Contratti d’area: differimento termini e rimodulazioni risorse

Pubblicati due nuovi provvedimenti dal ministero per lo Sviluppo economico

Il ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato due nuovi provvedimenti riguardanti la disciplina dei contratti d’area e dei patti territoriali.


Il decreto 4 febbraio 2009, n. 65 detta ulteriori disposizioni per l’erogazione delle agevolazioni previste dai due strumenti di programmazione negoziata, in particolare estendendo anche ai contratti d’area la disciplina già prevista per i patti territoriali caratterizzati da programmi di importo superiore a 1,5 milioni di euro. Il termine di 48 mesi, o, in caso di rimodulazione, di 24 mesi, stabilito per la realizzazione del progetto agevolato e decorrente dalla data di rilascio da parte dell’amministrazione competente dell’ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l’inizio dei lavori, è infatti da ritenersi applicabile anche ai contratti d’area.


Il nuovo regolamento, apportando modifiche all’art. 4, comma 2, del Dm 27 aprile 2006, n. 215, recepisce le linee di indirizzo della sentenza del Tar Lazio 6361/08, che motiva l’estensione dei termini con la maggiore complessità e articolazione che caratterizza il Contratto d’area, rispetto al patto territoriale.


Con successivo decreto del 18 marzo 2009, il Mise fissa nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dai contratti d’area, con esclusivo riferimento ai programmi imprenditoriali da agevolare attraverso le rimodulazioni di risorse finanziarie assegnate dal Cipe ai contratti d’area e ai protocolli aggiuntivi in essere al 31 dicembre 2007, le cui richieste siano state presentate entro il 31 dicembre 2008. Il Ministero dispone, nei casi citati, la rimodulazione delle risorse richieste, destinandole a iniziative imprenditoriali attraverso bandi emanati dei Responsabili unici, secondo le disposizioni dell’art. 7, del decreto stesso.


Beneficiari delle agevolazioni sono le imprese dei settori industria e turismo, per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali, promossi nell’ambito della singola unità locale, finalizzati alla realizzazione di nuovo impianto e, limitatamente, ai contratti d’area previsti per legge, all’ampliamento dell’impianto esistente. Il programma agevolabile, di importo complessivamente ammissibile non inferiore a 200.000 euro, deve essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda e ultimato entro i 24 mesi successivi.


Sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto di immobilizzazioni quali: suolo aziendale, opere murarie e assimilate, infrastrutture specifiche aziendali, macchinari, impianti e attrezzature varie, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, oltre a spese di consulenza, per le sole Pmi.


Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento comunitario di esenzione generale per categoria (n. 800/2008) e dal regolamento sugli aiuti di importanza minore (n. 1998/2006).


Le domande di agevolazione devono essere presentate rispettando le disposizioni e i termini previsti dal bando di accesso alle agevolazioni emanato dal Responsabile unico del contratto d’area.


Dm 4.2.2009, n. 65, Gu 17.6.2009, n. 138


Dm 18.3.2009, In corso di pubblicazione


(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome