Dematerializzazione: al Fisco si comunica solo l’impronta

Da oggi basta comunicare al Fisco l’impronta dell’archivio informatico dei documenti, ossia lo strumento che li sigilla senza possibilità di modificarli o sostituirli.

Un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate detta le istruzioni che il responsabile della conservazione “leggera” dei file dovrà seguire per trasmettere telematicamente alle Entrate l’impronta digitale dell’archivio informatico dei documenti fiscalmente rilevanti, con riferimento ai periodi d’imposta 2010 e precedenti.

In virtù di quanto disposto dal dm 23 gennaio 2004 sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali per i documenti informatici e la loro riproduzione in diversi tipi di supporto, già da sei anni le aziende possono distruggere le fatture e altra documentazione cartacea dopo averla memorizzata su un supporto informatico, a condizione che generino questa impronta.

La comunicazione, riporta una nota dell’Agenzia, deve essere inviata esclusivamente tramite il canale Entratel o Fisconline e deve contenere, tra le altre informazioni, i dati identificativi dell’interessato, del responsabile della conservazione o del suo eventuale delegato, l’elenco dei documenti cui si riferisce l’impronta, l’indicazione del luogo in cui è conservata l’evidenza informatica da cui è stata generata l’impronta, la marca temporale apposta all’archivio.
In via generale, i contribuenti che creeranno l’archivio informatico dei documenti relativi al 2010 dovranno comunicarne l’impronta entro gennaio 2012.

Per gli anni d’imposta precedenti al 2010, riporta sempre la stessa nota, i contribuenti che hanno proceduto a conservare i documenti rilevanti ai fini tributari con modalità digitale dovranno trasmettere le comunicazioni sempre entro gennaio 2012, ossia entro lo stesso termine d’invio previsto per comunicare l’impronta dell’archivio informatico relativo al 2010.
Si ricorda che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate estende la validità dei documenti fino a che permane l’obbligo di conservarli ai fini tributari.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome