Contratti di innovazione tecnologica, incentivi per grandi progetti

Stanziati 2 miliardi di euro per il finanziamento di progetti di rilevanti dimensioni

Il ministero dello Sviluppo Economico, con un recente decreto ha introdotto, nel panorama degli strumenti agevolativi a sostegno delle imprese, i contratti di innovazione tecnologica. Si tratta di istituti complessi diretti a favorire gli investimenti di importo consistente in ricerca e sviluppo da parte di imprese ed enti che operano in partnership. Lo stanziamento complessivo per le finalità dell’intervento è di circa 2 miliardi di euro, che sarà concesso attraverso la procedura negoziale Fit (Fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica), disciplinata dal Dm 5 febbraio 2009.


È da evidenziare che parte delle risorse stanziate sono a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (Fri), costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Si ricorda, infatti, che con Dm 29 luglio 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha sancito la possibilità di accesso al finanziamento del Fri per gli interventi di cui alla legge 46/82 soggetti alla procedura negoziale.


I soggetti destinatari della misura di aiuto in commento e la tipologia di spesa ammissibile sono definiti in applicazione della normativa Fit, così come contenuta nella Direttiva approvata con Dm del 10 luglio 2008.


Oggetto dell’agevolazione


Le agevolazioni sono dirette al finanziamento dei contratti di innovazione tecnologica che hanno ad oggetto progetti di rilevanti dimensioni, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico nazionale, attraverso lo sviluppo di tecnologie di processo o di prodotto che determinano un salto competitivo rispetto alle produzioni attuali di imprese operanti su mercati internazionali. I progetti devono perseguire un valore aggiunto in termini di miglioramento della qualità di vita dei cittadini, della sicurezza, salute, o altre utilità sociali, dell’ambiente, del paesaggio e della fruizione dei beni culturali.


Il progetto finanziabile, che deve essere presentato da un soggetto proponente, può essere composto da uno o più programmi di sviluppo sperimentale (comprendenti anche attività di ricerca industriale purché non preponderante), per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. La durata dei singoli programmi deve essere compresa tra 18 e i 36 mesi. La norma impone il rispetto di ulteriori condizioni in presenza di più programmi di sviluppo sperimentale:



  • l’importo del programma presentato dal soggetto proponente non può essere inferiore a 5 milioni di euro;

  • l’importo dei singoli programmi facenti capo agli altri soggetti deve essere almeno pari a 3 milioni di euro, ad eccezione degli organismi di ricerca per i quali l’importo minimo è di 1 milione di euro;

  • ciascun programma non può comportare costi ammissibili in misura superiore al 70%, né in misura inferiore al 10% del totale del progetto.


Soggetti beneficiari e soggetti proponenti


L’architettura del contratto di innovazione tecnologica prevede la distinzione tra due categorie di soggetti: i “soggetti beneficiari” delle agevolazioni e i “soggetti proponenti” lo strumento (v. tavola sotto).


I beneficiari sono rappresentati dai soggetti di cui all’art. 3 della Direttiva Fit. Si tratta, quindi, di:



  • imprese che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;

  • imprese che esercitano un’attività di trasporto per terra, acqua o aria;

  • imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

  • imprese artigiane di produzione di beni;

  • centri di ricerca con personalità giuridica autonoma;

  • altri soggetti individuati con specifici bandi ministeriali.


I soggetti appena elencati potranno costituirsi anche sotto forma di consorzi o società consortili a condizione che la partecipazione degli stessi all’interno del capitale sociale o del fondo consortile sia superiore al 30%. La presentazione congiunta dei programmi può avvenire anche con la partecipazione degli organismi di ricerca. In questo caso, è necessario che più del 30% dei costi complessivi di quelli ammessi dal programma siano relativi ad attività svolta dai soggetti beneficiari.


Ai sensi della normativa comunitaria, al fine della corretta identificazione degli organismi di ricerca, si considerano tali i soggetti senza scopo di lucro (università, centri di ricerca), indipendentemente dal loro status giuridico o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. La tipicità di organismi senza scopo di lucro impone che tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei risultati o nell’insegnamento. Le imprese che esercitano un’influenza dominante su un organismo di ricerca, o perché azionisti o membri, non avranno alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente stesso, né ai risultati prodotti.


Sono sempre escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà, i soggetti sottoposti alle procedure di cui al Rd 267/42 o che risultano morosi in relazione a precedenti operazioni a valere sul fondo, coloro che hanno ricevuto e non restituito o bloccato gli aiuti dichiarati illegali o illegittimi dalla Commissione europea, i soggetti destinatari nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale delle agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico.


