzione (c.d. worldwide taxation), per i soggetti non residenti è imponibile il solo reddito prodotto in Italia.
Si considera residente la società o l’ente che per la maggior parte del periodo d’imposta ha nel territorio italiano anche solo uno dei seguenti elementi:
– la sede legale, stabilita dall’atto costitutivo;
– la sede amministrativa, cioè il luogo nel quale gli amministratori esercitano l’attività di direzione della società o dell’ente:
– l’oggetto principale, come definito ai fini della determinazione della commercialità; anche ai fini della determinazione della residenza, l’oggetto principale deve essere determinato in base alla situazione sostanziale (Cass. 10.12.1974, n. 4172).
Pertanto non ha rilievo né il luogo di costituzione della società, né la presenza di meri uffici di rappresentanza o di pubbliche relazioni (ris. 18.5.1978, n. 9/724).

Società esterovestite – Dal periodo d’imposta 2006 una società o ente che alla data di chiusura del proprio esercizio o periodo di gestione detiene partecipazioni di controllo (ai sensi dell’art. 2359, c. 1, cod. civ.) in società o enti residenti in Italia, si presume, salvo prova contraria, con sede amministrativa in Italia, e quindi residente, quando ricorre anche solo uno dei seguenti presupposti:
1) alla data di chiusura del proprio esercizio o periodo di gestione è controllata anche indirettamente (ai sensi dell’art. 2359, c. 1, cod. civ.) da soggetti (persone fisiche, società o enti) residenti in Italia. Al fine di stabilire se una persona fisica abbia il controllo si computano anche i voti dei familiari fiscalmente a carico:
2) per la maggior parte del periodo d’imposta (circ. 16.2.2007, n. 11, par. 12.3) è amministrata da un consiglio di amministrazione o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti in Italia.
In presenza dei presupposti per la presunzione la società o l’ente deve applicare la disciplina dei residenti a tutti gli effetti strumentali e sostanziali (e corrispondentemente il controllante residente non deve applicare la disciplina CFC) ovvero, poiché la presunzione è relativa, fornire la prova contraria, cioè elementi di fatto idonei a dimostrare che la direzione della società è effettivamente esercitata all’estero.

Trust esterovestiti – Si considerano residenti nel territorio dello Stato, salva prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in paesi diversi da quelli c.d. white list (D.M. 4.9.1996), quando ricorre anche solo uno dei seguenti presupposti:
– almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti in Italia;
– successivamente alla costituzione del trust un soggetto residente in Italia effettua in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

Trsut esterovestiti: vigenza
La presunzione di residenza è stata introdotta dall’art. 1, c. 74, L. n. 296/2006 (in vigore dall’1.1.2007), che ha modificato l’art. 73, c. 3 del t.u.i.r.
Trasferimento di sede – Il trasferimento di sede all’estero comporta particolari effetti fiscali (art. 166 del t.u.i.r.).

BASE IMPONIBILE E PROVENTI ESCLUSI
Il reddito complessivo dei soggetti passivi dell’IRES è determinato in funzione di regole specifiche a seconda che si tratti di:
– società dotate di personalità giuridica ed enti commerciali residenti;
– enti non commerciali residenti;
– società ed enti non residenti.
Per tutti i soggetti passivi dell’IRES non concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall’imposta, quali: gli interessi relativi a titoli pubblici emessi fino al 20.9.1986 (art. 31, D.P.R. n. 601/73; art. 1, D.L. n. 556/1986); gli interessi derivanti da titoli di Stato e di enti sovranazionali, emessi all’estero fino al 9.9.1992 (art. 1, D.L. n. 372/1992); i proventi derivanti da titoli emessi da società di cartolarizzazione di crediti tributari e previdenziali (art. 15, L. n. 448/1998) e del patrimonio immobiliare pubblico (art. 2, D.L. n. 351/2001);
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. Per le società di capitali, inoltre, non concorrono alla formazione del reddito:
c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;
d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.


REDDITO D’IMPRESA
Le società e gli enti commerciali producono solo reddito d’impresa.
Le disposizioni relative alla determinazione del reddito d’impresa sono contenute nell’ambito della disciplina dell’IRES e le regole applicabili per la determinazione del reddito degli imprenditori individuali e delle società di persone e soggetti assimilati si ottengono combinando le disposizioni sull’IRES (artt. 81-112) con le disposizioni specifiche per gli imprenditori individuali e le società di persone contenute nella parte relativa all’IRPEF (artt. 55 – 66).
Pertanto, nella parte sul reddito d’impresa sarà illustrata la disciplina sul reddito d’impresa relativa alle società di capitali e agli enti commerciali e sarà evidenziata di volta in volta l’eventuale diversa disciplina applicabile per le società di persone e soggetti assimilati e per gli imprenditori individuali. Per tali ultimi soggetti sono anche previsti regimi particolari di determinazione del reddito d’impresa.
Per gli enti non commerciali in regime ordinario di determinazione del reddito d’impresa, il reddito d’impresa è determinato sulla base delle disposizioni relative agli imprenditori individuali e alle società di persone e soggetti assimilati, combinate con alcune regole specifiche.

PERIODO D’IMPOSTA
L’imposta si calcola sul reddito imponibile riferito a un periodo d’imposta che in generale coincide con l’esercizio sociale o periodo di gestione determinato dalla legge o dall’atto costitutivo.
Il periodo d’imposta può non coincidere con l’anno solare o con un periodo di dodici mesi.
Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non è prevista esplicitamente dalla legge o dall’atto costitutivo o se è determinata in due o più anni, ai fini fiscali il periodo d’imposta corrisponde all’anno solare.
L’imposta deve essere determinata esclusivamente in base al reddito prodotto nell’esercizio, in quanto per ciascun esercizio sussiste un’obbligazione tributaria autonoma (sebbene costituisca un’eccezione a tale principio la possibilità di “riportare” negli anni successivi le eccedenze di crediti d’imposta e di ritenute e versamenti d’acconto).
Imprenditori individuali e società di persone. Per tali soggetti (ai quali si applica l’IRPEF e non l’IRES), il periodo d’imposta coincide in ogni caso con l’anno solare o frazione di esso, anche in caso di inizio o cessazione dell’attività in corso d’anno (ris. 3.7.1975, n. 2/332).

ONERI DEDUCIBILI
Oneri deducibili entro determinati limiti – Sono deducibili dal reddito complessivo le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale nonchè in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (art. 14 D.L. n. 35/2005).
Le erogazioni sono deducibili nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di € 70.000 annui. Ai fini delle deducibilità il soggetto che riceve le erogazioni deve tenere le scritture contabili e redigere un bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni, la sanzione per infedele dichiarazione è maggiorata del 200 per cento. Se la deduzione risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiario dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate. La deduzione non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge, neppure per la parte eccedente il predetto limite di € 70.000 (circ. 13.6.2006, n. 20/E; circ. 19.8.2005, n. 39/E).
Oneri deducibili senza limiti – Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi IRES, in favore di Università, fondazioni universitarie (art. 59, c. 3 L. n. 388/2000) e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e associazioni riconosciute (D.P.R. n. 361/2000) aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.C.M., ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, compresi l’ISS e l’ISPEL, nonché degli enti parco regionali e nazionali (art. 1, c. 353, L. n. 266/2005).

ALIQUOTA ORDINARIA E RIDUZIONI
Al fine di determinare l’imposta lorda, il reddito imponibile è soggetto all’aliquota ordinaria del 33% (art. 77 del t.u.i.r.).
Per i seguenti soggetti, a condizione che abbiano personalità giuridica, l’aliquota IRES è ridotta alla metà (art. 6, D.P.R. n. 601/1973):
a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri (tra i quali non sono comprese le aziende sanitarie locali, circ. 3.10.2002, n. 78/E), enti di assistenza e beneficenza, ivi compresi gli enti risultanti dalla trasformazione delle IPAB (art. 4 c. 2, D.Lgs. n. 207/2001); le aziende speciali comunali in forma di società di capitali non beneficiano della riduzione dell’IRES del 50 % (Ris. 26.9.2005, n. 131);
b) istituti di istruzione e di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie e scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o all’istruzione (un ente ecclesiastico che ha fini di religione e culto non beneficia della riduzione alla metà dell’IRES per l’attività ospedaliera: ris. 19.7.2005, n. 91);
d) istituti autonomi delle case popolari e loro consorzi.
“Porno-tax” e opere violente
È prevista una addizionale del 25% dell’aliquota IRES sul reddito derivante dalla commercializzazione di opere pornografiche e violente.

