Distretti produttivi e aggregazione tra imprese nel decreto per i settori in crisi

Oltre agli incentivi per il settore automobilistico e per altri beni durevoli, sono previste agevolazioni fiscali per le diverse forme di aggregazione funzionale e territoriale tra le imprese. Nuove regole anche per la rivalutazione dei beni immobili iscritti in bilancio

L’azione dell’esecutivo per fronteggiare la crisi economica e finanziaria si arricchisce di un ulteriore tassello. Questa volta, un nuovo provvedimento di urgenza (Dl 5/09 ), entrato in vigore lo scorso 11 febbraio, interviene con una serie di azioni tese a sostenere i settori di particolare rilevanza per lo sviluppo del paese e che sembrano maggiormente soffrire degli effetti negativi della crisi in atto.


Si tratta, in dettaglio, dei comparti dell’automotive e di altri beni durevoli, come i mobili e gli elettrodomestici.


Le finalità del provvedimento sono riconducibili essenzialmente alla necessità:



  • di affrontare la crisi del settore con interventi urgenti di sostegno alla domanda;



  • far convergere le politiche nazionali con le indicazioni della Commissione europea e con le misure già adottate o in corso di adozione da parte degli altri Paesi europei;



  • orientare le scelte dei consumatori verso prodotti a basso impatto ambientale che vanno nella direzione degli obiettivi di Kyoto.


Ritornano così per il settore auto gli incentivi per la rottamazione e quelli per l’acquisto di auto ecologiche, a cui si aggiungono gli aiuti per l’acquisto di veicoli commerciali leggeri, per la rottamazione di motocicli e ciclomotori, per l’installazione di dispositivi antiparticolato sui mezzi pubblici da parte delle imprese di trasporto, per la conversione delle auto Gpl/metano.


Nei casi appena citati, il sostegno all’attività imprenditoriale vera e propria avviene in maniera indiretta. Le agevolazioni consistono, infatti, in uno sconto riconosciuto al consumatore finale che lo ottiene direttamente presso i concessionari-rivenditori. Questi ultimi, a loro volta, recupereranno il minor prezzo praticato attraverso un credito d’imposta.


Il legislatore ha previsto, inoltre, quale ulteriore intervento, l’azione della Sace Spa, per garantire i finanziamenti che i contribuenti-consumatori accendono per l’acquisto dei veicoli oggetto degli incentivi.


Per il settore elettrodomestici e mobili, il sostegno alla domanda è assicurato attraverso il riconoscimento di detrazioni fiscali per l’acquisto di tali beni. Le agevolazioni sono estese, in caso di ristrutturazioni domestiche, anche all’acquisto di elettrodomestici e mobili ad alta efficienza energetica finalizzati all’arredo (frigoriferi, cucine, lavatrici, lavastoviglie, televisori, ecc.) con una detrazione del 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10 mila euro.


Oltre agli interventi appena citati, l’attenzione si concentra su azioni dirette alla generalità delle imprese.


In particolare, il decreto legge prevede:



  • l’introduzione della fiscalità di distretto;



  • le agevolazioni per le aggregazioni aziendali;



  • la riduzione dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione degli immobili.


Di seguito sono analizzate con maggiore dettaglio le misure appena elencate (v. anche la tavola)





















Sintesi delle misure dirette alla generalità delle imprese



Distretti produttivi




  • I distretti produttivi possono essere inseriti tra i soggetti Ires, assumendo così la qualifica di soggetto autonomo d’imposta, sottoposto a tassazione sulla base di un reddito unitario.



  • Il reddito è determinato dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle imprese appartenenti al distretto, applicando le regole previste per il consolidato nazionale.



  • A prescindere dall’opzione della tassazione di distretto o unitaria, è riconosciuta la possibilità di poter concordare, preventivamente con l’amministrazione finanziaria e gli enti locali, il carico tributario per un triennio.



Aggregazioni




  • Riconoscimento ai fini fiscali del maggior valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell’imputazione in bilancio del disavanzo da concambio (fusione o scissione) o dei maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario (conferimento d’azienda).



  • Il riconoscimento del maggiore valore fiscale non può essere superiore ai 5 milioni di euro.



  • Le imprese partecipanti all’aggregazione devono essere operative da almeno due anni, tra loro indipendenti, non facendo parte dello stesso gruppo societario e non avendo un rapporto di partecipazione superiore al 20%.



Rivalutazioni immobili



Riduzione delle aliquote dell’imposta sostitutiva richieste per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio:



  • 3% anziché 7% per i beni immobili ammortizzabili;



  • 1,5% anziché 4% per i beni immobili non ammortizzabili.



Distretti produttivi e reti di imprese
L’art. 3 del Dl 5/09 introduce la possibilità, per le imprese appartenenti ad un distretto, di optare congiuntamente per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’Ires.


Tale previsione non è nuova nel nostro ordinamento, giacché ripropone una vecchia disposizione, contenuta nella legge finanziaria per il 2006 (legge 266/05, art. 1, comma 366 e seguenti), ad oggi non ancora attuata, soprattutto, a causa della mancata emissione del decreto interministeriale di definizione delle caratteristiche e modalità di determinazione dei distretti.



Cosa sono i distretti produttivi
“Libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali” (comma 366, art. 1, legge 266/05).


Rispetto ai tradizionali distretti territoriali, il distretto funzionale prescinde, quindi, da uno specifico territorio e si sviluppa come integrazione dell’offerta di beni e di servizi da parte di imprese che svolgono attività complementari o, comunque, connesse.



In primo luogo, il decreto legge in commento modifica l’art. 6-bis del Dl 112/08 (convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133), che estendeva l’applicazione delle disposizioni sui distretti produttivi, introdotte dall’art. 1, comma 366 e seguenti, della legge 266/05, alle reti delle imprese e delle catene di fornitura, con l’eccezione della disciplina prevista per i tributi dovuti agli enti locali. Ora questa limitazione viene soppressa, con la conseguenza che per le reti di imprese e per le catene di fornitura sarà applicabile in pieno quanto previsto per i distretti.


Il comma 2 dell’art. 3 del Dl 5/09 ripristina, poi, le disposizioni originarie (in tema di agevolazioni fiscali) dettate dai numeri da 1) a 15) della lettera a) del comma 368 della citata legge finanziaria 2006 che, nel frattempo, erano state modificate dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 6-bis del Dl 112/08. Tale ultima norma aveva disposto, da un lato, l’emanazione di un apposito regolamento per disciplinare le semplificazioni contabili e procedurali per le imprese dei distretti, nel rispetto delle norme comunitarie e, dall’altro, confermato la facoltà accordata alle regioni e agli enti locali di stabilire procedure amministrative semplificate per l’applicazione di propri tributi nel rispetto delle norme comunitarie.


In base al testo ora riformulato del comma 368, lettera a), si ritorna a quanto il legislatore aveva già disposto in sede di prima introduzione delle agevolazioni fiscali a favore dei distretti.


Il meccanismo di agevolazioni riproposto si fonda, in realtà, su due livelli di aggregazione. Il primo grado di aggregazione è quello del consolidamento fiscale.


Le società di capitali che fanno parte dei distretti territoriali e funzionali sono sostanzialmente equiparate a un gruppo di società. La tassazione consolidata si basa sull’istituto del consolidato nazionale, disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del Tuir, le cui norme sono esplicitamente richiamate in quanto applicabili. In tal senso, a posto del gruppo di imprese controllate, l’unità fiscale di riferimento è il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento sulla base della sommatoria dei redditi delle società partecipanti.



I principali vantaggi che ne derivano sono riconducibili al fatto di consentire la compensazione infradistrettuale delle perdite fiscali, nonché di beneficiare di maggiori possibilità di deduzione degli interessi passivi.



Il secondo grado di aggregazione è quello della tassazione unitaria, con la conseguenza che il distretto diventa autonomo e unitario soggetto passivo delle imposte sui redditi, dei tributi, contributi e altre somme dovute agli enti locali. La tassazione unitaria si caratterizza per il ricorso al concordato preventivo triennale delle imposte dovute. Tale istituto potrà essere applicato a prescindere dall’opzione per la tassazione unitaria.


La norma stabilisce, infatti, che i distretti, di cui comma 366 dell’art. 1 della legge 266/05, possono concordare in via preventiva e vincolante con l’Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva. Tali parametri oggettivi saranno individuati dall’Agenzia attraverso la preventiva consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti medesimi.


La ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità. Nella base imponibile non rientrano, in ogni caso, le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.


L’applicazione del concordato garantisce che i controlli fiscali siano limitati al monitoraggio e all’acquisizione di elementi obiettivi per affinare i parametri per la definizione dei futuri concordati.


