Credito al consumo, maggiore tutela verso i consumatori

Gli intermediari bancari e finanziari sono stati richiamati a una condotta responsabile nei confronti dei consumatori, che deve essere contraddistinta da massima trasparenza e correttezza. Sono previste maggiori tutele per chi stipula contratti di credito al consumo e nuovi diritti ai consumatori.

Sono già in vigore (dal 1° giugno scorso) le nuove regole per la trasparenza bancaria sul credito al consumo (v. box sotto).
Il Dlgs 141/2010, che recepisce la direttiva europea 2008/48/Ce, ha apportato modifiche alla disciplina del credito al consumo, intervenendo, di riflesso, sia sul Testo Unico Bancario (Tub), che sul Codice del consumo.
Le nuove disposizioni sono contenute nel Provvedimento della Banca d’Italia 9 febbraio 2011 (VII Sezione) che modifica il Provvedimento del 29 luglio 2009 «Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti».
Con il recepimento della normativa europea, nel Tub sono state aumentate le tutele a disposizione di chi stipula contratti di credito al consumo e attribuiti nuovi diritti ai consumatori.
Maggiore trasparenza, costi confrontabili, pubblicità leggibili, informazioni dettagliate prima della stipula del contratto. Tra le tutele informative va sottolineato il diritto per l’interessato di conoscere le notizie negative, attinte dalle società di informazione creditizie, in base alle quali è stato negato il finanziamento.
Le nuove regole comprendono, tra gli altri, obblighi di informazione verso i consumatori con il ricorso esteso a documenti standard per l’informativa precontrattuale e alla pubblicazione di indicatori sintetici di costi.
L’obiettivo è quello, sostanzialmente, di consentire al consumatore di selezionare in modo consapevole, tra le varie offerte presenti sul mercato, il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

Credito al consumo

Il credito al consumo è il contratto con cui un finanziatore concede ad una persona fisica (consumatore) un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.
Nei contratti di credito al consumo rientrano:
• i prestiti personali;
• i prestiti finalizzati, ovvero i finanziamenti collegati ad un contratto di acquisto di un bene di consumo o di un servizio;
• le aperture di credito rotativo (revolving), spesso appoggiate ad una carta magnetica (“carta revolving”);
• le operazioni di cessione del quinto dello stipendio.
Le norme sul credito al consumo non si applicano, tra gli altri, a:
• finanziamenti destinati all’acquisto, alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all’esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;
• contratti di locazione purché non prevedano che il diritto di proprietà possa trasferirsi al locatario;
• finanziamenti senza remunerazione in interessi o altri oneri, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
• finanziamenti rimborsabili in un’unica soluzione alla scadenza entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri, contrattualmente previsti, non calcolabili in forma di interessi;
• crediti di importo inferiore ad 155 euro e superiore a 30.987 euro.
Nel contratto stipulato, il consumatore si obbliga:
• nel caso di dilazione di pagamento, a corrispondere il prezzo al venditore di beni o servizi alle date convenute;
• nel caso di concessione di un prestito, a restituire l’importo concesso e a pagare gli interessi.
Nelle forme del finanziamento, il credito al consumo, di norma, ha una durata variabile da 12 mesi a 72 mesi e non è assistito da garanzia reale o personale.
Nella prassi, il contratto può essere concluso presso gli esercizi commerciali convenzionati con le banche o gli intermediari finanziari dietro presentazione di documenti, tra i quali rileva l’ultima busta paga. Il bene oggetto di acquisto viene in genere messo subito a disposizione del consumatore, mentre le banche e gli intermediari finanziari possono riservarsi di accordare il finanziamento entro un breve lasso di tempo.

Credito al consumo: le nuove regole
Gli intermediari bancari e finanziari sono stati richiamati ad una condotta responsabile nei confronti dei consumatori, che deve essere contraddistinta dalla massima trasparenza e correttezza.
Coerentemente con le disposizioni comunitarie, gli interventi previsti sono diretti a semplificare la documentazione a disposizione della clientela e favorire la comparabilità e trasparenza delle informazioni, richiedendo agli Istituti di credito schemi standard di facile lettura e comprensione. Per questo motivo, la Banca d’Italia ha ravvisato la necessità di assicurare ai consumatori la conoscibilità e comprensibilità delle caratteristiche contrattuali dei prodotti offerti.

Informazione precontrattuale. Secondo le nuove regole, al consumatore deve essere consegnato un documento (“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”) che gli consenta di confrontare l’offerta di credito praticata dai diversi intermediari, in modo da decidere consapevolmente prima della sottoscrizione del contratto.
L’informazione si traduce in una vera e propria assistenza prima della stipulazione del contratto e nei 14 giorni successivi. In particolare, il soggetto finanziatore deve fornire tutte le informazioni necessarie sul finanziamento, sulla documentazione e sulle caratteristiche del prodotto.
La consegna del modulo delle Informazioni non è vincolante, né per il consumatore, né per il finanziatore.

Annunci pubblicitari. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo del credito devono indicare in forma chiara e graficamente evidenziata con l’impiego di un esempio rappresentativo, il tasso d’interesse e le spese comprese nel costo totale del credito. Deve essere indicato, quindi, l’ammontare complessivo del credito il Taeg/Isc (ovvero il costo globale del finanziamento espresso in forma percentuale), l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, la durata del contratto e l’importo totale dovuto dal consumatore, nonché l’ammontare delle singole rate.

Merito creditizio. Prima della conclusione del contratto, il soggetto finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore, facendo riferimento alle informazioni fornite dal consumatore stesso o acquisite tramite la Centrale rischi della Banca d’Italia ed i Sistemi d’informazioni creditizie. Le informazioni devono essere riviste nell’ipotesi in cui dopo la stipula venga chiesto un aumento del credito.
Ogni banca o finanziaria decide autonomamente le modalità di valutazione, fermo restando il rispetto di una serie di regole generali fissate dalla Banca d’Italia.
Le nuove disposizioni prevedono, a tal proposito, specifiche tutele a favore del consumatore. In primo luogo, l’interessato deve sapere se il credito è rifiutato in conseguenza di una notizia negativa rinvenuta in una banca dati e deve, in tale direzione, essere messo a conoscenza dei dati consultati.
Ma vi è di più. Il finanziatore deve dare informazioni al consumatore prima di inviare segnalazioni negative, spiegando anche le possibili conseguenze della segnalazione.

Il contratto. I contratti devono essere stipulati per iscritto e una copia deve essere consegnata al cliente. La consegna della copia (insieme al documento di sintesi, cui ha diritto il consumatore) è attestata mediante firma del cliente sull’originale conservato presso la banca o finanziaria. Il consumatore può in ogni caso effettuare una valutazione approfondita e comparativa del documento. Alle informazioni fornite al momento della stipulazione, occorre aggiungere le comunicazioni periodiche in corso di rapporto. Almeno una volta l’anno, infatti, deve essere inviata una comunicazione con il riepilogo delle condizioni applicate.
Al momento della stipula del contratto, è importante prestare attenzione alla valutazione del Taeg (tasso annuo effettivo globale), il valore che esprime il costo totale del credito espresso in percentuale annua e che, per questo tipo di contratti, costituisce il cosiddetto indicatore sintetico di costo (Isc).

Modifica delle condizioni contrattuali. Le variazioni delle condizioni contrattuali devono essere sostenute da un giustificato motivo. Nei contratti con durata predeterminata, non sono in ogni caso modificabili il tasso di interesse e le spese incluse nel Taeg.
Per i contratti di credito a tempo indeterminato è possibile, invece, modificare i tassi, ma solo in presenza di una clausola contrattuale ad hoc e comunque lasciando al debitore la possibilità di recedere dal contratto stipulato. Al consumatore deve pervenire, a tal proposito, una comunicazione chiara su numero e periodicità delle rate da corrispondere e sull’importo da restituire.

Nullità del contratto. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni sul tipo di contratto e sulle parti, oppure se non specifica l’importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso dello stesso. La nullità, sia di una clausola che dell’intero contratto, deve sempre essere fatta valere dal consumatore davanti al Giudice competente. Il riconoscimento della nullità di una clausola, non comporta la nullità del contratto. In caso di nullità del contratto, non può essere chiesto al consumatore di restituire più delle somme utilizzate.

Recesso. Una delle novità più rilevanti (in vigore da settembre 2010) è il diritto del consumatore di recedere dai contratti di finanziamento entro 14 giorni dalla stipula, in qualsiasi caso e senza una motivazione particolare. Basta un semplice ripensamento. Non è prevista alcuna penale, ma solo la restituzione di capitale e interessi maturati e tasse (prima, ciò era possibile solo nei casi in cui il contratto fosse stato concluso a distanza, oppure fuori dai locali commerciali del venditore).

Estinzione anticipata. Il consumatore può estinguere anticipatamente un prestito o un finanziamento in qualsiasi momento, anche parzialmente. Ciò avviene restituendo il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, nonché una somma a titolo di indennizzo per il creditore, calcolata sull’importo rimborsato in anticipo nella misura dell’1% (se la durata residua è superiore ad un anno), o dello 0,5% (se è pari od inferiore ad un anno). L’importo dell’indennizzo non può comunque superare quello degli interessi residui. Il capitale residuo è desumibile dal contratto, ovvero, più precisamente, dal piano di ammortamento del prestito nel quale viene riportata la situazione del debito originaria e quella residua ottenuta allo scadere di ogni singola rata, con separazione tra quote capitale e quote interessi.

Inadempimento del venditore. Il Dlgs 141/2010 ha introdotto nel Tub uno strumento di tutela per il consumatore (v. box sotto) che ha già iniziato a pagare le rate del finanziamento e si trova in una situazione di inadempimento del venditore(disciplinato all’art. 1455 c.c.) che si identifica con la mancata o incompleta consegna del bene (o resa del servizio).
Il consumatore può ottenere l’annullamento del contratto di finanziamento quando il venditore del bene o servizio del contratto di acquisto collegato si rende gravemente inadempiente e la sua inadempienza continua anche dopo sollecito formale (messa in mora).

Credito – Tutele per il consumatore

• Nuova informativa precontrattuale con il documento “Informazioni europee di base sul credito al consumo”;
• nuove disposizioni inerenti la composizione e il calcolo del Taeg;
• nuovo concetto del merito creditizio, specifiche disposizioni per il soggetto finanziatore a tutela del consumatore;
• nuove disposizioni sulla modifica delle condizioni che, per i contratti di credito di durata (finanziamenti) stabiliscono l’impossibilità di prevedere modifiche dei tassi;
• estensione del diritto di recesso, di 14 giorni, a tutti i casi di sottoscrizione;
• possibilità di ottenere l’annullamento del contratto di finanziamento quando il venditore del bene o servizio del contratto di acquisto collegato si rende gravemente inadempiente e la sua inadempienza continua anche dopo un sollecito formale (messa in mora)

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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