Contratti di sviluppo, le regole dal Mise

Ecco le norme stabilite dal Ministero dello Sviluppo Economico per la concessione di agevolazioni finanziarie volte a sostenere investimenti nei settori industria, turismo, commercio, nonché la realizzazione di infrastrutture e di progetti di sviluppo sperimentale.

IN SINTESI

FINALITÀ
Concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo, di
agevolazioni finanziarie destinate a favorire la realizzazione di
investimenti nei settori industria, turismo, commercio,
nonché la realizzazione di infrastrutture materiali e
immateriali e di progetti di sviluppo sperimentale.

BENEFICIARI:
Pmi; Mi; Gi

AGEVOLAZIONI
Contributo in conto interessi, contributo in conto capitale, oppure,
combinazione delle due tipologie

IN DETTAGLIO

NORMATIVA
– Dm 24.9.2010 «Attuazione dell’articolo 43 del decreto legge
25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008,
n. 133, riguardante la semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d’impresa»

INFORMAZIONI
http://www.sviluppoeconomico.gov.it
http://www.invitalia.it/on-line/ita/Home.html

È stato pubblicato in Gazzetta ufficialen. 300 del
24 dicembre 2010, il Dm 24 settembre 2010
«Attuazione dell’articolo
43 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante la
semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di
sviluppo d’impresa»che disciplina i criteri, le condizioni e
le modalità per la concessione, attraverso la sottoscrizione
dei contratti di sviluppo (v.
box
sotto), delle agevolazioni destinate a favorire la
realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni.
Gli interventi previsti hanno la finalità di rilanciare lo
sviluppo economico e rafforzare la competitività del Paese,
con particolare riferimento alla aree del Mezzogiorno,
nonché di promuovere l’attrazione di investimenti
anche esteri.

Contratti di
sviluppo

I contratti di sviluppo,
introdotti dall’art. 43 del Dl 112/2008 (convertito
dalla legge 133/2008), rappresentano un nuovo strumento di intervento
in favore delle imprese. Essi nascono dalla evoluzione dei contratti di
programma e dei contratti di localizzazione, pur contenendo, rispetto a
questi, alcuni elementi di novità. Tra le innovazioni
più significative va considerato l’ampliamento dei
settori di intervento. I progetti d’investimento possono
riguardare, non solo il settore industriale,
ma anche il turismo ed il commercio
e possono essere realizzati da una o più imprese,
nonchè comprendere anche progetti di sviluppo
sperimentale
e la realizzazione di
infrastrutture materiali e immateriali
. Le agevolazioni,
nella forma del contributo in conto interessi, del contributo in conto
capitale (conto impianti) o, in una combinazione di queste,
nell’ambito di una procedura negoziale, sono disciplinate
sulla base del Regolamento generale di esenzione per
categoria
(Regolamento Ce 800/2008 del 6.8.2008), che
consente di attuare gli interventi in assenza di una preventiva
notifica alla Ce del regime di aiuto.

Beneficiari
Attraverso il contratto di sviluppo una o
più imprese tra loro collegate [soggetto che promuove
l’iniziativa (proponente), eventuali altre imprese
partecipanti ai progetti d’investimento (aderenti)],
potranno ottenere il finanziamento dei progetti di investimento nei
settori dell’industria, del
commercio
e del turismo,
nonché dei progetti di sviluppo sperimentale
e della realizzazione di infrastrutture materiali e
immateriali
.
In particolare, per gli investimenti realizzati nelle aree
di cui all’articolo 87.3.a) e c)
del Trattato Ue, soggetti beneficiari dei
finanziamenti sono le piccole, medie e grandi imprese.
Per gli investimenti realizzati nelle aree diverse
da quelle di cui all’articolo 87.3.a) e c) del
Trattato Ue, soggetti beneficiari sono le piccole e
medie imprese
, nonché le grandi
imprese
che occupano meno di 750 dipendenti e/o
presentano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, solo se
operanti nel settore della trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli
.
I contratti di sviluppo possono essere proposti anche dalle imprese
costituite all’estero
, purché queste si
impegnino ad istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile
nel territorio italiano nell’ambito del programma di sviluppo ed a
mantenerla per almeno cinque anni dalla ultimazione del programma
stesso.
I soggetti beneficiari, come sopra individuati, devono possedere, sin
dalla data di presentazione dell’istanza di accesso alla
procedura di negoziazione, specifici requisiti (v. box
sotto).

Soggetti
beneficiari – Requisiti

  • Essere regolarmente
    costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
  • non essere in
    liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
  • trovarsi in regime di
    contabilità ordinaria;
  • non rientrare tra coloro
    che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato gli
    aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Ce;
  • operare nel rispetto
    delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla
    prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia
    dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi
    contributivi;
  • non essere stati
    destinatari, nei tre anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale
    di agevolazioni concesse dal Mise;
  • aver restituito
    agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Miise
    la restituzione;
  • – non trovarsi in
    condizioni tali da risultare “impresa in
    difficoltà”, così come individuata nel
    Regolamento generale di esenzione per categoria (Regolamento Gber).

Proposta di contratto di sviluppo
Il contratto di sviluppo può avere ad oggetto la
realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di uno
dei programmi di sviluppo come sotto
individuati (v. box sotto).

PROGRAMMI DI
SVILUPPO

  • programma
    di sviluppo industriale
    : l’iniziativa
    imprenditoriale è finalizzata alla produzione di beni e/o
    servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più
    progetti d’investimento (individuati nei Titoli II e III del
    decreto) e, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente
    sviluppo sperimentale (individuati nel Titolo IV), strettamente
    connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di
    produzione dei prodotti finali;
  • programma
    di sviluppo turistico
    : l’iniziativa
    è finalizzata allo sviluppo dell’offerta
    turistica, attraverso il potenziamento ed il miglioramento della
    qualità dell’offerta ricettiva, delle
    attività integrative l’offerta ricettiva e dei
    servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui
    realizzazione sono necessari uno o più progetti
    d’investimento (individuati nei Titoli II e III) e,
    eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo
    sperimentale (individuati nel Titolo IV);
  • programma
    di sviluppo commerciale
    : l’iniziativa
    è finalizzata allo sviluppo del settore commerciale,
    attraverso il potenziamento e la qualificazione dell’offerta
    distributiva del territorio, per la cui realizzazione sono necessari
    uno o più progetti d’investimento (individuati nei
    Titoli II e III) e, eventualmente, progetti di ricerca industriale e
    prevalente sviluppo sperimentale (individuati nel Titolo IV).
  • Il programma di sviluppo
    può prevedere anche la realizzazione di opere
    infrastrutturali, materiali ed immateriali,
    funzionali
    all’oggetto del contratto di sviluppo.

Il totale delle spese
e dei costi ammissibili degli
investimenti oggetto del contratto di sviluppo (escluso il costo delle
opere infrastrutturali), non può essere inferiore:

  • a 30 milioni di euro, con
    riferimento ai programmi di sviluppo industriale,
    ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali
    programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione
    e commercializzazione di prodotti agricoli
    ;
  • a 22,5 milioni di euro, con
    riferimento ai programmi di sviluppo turistico;
  • a 30 milioni di euro, con
    riferimento ai programmi di sviluppo commerciale.

Progetti di investimento ammissibili
I progetti d’investimento ammissibili alle agevolazioni sono
quelli indicati nei Titoli II, III
e IV del Decreto in commento, di seguito
illustrati.

Progetti relativi ad investimenti nelle aree di
cui all’art. 87, paragrafo 3, lett.
a)
e c) del
Trattato Ce (Titolo II).
Le agevolazioni disciplinate
nel Titolo II del decreto in commento, sono concesse a fronte di
progetti d’investimento volti alla realizzazione di nuove
unità produttive, all’ampliamento di
unità esistenti, alla diversificazione della produzione di
un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi,
ovvero al cambiamento fondamentale del processo di produzione di
un’unità esistente.
Le agevolazioni possono essere concesse per la realizzazione di
progetti d’investimento che non riguardino le
attività economiche
espressamente previste
all’articolo 4, comma 4 del decreto
in commento. (La disposizione fa riferimento alle attività
concernenti, tra le altre, agricoltura, silvicoltura e pesca, fornitura
di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e
risanamento, costruzioni, commercio all’ingrosso e al
dettaglio,riparazione autoveicoli e motocicli, trasporto e
magazzinaggio, attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione, servizi di informazione e comunicazione,
attività finanziarie e assicurative, immobiliari, ecc. Per
maggiori dettagli, si rinvia a quanto previsto all’art. 4,
comma 4 del decreto in commento).
Le spese ammissibili (ulteriori limiti e
condizioni di ammissibilità delle spese sono previsti
nell’Allegato 2 al decreto in commento) debbono riferirsi
all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni (come
definite all’art. 2423 e ss. del c.c.) nella misura
necessaria alle finalità del progetto oggetto della
richiesta di agevolazioni (v. box sotto).

Progetti
relativi ad investimenti nelle aree di cui all’art. 87,
paragrafo 3, lett.
a) e
c) del
trattato Ce – Spese ammissibili

  • Spese relative
    all’acquisto del suolo aziendale: ammesse nel limite del 10%
    dell’investimento complessivo;
  • opere murarie e
    assimilate;
  • infrastrutture
    specifiche aziendali;
  • macchinari, impianti ed
    attrezzature varie, mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di
    produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei
    prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione (non
    sono ammesse le spese per macchinari, impianti e attrezzature, usati).
  • programmi informatici,
    brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
    concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la
    parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta
    nell’unità produttiva interessata dal progetto
    (per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50%
    dell’investimento ammissibile).

Solo per le Pmi sono
ammissibili, nella misura massima del 4% dell’importo totale,
le spese relative a consulenze connesse al progetto
d’investimento.

Le agevolazioni sono concesse nelle forme di aiuto
“trasparente” previste dal Regolamento Gber,
all’articolo 5 del paragrafo 1, lettera a), b,) e c), anche
combinate tra loro. Si tratta, precisamente, degli aiuti concessi sotto
forma di contributo in conto capitale (conto
impianti) e di contributo in conto interessi.
La misura delle agevolazioni è definita in termini di
intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate
in Esl (Equivalente sovvenzione lordo).
Le intensità massime delle agevolazioni
concedibili per gli investimenti (per informazioni più
dettagliate, si rinvia a quanto previsto nell’Allegato 3 del
decreto in commento – v. box sotto) sono quelle previste, per
dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile,
dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla
Ce per il periodo 2007-2013.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni in commento sono obbligati ad
apportare un contributo
finanziario
, attraverso risorse proprie, ovvero mediante
finanziamento esterno, pari almeno al 25%
del totale delle spese.

Progetti relativi ad investimenti in aree
diverse da quelle di cui all’articolo 87, paragrafo 3,
lettere a) e c)del Trattato CE (Titolo III).
Le
agevolazioni previste al Titolo III del Decreto in commento, possono
essere concesse a Pmi che realizzano
progetti d’investimento che non riguardino le
attività economiche
di cui all’art.
4, comma 4,
sopra menzionate, nonché a grandi
imprese
, che occupano meno di 750 dipendenti e/o il cui
fatturato è inferiore a 200 milioni di euro, operanti nel
settore della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli
.
Le agevolazioni possono essere concesse a fronte di progetti
d’investimento volti alla realizzazione di nuove
unità produttive, all’ampliamento di
unità produttive esistenti, alla diversificazione della
produzione di un’unità produttiva in nuovi
prodotti aggiuntivi, ad un cambiamento fondamentale del processo di
produzione complessivo di un’unità produttiva
esistente.
Per ciò che concerne le spese ammissibili,
si rinvia a quanto detto per le agevolazioni di cui al Titolo II (per
informazioni più dettagliate, si rinvia alle disposizioni
previste al Titolo III, art. 20, del decreto in commento).
Le agevolazioni saranno concesse secondo una o più delle
forme di cui all’articolo 5, comma 2, sopra individuate.

 

Intensità
di aiuto (Esl)- (Titolo II – Titolo III)

 

Aree
87.3.a)

Dimensione
Impresa

 

Settori
diversi dalla trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli

PICCOLA

MEDIA

GRANDE

 

Calabria
(dal 1/1/2007 al 31/12/2010)

60%

50%

40%

 

Calabria
(dal 1/1/2011 al 31/12/2013)

50%

40%

30%

 

Campania,
Puglia, Sicilia

50%

40%

30%

 

Basilicata
(dal 1/1/2007 al 31/12/2010)

50%

40%

30%

 

Attività
di trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli

PICCOLA

MEDIA

GRANDE

 

Calabria
(dal 1/1/2007 al 31/12/2010)

60%

50%

40%

 

Calabria
(dal 1/1/2011 al 31/12/2013)

50%

50%

30%

 

Campania,
Puglia, Sicilia

50%

50%

30%

 

Basilicata
(dal 1/1/2007 al 31/12/2010)

50%

50%

30%

 

La Ce deciderà,
per ciò che concerne la Basilicata,
se dal 1/1/2011 al 31/12/2013 continueranno ad applicarsi i massimali
indicati in tabella, oppure se si applicheranno i seguenti: P=40%,
M=30% e G=20%.

 

Dimensione
Impresa

 

PICCOLA

MEDIA

GRANDE

 

45%

35%

25%

 

35%

25%

15%

 

35%

25%

15%

 

30%

20%

10%

 

30%

20%

10%

 

30%

20%

 

 

35%

25%

 

 
 

PICCOLA

MEDIA

GRANDE

 

45%

40%

25%

 

40%

40%

15%
 (20% per le aziende con n. dipendenti

 

40%

40%

15%
(20% per le aziende con n. dipendenti

 

40%

40%

10%
(20% per le aziende con n. dipendenti

 

40%

40%

10%
(20% per le aziende con n. dipendenti

 

40%

40%

 


(20% per le aziende con n. dipendenti

 

40%

40%

 


(20% per le aziende con n. dipendenti

 

Intensità
di aiuto (Esl) – Aiuti agli investimenti

Aree
diverse da quelle di cui all’art. 87.3.a) e 87.3.c)

Dimensione
Impresa

 

PICCOLA

MEDIA

GRANDE
(aziende con n. dipendenti

Tutti
i settori diversi dalla trasformazione e commercializzazione prodotti
agricoli

20%

10%

Trasformazione
e commercializzazione prodotti agricoli

40%

40%

20%

Progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale (Titolo IV).
Possono beneficiare delle
agevolazioni di cui al decreto in commento, in relazione ai progetti
previsti dal Titolo IV, le imprese non operanti
nei settori di attività indicati all’articolo
4, comma 4
e gli Organismi di ricerca
ai sensi del Regolamento Gber.
Le agevolazioni possono essere concesse a fronte di progetti
di sviluppo sperimentale
che possono prevedere anche
attività di ricerca industriale.
In ogni caso, la parte di sviluppo sperimentale deve essere, in termini
di costi agevolabili, prevalente rispetto a quella di ricerca
industriale (v. box sotto). Tali progetti
possono essere realizzati dai soggetti di cui sopra, anche in forma
congiunta attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati
mediante appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e altre
forme di associazione anche temporanee tra imprese.

Progetti di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Titolo IV)- Spese
ammissibili

  • Personale, limitatamente
    a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle
    attività del progetto di ricerca e sviluppo (escluso il
    personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali);
  • strumenti e attrezzature
    di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono
    utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle
    quote di ammortamento fiscali ordinarie;
  • servizi di consulenza e
    altri servizi utilizzati per l’attività del
    progetto, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di
    brevetti e di know- how, di diritti di licenza;
  • spese generali
    imputabili al progetto di ricerca e sviluppo, da determinare
    forfetariamente in misura non superiore al 30% dell’importo
    dei costi agevolabili di cui al primo punto (costi per il personale);
  • materiali utilizzati per
    lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti e alle condizioni
previste dal Regolamento Gber, in una o più delle forme di
cui all’articolo 5, comma 2, sopra menzionate.
L’intensità di aiuto, calcolata in Esl
, non può superare:

  • il 50% per i costi
    agevolabili relativi alla ricerca industriale;
  • il 25% per i costi
    agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale.

Le intensità di cui sopra, sono maggiorate:

  • fino a 10 punti percentuali, per le medie imprese e fino a
    20 punti percentuali per le piccole imprese;
  • fino a 15 punti percentuali e a concorrenza di
    un’intensità massima dell’80% dei costi
    agevolabili, nei seguenti casi:

a) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra
almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra e
sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 1) nessuna impresa
sostiene da sola più del 70% dei costi agevolabili del
progetto di collaborazione; 2) il progetto prevede la collaborazione
con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri
distinti;
b) se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra
un’impresa e un Organismo di ricerca e sono rispettate
entrambe le seguenti condizioni: 1) l’Organismo di ricerca
sostiene almeno il 10% dei costi agevolabili del progetto; 2)
l’Organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i
risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da
ricerche da esso svolte.

Cumulo delle agevolazioni
Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti
d’investimento sopra illustrati non sono cumulabili con altre
agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle
concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal Regolamento
(Ce) 1998/2006 (pubblicato in Guue n. 379 del 28 dicembre 2006), ad
eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici
fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle
intensità massime previste dal Regolamento Gber.

Procedure
Fase di accesso e negoziazione.
L’istruttoria tecnica preliminare alla stipula
del contratto di sviluppo è affidata all’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa Spa
, sotto le direttive ed il
controllo del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise).
Il soggetto proponente che intende richiedere le agevolazioni deve
preventivamente trasmettere all’Agenzia, attraverso i sistemi
informatici predisposti dal Mise, apposita
istanza di accesso alla procedura di negoziazione.
L’istanza di accesso (disponibile sui siti internet del Mise
e dell’Agenzia), è composta dal modulo di domanda
e dalla proposta di massima completa della descrizione del programma di
sviluppo, delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli progetti
d’investimento e degli eventuali progetti di prevalente
sviluppo sperimentale e del loro ammontare, anche con
l’indicazione delle imprese aderenti, degli Organismi di
ricerca e degli Istituti finanziari coinvolti.
L’Agenzia, entro 30 giorni dal ricevimento
dell’istanza di accesso, comunica al soggetto proponente
l’ammissibilità dell’istanza.
Successivamente, si avvia la negoziazione con il proponente per
verificare la validità e la fattibilità del
programma di sviluppo e fornire eventuali prescrizioni per la
definizione della proposta definitiva del contratto di sviluppo.
Particolare importanza ricoprono, in tale direzione, la combinazione e
l’utilizzo delle diverse forme di agevolazione utilizzabili,
nonchè la tempistica e la cantierabilità del
programma di sviluppo.
L’Agenzia conclude la negoziazione (nel rispetto dei termini
di cui all’art. 7 del decreto in commento) e ne comunica
l’esito ai soggetti proponenti.

CRITERI DI
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

  • Validità e
    fattibilità tecnica, economica e finanziaria del programma;
  • Know-how specifico
    posseduto dai soggetti partecipanti ;
  • Solidità
    economico-patrimoniale dei soggetti partecipanti valutata sulla base
    dei bilanci storici, con particolare attenzione al rapporto tra
    indebitamento e mezzi propri, equilibrio temporale tra impieghi e fonti
    di copertura, possibilità di far fronte agli impegni
    finanziari legati alla realizzazione del programma e
    all’incremento del capitale circolante;
  • Cantierabilità
    dell’iniziativa;
  • Situazione attuale e
    prospettica del settore di riferimento;
  • Livello di
    innovatività del programma proposto.

Presentazione della proposta definitiva di
contratto di sviluppo.
La
proposta definitiva di contratto di sviluppo, completa
della documentazione progettuale prevista, deve essere presentata dal
proponente all’Agenzia, la quale provvede a inviarne copia
alla/e Regione/i interessata/e, entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione.
La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, comunica le
proprie osservazioni ed il proprio parere ed, eventualmente, la
disponibilità al cofinanziamento.
La proposta definitiva, redatta secondo il modello predisposto dal
Mise, deve descrivere i contenuti del programma di sviluppo con
particolare riguardo a specifici elementi, quali i presupposti e gli
obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e
finanziario, il piano finanziario di copertura degli investimenti con
indicazione dell’ammontare e della forma delle agevolazioni
richieste e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e
finanziarie (v. box sotto).

Finanziabilità
dei programmi – Priorità

  • Intensità
    dell’apporto finanziario dei soggetti beneficiari;
  • entità
    dell’eventuale cofinanziamento regionale;
  • idoneità del
    programma a realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed
    allargata;
  • capacità del
    programma di miglioramento dell’impatto
    sull’ambiente;
  • previsione di recupero e
    riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate
    nell’ambito del programma.

Istruttoria e approvazione del contratto di
sviluppo.
Entro 45 giorni
dal ricevimento della proposta definitiva di contratto di sviluppo e
della documentazione progettuale, l’Agenzia provvede al
relativo esame sulla base delle indicazioni fornite dal MiSE. Al
termine dell’istruttoria, l’Agenzia comunica al
MiSe le proposte ritenute ammissibili. In assenza di rilievi da parte
del Ministero, l’Agenzia approva la proposta di contratto di
sviluppo.
Entro 10 giorni dall’approvazione della proposta di contratto
di sviluppo, l’Agenzia, il proponente e gli altri soggetti
beneficiari (e le eventuali altre amministrazioni pubbliche coinvolte
nel finanziamento o nella realizzazione degli investimenti)
sottoscrivono il contratto di sviluppo, tenuto conto delle risorse
disponibili.
Il contratto di sviluppo, nel quale sono indicati impegni ed obblighi,
regola le modalità di erogazione delle agevolazioni, le
condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi
connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento
finale dell’avvenuta realizzazione dei progetti, e quanto
altro necessario ai fini della realizzazione dei progetti e degli
investimenti previsti.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
Media)

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