Cosa si rischia a frequentare siti hard

Il concetto di “prostituzione on line” portato alla ribalta da una recente sentenza della Cassazione

ottobre 2006 Una recente sentenza della Cassazione  (21 marzo 2006
– 3 maggio 2006, n. 346) ha portato alla ribalta nel nostro Paese il concetto,
per certi versi innovativo, di “prostituzione on line”, realizzata
cioè attraverso il mezzo informatico. Vale la pena esaminare in dettaglio
che cosa è successo, per capire cosa rischia chi organizza siti piccanti
sulla rete, da un lato, e chi li frequenta, dall’altro.

Nel corso delle indagini avviate dalla Polizia Postale di Udine ai fini di
prevenzione e repressione di reati commessi tramite Web, era emersa l’esistenza
di un giro di rapporti che prevedevano la possibilità di intrattenere
– via web-chat – conversazioni con delle giovani che, a richiesta dell’interlocutore,
si esibivano in atteggiamenti sessualmente espliciti e verso un corrispettivo
rappresentato dal costo della chiamata. Già nel corso delle indagini,
veniva disposta la perquisizione di alcuni locali ed il sequestro di vario materiale
informatico.

Da un punto di vista legale, per chi si è occupato del caso, era necessario
verificare se quello che facevano le ragazze, che si esibivano in atti a carattere
esplicitamente sessuale (e le cui performances erano cedute a pagamento per
via telematica), potesse qualificarsi come prostituzione, vista la mancanza
di un contatto fisico con il “cliente”.

Confermando delle precedenti sentenze in materia, la corte ha stabilito che
il concetto di prostituzione va inteso testualmente come “qualsiasi prestazione
sessuale effettuata dietro corrispettivo, senza che la prestazione sessuale
debba necessariamente consistere nella «congiunzione carnale»: infatti,
qualsiasi attività diretta ad eccitare e soddisfare la libidine sessuale
del destinatario si configura come «prestazione sessuale» e integra
prostituzione se è appositamente retribuita dal destinatario della medesima”.

In base a questa definizione, il concetto di prostituzione viene paradossalmente
allargato anche ad una serie di attività non propriamente legate alla
mercificazione “carnale” del proprio corpo. Quindi potrebbe essere
considerato luogo idoneo ad attività “sessuali” un qualunque
servizio a pagamento – chat, instant messaging – che preveda il semplice
scambio di messaggi od immagini a sfondo sessuale.Il problema si amplifica ulteriormente
nel momento in cui tali attività si svolgano all’interno di un
luogo virtuale come il Web, potenzialmente esposto ad ogni genere di accesso,
anche da parte di minori.

Pur non esistendo nel nostro paese un vero e proprio reato di prostituzione
(intesa come volontario atto di disposizione del proprio corpo a scopo sessuale)
è comunque previsto il reato di atti osceni (art. 527 del codice penale)
quando questi siano compiuti in luogo aperto o esposto al pubblico. è
previsto inoltre il reato di spettacolo osceno (art. 528 codice penale) quando
chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente,
fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta,
ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni
di qualsiasi specie. Potrebbe sorgere, a riguardo, la responsabilità
di ISP e webmaster che forniscano o gestiscano uno spazio rete senza provvedere
ad adeguati controlli circa il materiale che circola al loro interno.

Questo problema è stato recentemente affrontato anche negli Stati Uniti.
E’ in discussione, infatti, un provvedimento nato con lo scopo di impedire
l’accesso indesiderato in siti contenente materiale pornografico e, contemporanemante,
tutelare i navigatori più giovani dai cosiddetti sexual predators dediti
a pratiche di adescamento e molestie “virtuali” (il cosiddetto cyberstalking).

Tale proposta prevede l’obbligo, a carico dei webmaster, di inserire
un disclaimer in ogni singola pagina contenente materiali a luci rosse. Previsto
anche l’uso di sistemi di controllo parentale in modo da consentire all’utente
di impedire ai più giovani di accedere a certi materiali.

A fronte di motivazioni assolutamente condivisibili stupisce la leggerezza
del legislatore americano nell’elaborare soluzioni di efficacia quanto
mai discutibile: l’uso del disclaimer è già da tempo diffuso
nei siti contenenti materiale vietato e più che un valido strumento per
tutelare i minori appare come un semplice cavillo nato per limitare la responsabilità
dei gestori del sito, dal momento che chi vuole entrare può sempre farlo.
Anche i sistemi di controllo parentale hanno già mostrato da tempo i
loro limiti essendo facilmente eludibili da qualsiasi utente sufficientemente
smaliziato.

Dal punto di vista dell’utente, restano da stabilire gli eventuali rischi
che possono correre i navigatori che si ritrovino a diventare (anche involontariamente)
clienti o semplici frequentatori di siti a luci rosse che prevedano, tra le
altre cose, anche esibizioni virtuali. Parallelamente a quanto accade con la
prostituzione reale, non esistono attualmente in Italia disposizioni che puniscano
i clienti delle stesse, nonostante siano state presentate negli ultimi anni
diverse proposte di legge, e dunque lo stesso trattamento andrebbe applicato
alla prostituzione virtuale.

Allo stesso modo non esistono responsabilità penali per chi visiona
o detiene semplice materiale pornografico, a meno che non si tratti, naturalmente,
di materiale di natura pedo-pornografica (l’art. 600 quater del codice
penale prevede, in questo caso, la reclusione fino a 3 anni o una multa non
inferiore a 1.549 euro). Chi frequenta siti piccanti, dunque, in realtà
rischia solamente di vedere violata la propria privacy, nel caso in cui il sito
in questione sia ad esempio tenuto sotto controllo dalle autorità, e
magari al massimo un domani di essere chiamato come teste in un procedimento
contro i titolari del sito.

*avvocato in Modena

1 COMMENTO

  1. Quindi se ci sta un sito di chat e incontri dove dice che è vietata la ricerca di minori uno che ha 16 anni commette reato? inoltre è reato fare (sempre a 16 anni) videochiamate online a sfondo sessuale ?

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