Convenzioni per l’inserimento lavorativo dei disabili

Modificati dalla legge n. 247/2007 gli artt. 12 e 13 della legge n. 68/1999. Le nuove disposizioni prevedono che gli uffici competenti potranno stipulare con i datori di lavoro privati, le cooperative sociali, le imprese sociali, i disabili liberi prof …

Modificati dalla legge n. 247/2007 gli artt. 12 e 13 della legge n. 68/1999. Le nuove disposizioni prevedono che gli uffici competenti potranno stipulare con i datori di lavoro privati, le cooperative sociali, le imprese sociali, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione previsto dalla legge (c.d. soggetti ospitanti), apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.


I requisiti sono: a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro; b) computabilità ai fini dell’adempimento dell’obbligo: c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti; d) indicazione nella convenzione dell’ammontare delle commesse affidate ai soggetti ospitanti; tale ammontare deve consentire l’applicazione della parte normativa ed economica dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili;


L’art. 12bis, aggiunto dalla legge n. 247/2007, prevede inoltre la possibilità di stipulare convenzioni per l’assunzione di disabili con particolari problemi di inserimento lavorativo. L’art. 13 poi regola gli incentivi all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili da parte del nuovo Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del lavoro.


L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, commi 37 e 38, G.U. 29 dicembre 2007, n. 301


(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome