Diritto d’autore: domande e risposte sul decreto Urbani

Con l’approvazione da parte del Parlamento è entrato in vigore il contestato provvedimento che introduce una serie di importanti novità. Ecco le risposte ai quesiti più diffusi

24 giugno 2004 Il decreto Urbani (Decreto-legge n. 72 del 22
marzo 2004, G.U. n. 69 del 23 marzo 2004
), con il quale il Governo italiano
ha introdotto una serie di novità in materia di scambio di opere protette
dal diritto d’autore, è stato approvato dai due rami del Parlamento.

Vale dunque la pena esaminare le principali novità introdotte durante
la conversione, anche per rispondere ai diversi interrogativi sorti in questo
periodo. Bisogna tener presente che la parola fine non è stata ancora
scritta, considerando che il dibattito politico è ancora lungi dall’essere
sopito.

Il decreto è valido anche per i software e la musica o solo
per i film?

Il provvedimento, inizialmente, era stato pensato ed era valido solo per i film.
Con le modifiche introdotte dalla Camera, è stato esteso a tutte le opere
oggetto di diritto d’autore, quindi anche le canzoni, il software, i libri
e tutte le opere intellettuali protette da copyright.

Quindi attualmente le sanzioni previste si applicano ai fatti illeciti che
riguardano qualsiasi tipo di violazione del diritto d’autore, senza considerarne
l’oggetto e cioè il tipo di opera che è stata illecitamente
duplicata.

Quali sono le pene previste dal decreto?
Il Parlamento ha eliminato apparentemente le contestatissime sanzioni previste
per i semplici fruitori dei circuiti P2P (peer-to-peer), togliendo del tutto
il vecchio art. 1 del decreto.

Attualmente è prevista solo una sanzione penale per chi “per trarne
profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche,
mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa”.

La sanzione prevista dalla legge è quella dell’art. 171-ter, comma
2°, della legge sul diritto d’autore, appunto modificato dal decreto
legge convertito, ed è nominalmente la reclusione da uno a quattro anni
e la multa da cinque a trenta milioni (in vecchie lire).

In realtà, con la sostituzione della definizione “per scopo di
lucro” con quella diversa, attualmente impiegata, “per trarne profitto”,
molti sospettano che anche i semplici utenti potranno essere sottoposti a sanzione
penale.

In passato, in effetti, la Cassazione ha ritenuto sussistere lo scopo di trarne
profitto anche in coloro che effettuavano una copia privata, visto che evitavano
di pagare il costo, ad esempio, del CD o del DVD. E’ presto per trarre
delle conclusioni sul punto e bisognerà vedere come il decreto sarà
applicato dai giudici

Ho scaricato film usando i circuiti P2P per uso personale. Cosa
rischio?

Come si è visto, la legge di conversione ha eliminato le sanzioni, a
suo tempo previste per chi fa il download di opere protette per uso meramente
personale e che comprendevano la multa sino a 1.500 euro, la confisca del materiale
e la pubblicazione su un quotidiano e una rivista specializzata del provvedimento
di condanna. Nel testo attuale non sono previste sanzioni per l’uso personale.

Però, come si è visto, c’è un certo rischio di incorrere
nelle sanzioni penali in caso di interpretazioni “estensive” da
parte dei giudici.

C’è da dire, comunque, che le sanzioni penali, ove fossero applicabili,
non sarebbero, paradossalmente, così pesanti come erano le sanzioni amministrative
che erano previste nel testo originario del decreto.

Quali sono le modalità per accertare una violazione al decreto?

Le contravvenzioni al decreto possono essere accertate nei soliti modi, tra
cui i più diffusi sono il sequestro di computer, materiali o altri supporti
su cui sono registrate le opere contraffatte.

In particolare è stato previsto l’inserimento, nelle opere intellettuali
diffuse tramite Internet, di un apposito “avviso” attestante che
l’opera è in regola con gli obblighi in materia di copyright. Lo
scopo di questo avviso sarebbe quello di consentire di identificare, per differenza,
tutte le opere che invece sono diffuse illegalmente.

E’ ancora presto per capire quali saranno le modalità di inserimento
dell’avviso su opere che peraltro esistono, sulle reti telematiche, solo
in formato digitale.

La legge, infatti, delega ad un successivo regolamento tutta la questione;
il regolamento sarà formato dal Governo sulla base di accordi con la
SIAE. C’è da chiedersi se, con questo avviso, si assisterà
all’edizione elettronica del bollino SIAE che tutti conosciamo per essere
apposta su prodotti di largo consumo contenenti opere protette come ad esempio
i CD.

Ho sottoscritto un abbonamento ADSL da 1200Kb/s a gennaio di quest’
anno, anche per usare i circuiti P2P. Posso chiedere la disdetta anticipata
del contratto?

La risposta è assolutamente negativa, nel senso che non si può
dare la disdetta anticipata del contratto ed occorrerà attenderne la
sua naturale scadenza.

Anche prima del decreto Urbani, usare il P2P per fare quello che oggi vieta
la nuova legge era comunque proibito.

A ben guardare, il decreto Urbani, già convertito in legge dal Parlamento,
non fa altro che specificare alcune regole già esistenti in materia di
diritto d’autore, inasprendo, sotto alcuni profili, le sanzioni previste. Il
provider può essere chiamato responsabile solo se il servizio non funziona,
non se non può essere utilizzato nei modi e per raggiungere gli scopi
che voleva il cliente.

Il cambiamento di legislazione, in conclusione, potrà avere influenza
sul mercato a livello economico, mentre dal punto di vista giuridico non ha
rilevanza

Quando entra in vigore il decreto? E’ possibile che ci siano altre
modifiche al testo?

Il decreto è già in vigore. Con la legge di conversione sono entrate
in vigore anche le modifiche introdotte dal Parlamento. Quanto alla possibilità
di future modifiche, il problema è solo politico.

Dal punto di vista legale, la legge oramai è fatta. In futuro, come
qualsiasi altra legge, potrà essere modificata. Al riguardo molti esponenti
politici hanno promesso di tornare sul testo del provvedimento.

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