Diritto d’autore: tutte le perplessità sul regolamento Agcom

Le osservazioni di Lorenzo Attolico, partner di Nctm Studio Legale Associato sui soggetti legittimati, ruolo dell’uploader, sospensione del provvedimento, chiusura di un sito.

Varato da poco, il nuovo regolamento Agcom per la tutela del diritto d’autore sta aprendo spazi di dibattito nella comunità online.

Nctm Studio Legale Associato segue con attenzione il diritto d’autore online, con un avvocato specializzato sul tema, il partner Lorenzo Attolico.
Abbiamo pertanto raccolto un suo commento teso a mettere in evidenza i punti d’ombra della normativa.
Lo pubblichiamo qui di seguito.

Il recente Regolamento dell’Agcom in tema dei rapporti tra diritti d’autore ed il mondo della radiotelevisione e della rete, sembra davvero, e potrebbe realmente essere, una svolta epocale nella materia di riferimento.

La questione, però, come spesso accade in Italia soprattutto in relazione alla tutela dell’illecito uso di opere dell’ingegno, sarà quella di come tale nuova disciplina troverà applicazione.

In attesa, quindi, delle prime decisioni dell’Autorità, che chiariranno se effettivamente il Regolamento potrà contrastare il fenomeno, sempre più preoccupante, dello sfruttamento di diritti d’autore senza autorizzazione dei titolari, ci poniamo alcuni dubbi teorici sul testo entrato in vigore.

La prima perplessità è in ordine ai soggetti legittimati a presentare l’istanza di rimozione di un determinato contenuto. Ci chiediamo, infatti, se, nel caso (frequente nel mondo cinematografico e musicale) di più titolari dei diritti su di un’opera, solo uno di essi possa proporre detta istanza e, nell’ipotesi di un soggetto (licenziatario), quale sia la documentazione che lo stesso debba produrre a supporto della medesima istanza.

Il Regolamento, infatti, non chiarisce il primo dei ricordati punti e, sul secondo, c’è il reale rischio che l’istruttoria dell’Autorità sia molto complicata sul piano della verifica della titolarità dei diritti in questione (un licenziatario dovrà, invero, depositare tutta la c.d. “catena dei diritti” sino al titolare originario).

Altro tema è quello del coinvolgimento dell’uploader, che, in astratto, il Regolamento esclude.
Ferme le perplessità sull’inapplicabilità del Regolamento per i siti che svolgono attività di “peer to peer”, difatti, la nuova disciplina, in relazione agli uploader, afferma che gli stessi possono essere coinvolti solo “se rintracciati”.

Ma, come è noto, l’uploader, volendo, può sempre essere rintracciato, sebbene, sino a questo momento, la relativa attività andasse a collidere con le norme sulla privacy, con prevalenza di queste ultime.

Ora, ci chiediamo se l’Autorità, sulla base del potere conferitole dal Regolamento, possa o meno pretendere di ottenere i dati relativi all’uploader.

Altra questione interessante è quella legata alla sospensione del procedimento in presenza di un giudizio dinnanzi al Giudice ordinario.
Tale principio, sia pur in linea astratta condivisibile, potrebbe, però, portare a una scelta strategica da parte del soggetto cui viene contestato un determinato abuso.

Detto soggetto, invero, potrebbe strumentalmente, una volta ricevuto l’avviso di presentazione dell’istanza, iniziare un processo ordinario, volto soltanto ad interrompere il veloce procedimento dell’Autorità.

Vi è, infine, la questione relativa alla possibile completa chiusura di un determinato sito. Sul punto, ferme le ovvie perplessità sul fatto che un Giudice non ordinario possa avere un così ampio potere, ci chiediamo se in realtà, tale potere verrà mai esercitato dall’Autorità.

Pensiamo, in particolare, alla chiusura di un sito con server all’estero attraverso un ordine diretto al conduit. Non è difficile, infatti, immaginare la ovvia difficoltà, anche in termini di opportunità, a prendere una decisione di questo genere.

Il provvedimento di chiusura del sito, inoltre, è previsto in caso di violazioni di carattere “massivo” senza che il Regolamento offra una definizione di tale termine.
Parimenti, non è dato di sapere quale sia la definizione di “grave lesione” quale presupposto per dare corso a un procedimento abbreviato.

In sintesi, secondo Attolico si dovrà attendere l’implementazione per poter esprimere un vero e proprio parere sulla validità dello strumento offerto dalla Agcom.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome