Il Dl n. 16/2012 ha modificato le regole introdotte nel 2009 per la disciplina del credito Iva. Nel dettaglio, quando è opportuno chiedere la compensazione verticale, quella orizzontale o il rimborso.
Coloro che
si apprestano a presentare la dichiarazione Iva con un saldo a credito,
dovranno valutarne attentamente l’utilizzo disciplinato, dalle regole
introdotte nel 2009 e modificate nel 2012 a opera del D.L. 16/2012.
I contribuenti possono utilizzare il credito: in compensazione
verticale, ovvero compensando l’Iva a debito con l’Iva a credito risultante dalla
dichiarazione, in compensazione orizzontale, compensando,
l’Iva a credito risultante dalla dichiarazione con altre imposte dovute o chiederne il rimborso. In quest’ultimo caso, a partire
da quest’anno per la richiesta del rimborso Iva non si utilizza più il modello VR, che è stato soppresso, ma a
seconda che la dichiarazione Iva venga presentata in via autonoma o in forma
unificata si effettua compilando il Rigo VX4 della dichiarazione Iva presentata
autonomamente o la sezione III del quadro RX di Unico per i soggetti che
presentano la dichiarazione in forma unificata.
In caso di compensazione orizzontale, si possono compensare importi non
superiori ai 5.000 euro annui, per gli importi superiori la compensazione può
avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
annuale o dell’istanza trimestrale. Mentre per importi superiori a 15.000 euro
annui è necessario, oltre alla presentazione della dichiarazione annuale, anche
richiedere a un soggetto abilitato il rilascio del visto di conformità.
Infine, per le compensazioni verticali, il
credito può essere utilizzato anche senza aspettare la dichiarazione annuale a partire dalla liquidazione periodica di gennaio 2013 per i contribuenti mensili, o dal primo trimestre per
i contribuenti trimestrali.