Documento rischi obbligatorio anche per le imprese con meno di 10 dipendenti

Dal 1° gennaio 2013 non sarà più sufficiente l’autocertificazione ma occorerrà essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr) in cui si elencano i rischi presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione. Ma anche il programma di attuazione delle misure di prevenzione.

Dal 1 Gennaio 2013 l’autecertificazione della valutaione dei rischi in azienda non sarà più valida.

Scatta infatti per tutte le aziende, indipendentemente
dal numero di lavoratori occupati
, l’obbligo di essere in
possesso del Documento di Valutazione dei
Rischi (Dvr)
, a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di
tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.

La
legislazione vigente (art.6 comma 8, lettera f e art.29 comma 5 del D.Lgs 81/08
e s.m.i.) prevede infatti per le aziende fino a 10 lavoratori l’obbligo di
effettuare
la Valutazione dei Rischi (Dvr) basandosi su procedure standardizzate.

Il Dvr
redatto secondo le procedure standardizzate può essere elaborato anche da
imprese fino a 50 dipendenti
(art. 29 comma 6 del D.Lgs 81/08 con i limiti i
cui al comma 7).

In tale documento, il datore di lavoro dovrà identificare i
rischi presenti in azienda
, procedere alla loro valutazione, indicare delle
misure di prevenzione e protezione
, e indicare un programma di attuazione delle
misure di prevenzione
.

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