Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93

(omissis) Art. 9 Frode informatica commessa con sostituzione d’identità digitale 1. All’articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: “La pena è della reclusione da due a …

(omissis)

Art.
9

Frode
informatica commessa con sostituzione d’identità digitale

1.
All’articolo 640-ter del codice penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a)
dopo il secondo comma, è inserito il seguente: “La pena è della reclusione da
due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso
con sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.”;

b)
all’ultimo comma, dopo le parole “di cui al secondo” sono inserite le seguenti:
“e terzo”.

2.
All’articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, le parole “e 635-quinquies” sono sostituite dalle
seguenti: “, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma,” e dopo le
parole: “codice penale” sono aggiunte le seguenti: “nonché dei delitti di cui
agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.”.

3.
Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 30-ter, dopo il comma 7, è inserito il seguente: “7-bis.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell’ambito dello svolgimento della
propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all’ente gestore
richieste di verifica dell’autenticità’ dei dati contenuti nella documentazione
fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della
valutazione degli elementi acquisiti, accertare l’identità delle medesime.”;

b) all’articolo 30-sexies, dopo il comma 2, è
aggiunto il seguente:

“3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura
delle componenti del contributo di cui al comma 2.”.

(omissis)

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