Detassazione degli straordinari: arrivano i chiarimenti

Circolare congiunta di ministero del Lavoro e Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate e il ministero del Lavoro hanno provveduto, per le parti di loro competenza, a emettere congiuntamente la circolare 11 luglio 2008, n. 49 contenente gli opportuni chiarimenti per l’applicazione dell’art. 2 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, relativo alle c.d. “misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”.

La misura fiscale che prevede, per il secondo semestre del 2008, l’applicazione in via sperimentale di un’imposta sostitutiva del 10% su premi di produttività e straordinari è riservata ai lavoratori del settore privato con qualsiasi tipo di contratto. Tra i beneficiari dell’agevolazione anche i soggetti a part-time che svolgono prestazioni di lavoro supplementare o relative a clausole elastiche, mentre restano esclusi gli impiegati delle amministrazioni pubbliche e i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, come i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.

In particolare, la circolare ribadisce che il beneficio consiste in un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionale e comunale pari al 10% dei compensi erogati, entro un tetto massimo di tremila euro lordi, per il lavoro straordinario, supplementare o effettuato in funzione di clausole elastiche nell’ambito di contratti part-time e per tutti i tipi di incentivi legati all’andamento produttivo ed economico dell’impresa. Per godere del regime agevolato i lavoratori non devono aver conseguito nel 2007 un reddito di lavoro dipendente superiore a 30 mila euro lordi. L’imposta sostitutiva va applicata automaticamente dal sostituto d’imposta, salvo diversa comunicazione del dipendente, che può comunque rinunciare al regime sostitutivo facendone richiesta per iscritto al datore di lavoro. Se non trattenuta dal sostituto, l’imposta può essere applicata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. I redditi soggetti a tassazione sostitutiva, oltre a non concorrere alla formazione del reddito Irpef complessivo, non devono essere considerati nella determinazione della situazione economica equivalente (Isee) del lavoratore e del suo nucleo familiare.



Ministero del lavoro e Agenzia delle entrate, circolare congiunta n. 49 dell’11 luglio 2008

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