Rientrano, invece, nella categoria dei soggetti proponenti solo:



  • le imprese che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi e quelle che esercitano un’attività di trasporto per terra e per acqua o per aria;

  • le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

  • i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma.














































Soggetti beneficiari e soggetti proponenti





Soggetti beneficiari



Soggetti proponenti



Imprese di produzione di beni e servizi



X



X



Imprese di trasporto



X



X



Imprese agro-industriali



X



X



Imprese artigiane



X





Centri di ricerca



X



X



Consorzi e società consortili tra i precedenti soggetti



X







Spese ammissibili


Come anticipato, il decreto di attuazione dei contratti di innovazione richiama in pieno le disposizioni della direttiva Fit per quanto riguarda l’individuazione delle spese ammissibili. Sono, pertanto, agevolabili le spese sostenute per:



  • il personale anche in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o interinale, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con esclusione dei costi del personale avente mansioni amministrative contabili e commerciali;

  • gli strumenti e attrezzature di nuovo acquisto nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati nell’ambito del programma (verranno considerate le quote di ammortamento fiscali ordinarie);

  • i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività del programma, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e know-how, di diritti di licenza;

  • le spese generali imputabili all’attività del programma, da determinare forfetariamente in misura non superiore al 30% del costo del personale imputato alla ricerca;

  • i materiali utilizzati per lo svolgimento del programma.


Per la corretta determinazione delle spese agevolabili, sarà necessario considerare anche le disposizioni di cui al Dpr 196/08 inerente le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013, qualora vengano erogati contributi diretti alla spesa a valere sulle risorse del Pon Ricerca e Competitività 2001-2013.


Agevolazioni concedibili


La possibilità di accesso alle risorse del Fri (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca), gestito da Cassa Depositi e prestiti, fa sì che la formula dell’agevolazione concedibile, ai sensi del Dm 29 luglio 2009, è scelta dal beneficiario in fase di negoziazione tra le due seguenti modalità:


1. contributi corrisposti in applicazione dell’art. 4 della Direttiva Fit 2008, con possibilità di riduzione dell’intensità in fase di negoziazione (v. tavola sotto). La norma richiamata distingue, al riguardo, tra investimenti inferiori o pari/superiori all’importo di 3 milioni di euro, riconoscendo rispettivamente un finanziamento agevolato o un contributo in conto interessi affiancati da un contributo alla spesa, oltre eventuali maggiorazioni di aiuto concesse sempre sotto forma di contributo alla spesa e di intensità diversa a seconda delle dimensioni delle imprese. Nel caso dei contratti di innovazione tecnologica, poiché in linea generale i singoli programmi di spesa non possono essere di importo inferiore a 3 milioni di euro, sarà concedibile un contributo in conto interessi affiancato da un contributo alla spesa ed eventuali maggiorazioni. L’unica eccezione è rappresentata per gli organismi di ricerca che possono presentare programmi di importo minimo di 1 milione di euro e che, quindi, otterranno il contributo sotto forma di finanziamento agevolato;


2. contributi corrisposti in base all’art. 5 del Dm 1 febbraio 2006 che detta le modalità di accesso al Fri (v. tavola sotto). All’impresa potrà essere corrisposto un finanziamento non superiore al 90% dei costi ammessi, costituito da un massimo del 90% da un finanziamento agevolato associato a un 10% di finanziamento bancario a tasso ordinario. Il finanziamento agevolato sarà concesso dalla Cassa Depositi e prestiti.

























Agevolazioni ai sensi della direttiva Fit luglio 2008



Importo programma



Tipologia di agevolazione



Eventuali maggiorazioni



Inferiore a 3 milioni di euro (per i soli organismi di ricerca)



Finanziamento agevolato pari al 50% del programma di spesa a un tasso del 20% del tasso di riferimento + Contributo alla spesa del 20%.



Contributo alla spesa pari a:



  • 10% del totale dell’investimento per le medie imprese;

  • 20% del totale dell’investimento per le piccole imprese



Uguale o maggiore di 3 milioni di euro



Contributo in conto interessi pari all’80% del tasso di riferimento a fronte di un finanziamento ordinario pari al 50% del programma di spesa + Contributo alla spesa del 20%.



























Agevolazioni ai sensi del Dm 1 febbraio 2006 -Risorse Fri



Finanziamento Totale (finanziamento agevolato + finanziamento bancario ordinario)



90% dei costi ammissibili



Finanziamento agevolato



90% dell’importo del finanziamento totale. Durata minima di 7 anni e massima di 10 comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e, comunque, non superiore a 4 anni dalla data del decreto di concessione. Il tasso di interesse è pari allo 0,5% annuo.



Finanziamento bancario



10% dell’importo del finanziamento totale. Il finanziamento ordinario è della stessa durata del finanziamento agevolato.



Contributo alle spese



Possibilità di integrazione del finanziamento agevolato con un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento della percentuale massima di agevolazioni concedibili in termini di Esl e, in ogni caso, non superiore al 10% dei costi ammessi.




Per i programmi di sviluppo sperimentale realizzati nell’area Convergenza e/o del Mezzogiorno d’Italia (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna) è prevista la possibilità di finanziamento nella formula esclusiva del contributo diretto alla spesa, purché siano disponibili risorse aggiuntive rispetto a quelle nazionali destinate alla stessa finalità. Il contributo diretto potrà, in questi casi, essere pari al 20% dei costi ammissibili per le grandi imprese, 40% per le piccole imprese, 30% per le medie imprese e per gli organismi di ricerca.


In tutte le circostanze, le agevolazioni concesse non potranno superare le percentuali massime di aiuto fissate dalla disciplina comunitaria in materia (25% in Esl per lo sviluppo sperimentale e 50% in Esl per la ricerca industriale).


Procedura


I contratti di innovazione tecnologica sono stipulati a seguito di una procedura negoziale a cui potranno partecipare anche altre Amministrazioni centrali, locali, nonché Università e istituti di ricerca.


L’istanza di accesso in bollo va presentata, con raccomandata A/R, al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione. Alla domanda va allegata una proposta di massima contenente una descrizione tecnico-economica dell’obiettivo del progetto di innovazione tecnologica, la dimostrazione della ricaduta degli effetti, anche in termini occupazionali, il profilo dei soggetti coinvolti, il piano finanziario per la realizzazione del progetto. La modulistica da utilizzare è stata approvata con circolare n. 8475 del 29 luglio 2009.


I tempi dell’istruttoria sono molto ridotti. Il decreto prevede, infatti, che entro 20 giorni dal ricevimento dell’istanza, il Ministero comunica l’esito di un primo esame diretto alla verifica della compatibilità del progetto con quanto stabilito dalla normativa, della coerenza con gli indirizzi in materia di innovazione tecnologica e della disponibilità dei fondi.


In caso di esito positivo, ha avvio la fase di negoziazione con il soggetto proponente, durante la quale sarà verificata, tra l’altro, la fattibilità tecnica-economica dell’iniziativa anche con riferimento agli eventuali altri soggetti coinvolti. Il processo di negoziazione consentirà all’Amministrazione competente di verificare la possibilità di rafforzare la capacità del progetto di incidere sullo sviluppo tecnologico del Paese, rivedendo anche le modalità attuative con riferimento agli effetti e alla tempistica. Si definiranno, inoltre, le modalità di corresponsione delle agevolazioni spettanti in una delle forme previste e l’intensità delle stesse. La negoziazione dovrà concludersi entro 90 giorni dal suo avvio. Se l’esito risulta positivo, il soggetto proponente dovrà provvedere a inoltrare, nei successivi 30 giorni, la proposta definitiva, compilata utilizzando, a pena di esclusione, il software messo a disposizione sul sito www.innovazione.incentivialleimprese.it/contratti_innovazione. Il termine per l’invio della proposta definitiva potrà essere prorogato una sola volta per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, al fine di completare la documentazione mancante. Qualora i tempi non venissero rispettati l’istanza di accesso si considererebbe decaduta.


La proposta definitiva dovrà contenere:



  • l’indicazione del soggetto convenzionato a cui sottoporla per l’istruttoria;

  • l’articolazione del progetto nei singoli programmi di sviluppo sperimentale che lo compongono;

  • i piani di lavoro specifici dei programmi di sviluppo sperimentale;

  • un piano di management del progetto di innovazione tecnologica;

  • i piani economico-finanziari e la valutazione di merito di credito dei singoli programmi di sviluppo sperimentale;

  • la dimostrazione dell’effetto di incentivazione per i programmi presentati dalle grandi imprese.


L’istruttoria delle proposte definitive è effettuata dal Ministero per il tramite del soggetto convenzionato scelto dal proponente. Anche in questo caso, i termini sono ristretti, solo 30 giorni per concludere la valutazione del progetto. Per i soggetti che hanno optato per l’erogazione delle agevolazioni a valere sul Fri, dovrà essere acquisito, entro il termine di chiusura delle istruttorie, la comunicazione di esito della delibera di finanziamento bancario ordinario, nonché il mandato interbancario, la conferma dell’accordo e del mandato redatti in base alla convenzione tipo di cui al decreto 1 febbraio 2006. Sarà lo stesso soggetto convenzionato a comunicare alla Cdp e al soggetto agente la delibera di finanziamento ordinario emessa dal soggetto finanziatore. A seguito dell’avvenuta delibera dei finanziamenti agevolati effettuata dalla Cdp, il soggetto convenzionato comunica l’esito definitivo della procedura al Ministero.


L’iter si conclude con la sottoscrizione da parte del Ministero, del soggetto proponente e degli altri soggetti beneficiari, di uno specifico contratto con il quale sono determinati tutti gli impegni e adempimenti dei soggetti beneficiari, i preventivi delle spese ammissibili, il piano delle erogazioni, le condizioni di revoca o interruzione dei benefici. Il contratto sarà redatto sulla base delle linee guida e del modello forniti con atti di indirizzo di prossima emanazione.



(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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