Con l’intervento nel capitale di rischio, in arrivo aiuti per le Pmi

Si aprono nuove opportunità per le piccole e medie imprese: il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 21.4.2010, n. 101 ha definito le modalità di intervento nel capitale di rischio delle imprese con l’approvazione di un nuovo regime di aiuto.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2010, n. 101 (pubblicato sulla Gu 5 luglio 2010, n. 154) costituisce attuazione di quanto previsto al comma 841, art. 1, della legge Finanziaria per il 2007 (legge 296/06) e ha trovato già l’autorizzazione della Commissione europea (decisione C(2008) 3361 dell’1 luglio 2008 – aiuto di Stato 304/07).
Il decreto ministeriale costituirà la base normativa cui farà riferimento non solo l’Amministrazione centrale, ma anche ogni altro ente diverso dal Ministero che intenda, per interventi di propria competenza, erogare aiuti in maniera indiretta alle imprese.
Il nuovo sistema di incentivazione è destinato, in particolare, a incoraggiare gli investitori (soggetti intermediari) a fornire capitale di rischio alle imprese nella varie fasi del loro ciclo di vita. In conformità alla normativa comunitaria (Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato destinati a promuovere gli investimenti nel capitale di rischio delle Pmi 2006/C194/02), gli interventi nel capitale di rischio sono intesi come il finanziamentoequity e quasi-equityad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita ed espansione (seed, start-up ed espansione).

Modalità di intervento

Il decreto definisce in dettaglio le modalità di intervento e le forme tecniche utilizzabili. In particolare, l’intervento si attua attraverso la partecipazione di risorse pubbliche in operazioni finanziarie che saranno proposte e gestite dai soggetti intermediari (banche e intermediari finanziari). Questi ultimi potranno intervenire solo se selezionati a seguito della partecipazione a una procedura, che sarà attivata con appositi bandi emanati dal Ministero (o dagli altri enti che adotteranno il regime).
Nell’ambito di tali avvisi pubblici saranno indicate le specifiche forme tecniche di attuazione utilizzabili (v. box sotto), riconducibili sostanzialmente a tre distinte categorie. Tuttavia, nulla esclude che i partecipanti possano proporre forme diverse perché ritenute più idonee ed efficaci in relazione al perseguimento delle finalità pubbliche dell’azione. In tale circostanza, qualora sia selezionata un’operazione finanziaria che preveda una tipologia di intervento diversa, sarà avviata una procedura di verifica di compatibilità con il Trattato Ce.

Forme tecniche di intervento

  • Sottoscrizione di quote di fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso;
  • coinvestimento in fondi di garanzia, gestiti da soggetti intermediari, aventi ad oggetto la concessione di garanzie, su strumenti di equity e quasi-equity, in favore di sottoscrittori di capitale di rischio delle Pmi e/o di fondi di venture capital, ovvero a copertura di prestiti in favore di investitori/fondi di investimento in capitale di rischio;
  • strumenti finanziari in favore di soggetti intermediari, destinati alla acquisizione di partecipazioni nel capitale di rischio delle Pmi. Il rendimento di tali strumenti finanziari deve essere correlato all’andamento del valore economico corrente delle partecipazioni.

Il decreto detta, in ogni caso, una serie di condizioni che le operazioni finanziarie proposte dagli intermediari devono possedere, sia in termini di previsione dell’entità della partecipazione di risorse pubbliche, che con riferimento alle attività escluse e ai criteri di scelta dei programmi proposti dalle Pmi.
Per quanto riguarda l’entità del finanziamento pubblico (v. anche tavola sotto):

  • nel caso di interventi attuati attraverso la sottoscrizione di fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso, la sottoscrizione di quote con risorse pubbliche non può superare il 50% dell’ammontare complessivo del fondo di investimento. L’intensità dell’intervento è innalzata al 70% nel caso di fondi espressamente destinati ad investimenti in Pmi situate in aree 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato Ue (zone assistite);
  • nel caso di interventi realizzati attraverso coinvestimenti in fondi di garanzia e strumenti finanziari in favore di soggetti intermediari, la quota di partecipazione pubblica non deve superare il 50% dell’importo complessivamente investito; per i fondi di garanzia aventi ad oggetto la concessione di garanzie su operazioni in capitale di rischio nelle PMI, la copertura pubblica di perdite sottostanti è limitata al 50% degli investimenti garantiti nominali.

Percentuale di intervento delle risorse pubbliche

Tipologia di intervento

Percentuale di partecipazione risorse pubbliche

a) Sottoscrizione di quote di fondi di investimento

La sottoscrizione di quote con risorse pubbliche non può superare il 50% (70% per fondi destinati a Pmi in aree assistite) dell’ammontare complessivo del fondo di investimento

b) Coinvestimento in fondi di garanzia

Non superiore al 50% dell’importo complessivamente investito; nel caso di fondi di garanzia, la copertura pubblica di perdite sottostanti è limitata al 50% degli investimenti garantiti nominali

c) Strumenti finanziari in favore di soggetti intermediari

Gli importi massimi di aiuti, appena elencati, sono ridotti del 50% (20% per le PMI in zone assistite), qualora gli incentivi concessi in base al regime in commento siano cumulati con altre agevolazioni, di qualsiasi natura, spettanti in applicazione di altre leggi nazionali, regionali o comunitari, o comunque erogati da enti e istituzioni pubbliche.
Per tutte le modalità di intervento, in conformità alla normativa comunitaria, la tranche di investimento in capitale di rischio finanziata attraverso le risorse pubbliche, non potrà superare, per ciascuna Pmi destinataria, 1,5 milioni di euro su un periodo di dodici mesi. Al riguardo, sembra opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che con l’espressione “tranche” ci si riferisce all’importo che comprende sia gli investimenti effettuati dai fondi pubblici che i coinvestimenti privati.
Il criterio che guiderà la scelta dell’intermediario investitore dovrà essere esclusivamente commerciale, ossia deve essere orientato al profitto. La normativa specifica, inoltre, che le decisioni di investimento devono essere assunte a fronte di programmi proposti da Pmi economicamente redditizie, sulla base di business plan dettagliati, che forniscono informazioni articolate sui prodotti, sull’andamento delle vendite e dei profitti, e che consentono di stimare preventivamente la redditività degli investimenti.
Ogni investimento in capitale di rischio dovrà, poi, essere accompagnato da una strategia di uscita, chiara e realistica, elaborata in base a un piano che consenta di ottenere il massimo rendimento.

Soggetti destinatari finali

I beneficiari finali del regime di aiuto sono le imprese di “piccola e media dimensione”. Per la corretta determinazione della categoria, si dovrà fare riferimento dalla raccomandazione Ce 2003/361 del 6 maggio 2003, recepita nel nostro ordinamento con Dm 18 aprile 2005.
La dimensione delle imprese e la loro localizzazione influiranno sull’individuazione delle fasi del loro ciclo di vita che possono essere coperte dagli investimenti in capitale di rischio. Infatti, gli investimenti dovranno essere limitati:

  • fino alla fase di espansione per le piccole imprese di tutto il territorio nazionale e per le medie imprese situate in zone assistite;
  • fino alla fase start-up per le medie imprese localizzate in zone non assistite.

Le imprese non dovranno, in ogni caso, essere quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o su un mercato non quotato dei titoli di una borsa valori.
Sono, inoltre, escluse dal campo di applicazione del regime le imprese operanti nei settori della costruzione navale, del carbone e dell’acciaio, nonché le imprese in difficoltà (ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà). Sono anche esclusi gli aiuti in favore di attività connesse alle esportazioni, ossia gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione, e gli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Procedura di selezione dei soggetti intermediari

Come anticipato, il Ministero emanerà appositi bandi o avvisi per la presentazione, da parte dei soggetti intermediari, di proposte di operazioni finanziarie con cui attuare l’intervento.
Nell’ambito di tali bandi saranno stabiliti:

  • gli obiettivi di sviluppo che si intendono perseguire;
  • l’ammontare di risorse disponibili;
  • eventuali ulteriori requisiti dei soggetti intermediari che possono presentare domanda di partecipazione;
  • indicazioni sulle forme tecniche dell’intervento;
  • le procedure e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei soggetti interessati;
  • i criteri di selezione delle domande (in particolare, combinazione rischio/rendimento dell’operazione finanziaria proposta e misura delle condizioni preferenziali previste in favore degli investitori privati);
  • le modalità con le quali verrà svolta l’attività di controllo e monitoraggio;
  • i dati, le informazioni e le relative modalità di trasmissione, che i soggetti intermediari dovranno fornire per il controllo, il monitoraggio e la valutazione delle operazioni finanziarie ammesse all’intervento;
  • le cause specifiche di revoca degli interventi, che riguarderanno il mancato rispetto delle condizioni che hanno consentito l’accoglimento delle proposte.

Sulla base degli esiti dell’attività istruttoria e di valutazione viene adottato il decreto di assegnazione delle risorse.
L’intero meccanismo prevede anche un sistema di controllo e monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi realizzati, al fine di verificarne lo stato di attuazione sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti intermediari selezionati. Lo stesso Ministero presenterà alla Commissione europea una relazione annuale relativa all’attuazione del regime di aiuto, con indicazione degli investimenti effettuati, dell’elenco di tutte le imprese beneficiarie degli interventi, con una breve descrizione dell’attività dei fondi di investimento e dettagli sulle operazioni potenziali verificate e delle operazioni effettivamente compiute.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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