Non viene, comunque, eliminato in capo alle imprese appartenenti al distretto l’obbligo all’assolvimento degli ordinari adempimenti fiscali e l’applicazione delle disposizioni penali tributarie.


Per quanto riguarda i tributi, contributi e somme dovute agli enti locali, la normativa dispone che i distretti potranno concordare in via preventiva e vincolante con tali enti, sempre per la durata di almeno un triennio, il volume degli importi da versare da parte delle singole imprese in ciascun anno. Anche in questo caso, la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto dell’attitudine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In ipotesi di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l’ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso.


La somma complessivamente impiegabile per le finalità appena esaminate non potrà essere superiore a 10 milioni di euro, per l’anno 2009, e a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010.


Il comma 3 dell’art. 3 del Dl ripristina la possibilità, precedentemente soppressa dal comma 4 del citato art. 6-bis, per gli sportelli unici delle imprese di avvalersi, ai sensi dell’art. 36 del Dl 112/98, delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale (di cui alla legge 5 ottobre 1991 n. 317), quali enti pubblici economici controllati dalle regioni limitatamente ai piani economici e finanziari.


Aggregazione tra imprese
L’art. 4 del Dl introduce un’agevolazione fiscale diretta a stimolare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale. In questo modo, le imprese sono incentivate a incrementare le loro dimensioni;


tale status permetterà alle stesse di affrontare l’attuale periodo di recessione in maniera più agevole, risultando allo stesso tempo più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale.


Ad essere agevolate sono le operazioni di fusione, scissione e conferimento aziendale effettuate nel corso dell’anno 2009. L’incentivo consiste:



  • nel riconoscimento fiscale del maggiore valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio che emerge in sede di fusione o di scissione;



  • nel riconoscimento fiscale del maggiore valore iscritto sulla stessa tipologia di beni dalla società conferitaria in sede di conferimento di azienda.


È, invece, esclusa la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell’imputazione del disavanzo da annullamento.


Possono fruire dell’agevolazione solo le società di capitali residenti, indipendentemente dalla dimensione, che risultano dalle operazioni di aggregazione aziendale a cui partecipano imprese che posseggano i seguenti requisiti:



  • devono essere operative da almeno due anni;



  • non devono fare parte dello stesso gruppo societario;



  • non devono essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;



  • non devono essere indirettamente controllate dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile;


Le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale devono, inoltre, rispettare un’ulteriore condizione: trovarsi ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono l’ammissione del beneficio fiscale.


Per quanto riguarda la natura dell’incentivo, si evidenzia che la norma deroga al principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d’azienda che, infatti, ordinariamente, non danno luogo all’emersione di maggiori valori fiscalmente riconosciuti.


Il riconoscimento gratuito dei maggiori valori rileverà sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata realizzata l’operazione di aggregazione e per un importo complessivo non superiore a 5 milioni di euro.


Per l’individuazione delle attività cui può essere attribuito un maggiore valore, come specificato nella relazione al decreto, occorrerà fare riferimento ai dati emergenti dalla relazione dell’organo amministrativo o degli esperti, nonché dall’eventuale perizia di stima. Non risulta possibile dare il riconoscimento fiscale al maggiore valore imputato ai beni del magazzino o alle partecipazioni.


Ai fini antielusivi, è, inoltre, prevista, la decadenza dall’agevolazione qualora la società risultante dall’aggregazione effettui ulteriori operazioni straordinarie o ceda i beni iscritti o rivalutati nei primi quattro periodi d’imposta dall’effettuazione dell’operazione che ha dato luogo all’incentivo. In ogni caso, trattandosi di una disposizione antielusiva il contribuente può presentare interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del Dpr 600/73.


In caso di decadenza dall’agevolazione, la società è tenuta a liquidare e a versare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata tale decadenza, l’Ires e l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d’imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti.


Sulle maggiori imposte liquidate non sono, comunque, dovuti sanzioni e interessi.


Rivalutazione sostitutiva immobili
Infine, si richiama l’attenzione sull’art. 5 del Dl in commento, che dispone una riduzione dell’imposta sostitutiva per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sugli immobili, introdotta dall’art. 15, comma 20, del recente Dl 29 novembre 2008 n. 185 (decreto legge anticrisi), convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.


L’imposta sostituiva è ridotta, per gli immobili ammortizzabili, dal 7 al 3% e, per gli immobili non ammortizzabili, dal 3 all’1,5%.


(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)

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