Confindustria sulla privacy

Una circolare sulla disciplina relativa all’applicazione delle misure di sicurezza per la privacy

La Confindustria, con circolare 24 marzo 2005, n. 18310, interviene a fornire chiarimenti sulla disciplina transitoria relativa all’applicazione delle misure di sicurezza per la privacy.
Il nuovo Codice ha ridefinito la normativa sulla sicurezza privacy e prevede, all’allegato b), un elenco di misure minime di sicurezza, alcune riprese dal D.P.R. n. 318 del 1999, altre di nuova istituzione.
Il problema riguarda la possibilità di sanzionare penalmente la mancata adozione delle “vecchie” misure di sicurezza, essendo abrogata dal nuovo Codice della privacy sia la L. n. 675 del 1996, sia il D.P.R. n. 318 del 1999, e non valendo per queste la disposizione transitoria prevista dall’art. 180 del Codice che dispone l’adeguamento alle nuove misure entro il 31 dicembre 2005.
Secondo la Confindustria, le vecchie misure, essendo comunque ricomprese nell’elenco delle misure di sicurezza dell’allegato b) del Codice devono essere adottate subito, non valendo per queste il differimento previsto dall’art. 180. La mancata adozione comporta responsabilità civile per danni e, secondo la Confindustria, anche responsabilità penale, sanzionata dalle disposizioni della vecchia legge.

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