DETRAZIONI PER SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI RESIDENTI
Le società e gli enti commerciali residenti possono detrarre dall’imposta lorda il 19% dei seguenti oneri:
a) erogazioni comprese tra € 51,65 e € 103.291,38 effettuate, tramite versamento in c/c postale o operazione bancaria, a favore di partiti e movimenti politici, da parte di società ed enti, diversi dai soggetti partecipati dallo Stato o da enti pubblici e da quelli quotati in Italia o all’estero (ovvero direttamente o indirettamente controllanti di questi o controllati da questi), che non abbiano dichiarato nel periodo d’imposta precedente perdite che abbiano dato luogo ad un reddito complessivo negativo;
b) erogazioni in denaro effettuate a favore di società sportive dilettantistiche (CONI, (federazioni sportive nazionali e soggetti riconosciuti da queste, circ. 8.3.2000, n. 43/E), tramite versamento in c/c postale o operazione bancaria (circ. 16.11.2000, n. 207/E), che comportino una detrazione non superiore a € 1.500.

DETRAZIONI PER ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI
A condizione che non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, dall’imposta lorda degli enti non commerciali residenti si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19%:
a) degli interessi passivi e degli oneri accessori pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o della UE o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie;
b) delle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni di interesse storico e artistico;
c) le erogazioni liberali in denaro, nonché il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, a favore di determinati enti aventi finalità culturali, artistiche, di spettacolo o sociali (escluse le elargizioni a partiti e movimenti politici);
d) le erogazioni in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute;
e) le erogazioni liberali in denaro a ONLUS e altri enti, per importo non superiore a € 2.065,83;
f) le erogazioni in denaro effettuate a favore di società sportive dilettantistiche, (CONI, (federazioni sportive nazionali e soggetti riconosciuti da queste (circ. 8.3.2000, n. 43/E), tramite versamento in c/c postale o operazione bancaria (circ. 16.11.2000, n. 207/E), che comportino una detrazione non superiore a € 1.500;
g) le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale, per importo non superiore a € 2.065,83;
In caso di rimborso degli oneri per i quali è stata applicata la detrazione, il 19% delle somme rimborsate è computato in aumento dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso.

DETRAZIONI PER SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI
Per le società ed enti commerciali non residenti si applicano le detrazioni previste per i soggetti commerciali residenti.
Per gli enti non commerciali non residenti si applicano le detrazioni previste per gli enti non commerciali residenti a condizione che gli oneri ivi indicati non siano deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formare il reddito complessivo.
In caso di rimborso degli oneri per i quali è stata applicata la detrazione, il 19% delle somme rimborsate è computato in aumento dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso.

CREDITI D’IMPOSTA
A seconda della tipologia, i crediti d’imposta:
1) devono essere sommati al reddito complessivo e poi sottratti dall’imposta ai sensi dell’art. 79 del t.u.i.r., come ad esempio nel caso dei proventi derivanti dalla partecipazione a taluni fondi comuni di investimento;
2) ovvero non concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono sottratti dall’imposta o utilizzati in compensazione nel modello F24, come nel caso di crediti relativi ad imposte pagate all’estero e di taluni crediti d’imposta per agevolazioni alle imprese.

ACCONTI E RITENUTE
Versamenti in acconto – Dall’imposta lorda si scomputano i versamenti eseguiti in acconto dell’imposta.
Ritenute subite – Per quanto concerne lo scomputo delle ritenute si applicano le seguenti disposizioni:
a) anche se non ancora operate e anche se i relativi redditi non siano stati percepiti, le seguenti ritenute sono scomputabili sempre e soltanto nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo (cioè “per competenza”, art. 79, c. 2 del t.u.i.r.) e l’importo da detrarre a titolo di ritenuta è calcolato in proporzione all’ammontare dei suddetti proventi che concorre a formare il reddito imponibile:
– interessi, premi ed altri frutti su obbligazioni e titoli similari emessi da società ed enti;
– interessi, premi ed altri frutti corrisposti sui conti correnti e sui depositi presso aziende e istituti di credito e presso l’amministrazione postale;
– proventi delle accettazioni bancarie;
– titoli di Stato;
b) le ritenute d’acconto, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), subite anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, sempreché siano riferite a redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo si scomputano dall’imposta lorda del periodo per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi (art. 22 e 79, c. 1 del t.u.i.r.);
c) le ritenute, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), subite successivamente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, possono essere scomputate nel periodo d’imposta in cui sono state effettuate (“per cassa”), anche se il relativo reddito è stato già dichiarato nel periodo precedente.
Riporto, rimborso o utilizzo in compensazione – Se l’ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all’estero, delle ritenute d’acconto e dei versamenti in acconto è superiore a quello dell’imposta dovuta, il contribuente ha diritto a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzarla in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

(per
maggiori approfondimenti vedi Antonino Spoto e Andrea Aliberti, il Manuale
Fiscale 2007
, Novecento media, Milano, 2007)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome