Decreto lavoro, cosa cambia per le imprese

Tra le pincipali novità, la disponibilità di altri 25 miliardi di euro per pagare i debiti della Pa, sgravi per assunzioni under 30 e un bonus mensile da Aspi.

L’approvazione del decreto lavoro in Senato ha introdotto importanti
novità per le imprese. Innanzitutto è stata sbloccata un’altra tranche, pari a 25 miliardi per i
debiti della Pubblica amministrazione
che potranno essere pagati imprese e che
si aggiunge ai 40 miliardi già approvati. La nuova misura porta così a 65 i
miliardi attivati per i debiti della Pa, prossimi alla cifra di 90 miliardi, secondo Banca d’Italia. Questo comporterà la creazione un fondo ad hoc, da
gennaio 2014, presso la Cdp che fornirà la garanzia da parte dello Stato verso
le banche.

I soggetti creditori
imprese e professionisti potranno “cedere il credito certificato e assistito
dalla garanzia dello Stato a una banca o a un intermediario finanziario, anche
sulla base di apposite convenzioni quadro che non potranno richiedere sconti
superiori al 2% dell’ammontare del credito. Una volta avvenuta la cessione del
credito, l’amministrazione debitrice, diversa dallo Stato, può richiedere la
ristrutturazione del debito con il piano di ammortamento, comprensivo di quota
capitale e quota, interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando
delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di
bilancio. La garanzia dello Stato cessa al momento della ristrutturazione.
L’amministrazione debitrice può contrattare con una banca o un intermediario
finanziario, la ristrutturazione del debito,a condizioni più vantaggiose,
previo contestuale rimborso del primo cessionario.

Secondo
quanto riportato da Il Sole 24 Ore, “la garanzia si applicherà ai debiti di parte
corrente delle Pa
– ad esempio le spese della sanità, ma non gli
investimenti – che figureranno negli elenchi che le amministrazioni sono
tenute a comunicare entro il 15 settembre prossimo sulla piattaforma del Tesoro
(la sola comunicazione, in base al decreto 35 sblocca pagamenti, equivale a
certificazione del credito)”.

Sono stati stanziati inoltre 500 milioni per le regioni del Sud e 294 per le
altre per gli anni 2013-2016 per le nuove assunzioni
. L’assunzione deve riguardare giovani tra
i 18 e i 29 anni senza impiego da almeno 6 mesi, o senza un titolo di scuola
media superiore o professional
e.

Nel caso di assunzioni lo sgravio vale 18 mesi, per la
trasformazione del contratto a tempo indeterminato il periodo dell’incentivo è
ridotto a 12 mesi.

Prevista anche la possibilità per l’impresa che assume un
disoccupato Aspi di avere un bonus mensile del 50% sul residuo Aspi, che non
sarà più percepito dal lavoratore.

Entro il 30 settembre, la Conferenza Stato-Regioni deve
adottare le linee guida per il contratto di apprendistato. Le novità non
avranno più limiti temporali e riguarderanno tutte le imprese di ogni
dimensione
.

E’ stata infine ridotta, con una modifica alla legge Fornero, la
pausa tra un rinnovo e l’altro per i contratti a termine: torna a
10 giorni per contratti fino a sei mesi
e 20 giorni per contratti di durata superiore.

Per il lavoro
intermittente è confermato il limite di 400 giorni in tre anni ma riferito al
medesimo datore di lavoro
, mentre salta per turismo, pubblici esercizi e
spettacolo. Introdotte anche norme per la stabilizzazione dei soci-lavoratori
in partecipazione
. La legge prevede che l’azienda goda dei benefici per la
trasformazione a tempo indeterminato del contratto e il lavoratore rinunci al
contenzioso pregresso.

Sul fronte degli incentivi all’occupazione dei giovani tra i 18 e i
29 anni, sono previsti sgravi contributivi alle imprese, se gli assunti vengono da sei mesi di disoccupazione o non abbiano il diploma di maturità. Via
la condizione di single con persone a carico per accedere agli sconti sulle
assunzioni, tempi ridotti tra un contratto a termine e l’altro e spinta
all’apprendistato.

Infine, è stata modificata la legge Fornero, con il
divieto di proroga del contratto senza causalità e la
riduzione dei periodi di intervallo tra un contratto e l’altro.


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