Contribuzione figurativa ai disoccupati e assunzioni scontate per l’azienda

Le aziende che assumono un soggetto beneficiario di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro possono inquadrarlo in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% di quello corrispondente alle mansioni di provenienza.

Continua l’attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2010 volte ad incentivare l’occupazione attraverso il riconoscimento di agevolazioni di varia natura, collegate al costo del lavoro, alle imprese che assumo disoccupati o soggetti beneficiari dell’indennità di mobilità.
Infatti è stato pubblicato sulla Gu n. 257 del 3 novembre 2010 il decreto del Ministero del Lavoro datato 30 luglio 2010 che dà attuazione ad un’altra disposizione contenuta nella legge 191/2009.
A dire il vero rispetto alle altre agevolazioni, disciplinate da due decreti ministeriali datati 26 luglio 2010 (v. dello stesso Autore, “Al via gli incentivi per l’assunzione dei disoccupati”, pag. 61, fascicolo 11/2010 di questa Rivista), quella qui in commento si rivolge principalmente ai lavoratori e solo indirettamente diventa un incentivo anche per il datore di lavoro. Infatti al soggetto fruitore del trattamento a sostegno del reddito, con almeno 35 anni di anzianità contributiva, viene riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa utile al pensionamento, previa accettazione di un’offerta di lavoro subordinato con un retribuzione in misura ridotta a quella che gli spetterebbe in realtà. La finalità in sostanza è quella di non penalizzare il lavoratore che viene a trovarsi privo di lavoro a pochi anni dalla pensione, ed è soggetto al sistema retributivo per il calcolo della pensione. Quest’ultimo infatti prevede l’utilizzo degli ultimi 5/10 anni di retribuzione al fine di determinare la pensione. Ne consegue che la perdita del posto di lavoro con la conseguente mancata percezione della retribuzione potrebbe essere molto penalizzante per il lavoratore.
Per comprendere bene la portata del beneficio è opportuno partire dall’inizio, ossia dalla disposizione contenuta nella Legge Finanziaria 2010.

La fonte normativa
I commi 132 e 133 dell’art. 2 della legge 191/2009 riconoscono, in via sperimentale, una contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre p.v., a favore dei soggetti, con almeno 35 anni di anzianità contributiva, fruitori di ammortizzatori sociali non connessi a sospensioni dal lavoro (vale a dire soggetti titolari di qualsiasi tipologia di disoccupazione e/o mobilità), che accettano un’offerta di lavoro che preveda un inquadramento in un livello retributivo inferiore ad almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.
La misura della contribuzione figurativa integrativa riconosciuta è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza ed il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto dopo la riassunzione.

Le altre agevolazioni attuative della Finanziaria 2010
Con un primo decreto datato 26.7.2010 (Gu 28.10.2010, n. 253) sono state definite le modalità con le quali i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile, possono fruire dell’incentivo previsto dall’art. 2, comma 151 della legge 191/2009, consistente nell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa ed in ogni caso per un importo non superiore alla retribuzione erogata al lavoratore interessato riferita al corrispondente mese dell’anno.
Il secondo decreto datato 26.7.2010, pubblicato sulla stessa Gu, ha dato attuazione alla riduzione contributiva, già prevista dall’art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 191/2009, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati che abbiano compiuto almeno cinquant’anni di età.
Il beneficio consiste nell’applicazione dell’aliquota prevista per gli apprendisti pari al 10% e spetta per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dall’1/1/2010 al 31.12.2010.
Con il medesimo decreto, il Ministero ha stabilito, inoltre, il prolungamento della riduzione di cui sopra anche a favore di chi assuma lavoratori in mobilità o disoccupati che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31.12.2010.

Le condizioni
Perché possa essere riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa è necessario che i lavoratori risultino beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensione dal lavoro ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali. Si tratta essenzialmente del trattamento di mobilità e della disoccupazione.
Inoltre è necessario che gli stessi soggetti accettino un’offerta di lavoro subordinato che preveda l’inquadramento di un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza e che comporta la perdita del diritto alla fruizione degli ammortizzatori sociali. Il legislatore non specifica quale tipo di contratto di lavoro possa essere stipulato. Ma poiché l’offerta di lavoro deve essere tale da comportare la perdita del diritto al trattamento di sostegno al reddito fa presupporre che si tratti di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Infine i lavoratori devono avere almeno 35 anni di anzianità contributiva alla data di accettazione dell’offerta di lavoro predetta.

L’agevolazione
Come ricordato sopra il beneficio è diretto principalmente al lavoratore, ma indirettamente diventa un incentivo anche per l’azienda che procede alla sua assunzione.
Infatti al lavoratore viene riconosciuta fino alla data della prima decorrenza utile per l’accesso al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, nei limiti della relativa copertura finanziaria fissata dalla legge 191/2009 in 40 milioni di euro, la contribuzione figurativa pari alla differenza tra l’importo della normale retribuzione spettante al lavoratore in corrispondenza delle mansioni di provenienza e l’importo della retribuzione effettiva percepita per l’attività svolta a seguito dell’accettazione dell’offerta di lavoro.
L’azienda invece può incrementare il proprio organico procedendo a un’assunzione per così dire “agevolata”, ossia risparmiando sulle retribuzioni che dovrà erogare al lavoratore. Queste infatti potranno essere ridotte del 20% rispetto a quelle che sarebbero spettate se l’inquadramento fosse avvenuto tenendo conto delle mansioni di provenienza.
Il datore di lavoro potrà cumulare il beneficio della retribuzione ridotta con quelli previsti dagli altri due decreti ministeriali del 26 luglio 2010 attuativi della Finanziaria 2010 e dalla normativa vigente sulle assunzioni di lavoratori fruitori della mobilità.
Quindi ad esempio se il lavoratore assunto, oltre ad avere 35 anni di anzianità contributiva e risultare titolare dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, ha anche 50 anni di età, il datore di lavoro potrà applicare fino al 31/12/2010 la contribuzione prevista per gli apprendisti (aliquota del 10%) così come previsto dall’art. 2, comma 134, legge 191/2010. A questa si può aggiungere l’incentivo mensile pari all’indennità di disoccupazione che sarebbe spettata al lavoratore assunto per ogni mensilità o quote di mensilità residue rispetto a quelle già percepite dal lavoratore (art. 2, comma 151, legge 191/2009). Sul punto si ritiene corretto sollevare un dubbio sulla possibile fruizione delle predette mensilità del trattamento. Infatti il decreto 30 luglio 2010 presuppone che l’offerta di lavoro subordinato comporti la perdita per il lavoratore del diritto alla fruizione del trattamento di mobilità o disoccupazione. Il fatto che venga meno il diritto all’ammortizzatore sociale per il lavoratore potrebbe voler dire che anche il datore di lavoro non ne potrà più usufruire dopo l’assunzione. Sul punto si attendono quindi chiarimenti da parte dell’Inps.
Se invece il lavoratore (oltre ad avere 35 anni di anzianità contributiva) è percettore dell’indennità di mobilità (o di disoccupazione ordinaria), al datore è riconosciuta la possibilità di proseguire nell’applicazione della contribuzione apprendisti fino alla maturazione del diritto al pensionamento del lavoratore (in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2010). Se il lavoratore è titolare dell’indennità di disoccupazione (ordinaria e speciale edilizia), è possibile per il datore fruire anche dell’incentivo previsto dall’art. 2, comma 151 della legge 191/2009. Se il lavoratore invece è in mobilità al suddetto beneficio si aggiunge anche il diritto a percepire il 50% dell’indennità di mobilità per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato (legge 223/91).

Modalità operative
I lavoratori interessati devono presentare dal 3 novembre al 31 dicembre 2010 apposita domanda all’Inps cui va allegato il contratto di lavoro immediatamente precedente la fruizione dei trattamenti di sostegno al reddito e il contratto di lavoro siglato con il nuovo datore di lavoro che prevede l’inquadramento di un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.
Una volta ricevuta la richiesta, l’Inps verifica la sussistenza di tutti i requisiti ed in caso di esito positivo procede al riconoscimento del beneficio secondo l’ordine cronologico di accettazione dell’offerta di lavoro.
Anche in questo caso, così come previsto negli altri due decreti ministeriali del 26 luglio 2010, l’incentivo è riconosciuto non in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze all’Inps, ma in base alla data di stipula dei contratti di lavoro con i quali l’azienda procede all’assunzione del lavoratore beneficiario del trattamento di sostegno del reddito.
L’incentivo di cui invece può fruire il datore di lavoro è automatico. Infatti già a decorrere dall’assunzione, l’azienda potrà erogare al lavoratore una retribuzione inferiore al 20% rispetto a quella corrispondente alle mansioni di provenienza.
Come sopra ricordato questo incentivo indiretto per il datore di lavoro può essere cumulato con gli altri previsti dai due decreti datati 26 luglio 2010 con un ulteriore risparmio anche sul piano contributivo oltre che retributivo, il tutto a vantaggio del contenimento del costo del lavoro, che in una situazione di persistente crisi economica come quella in atto, è un utile aiuto per le aziende.

Schema riepilogativo degli incentivi per il datore di lavoro

 

Lavoratore titolare di un’indennità di disoccupazione ordinaria e ha anche 50 anni di età

Lavoratore in mobilità o titolare di un’indennità di disoccupazione ordinaria

Lavoratore titolare di un’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale edilizia

lavoratore con almeno 35 anni di anzianità contributiva alla data di accettazione dell’offerta di lavoro

A – Il datore può inquadrare il lavoratore in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 2, commi 132 e 133 legge 191/2009)
B

– Il datore può usufruire anche della contribuzione prevista per gli apprendisti fino al 31.12.2010 (art. 2, comma 134, legge 191/2009)

A – Il datore può inquadrare il lavoratore in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 2, commi 132 e 133 legge 191/2009)
C

Il datore può proseguire nell’applicazione della contribuzione apprendisti fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento del lavoratore e comunque entro il 31/12/2010 (art. 2, comma 134, legge 191/2009)

A – Il datore può inquadrare il lavoratore in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 2, commi 132 e 133 legge 191/2009)
D

Il datore può fruire dell’incentivo pari all’indennità di disoccupazione che sarebbe spettata al lavoratore per ogni mensilità o quote di mensilità residue rispetto a quelle percepite dal lavoratore (art. 2, comma 151, legge 191/2009)

Possibili combinazioni: L’incentivo A si può cumulare contemporaneamente con i benefici B e D; L’incentivo A si può cumulare contemporaneamente con i benefici C e D. L’incentivo A si può cumulare con il beneficio C dopo aver fruito del beneficio B.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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