Con Aspi e mini-Aspi, chi è senza lavoro può finanziare un’attività autonoma

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale che stabilisce le modalità di erogazione dell’indennnità. Indicati nel provvedimento i beneficiari, il limite massimo della prestazione e i termini per la presentazione della domande.

I lavoratori
che hanno perduto la propria occupazione, beneficiari
dell’indennità mensile Aspi o mini-Aspi e che intendono
intrapprendere un’attività di lavoro autonomo o d’impresa,
possono
presentare richiesta all’Inps per la liquidazione dell’ indennità di disoccupazione. Lo stesso vale per chi intende associarsi in cooperativa
o per coloro che intendono sviluppare a
tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro
dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione Aspi o mini-Aspi.

E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 133 dell’8 giugno 2013 il decreto interministeriale 29
marzo 2013 che, in
attuazione della riforma Fornero, stabilisce le modalità di erogazione in unica
soluzione dell’indennità Aspi e mini-Aspi, i soggetti beneficiari e le
modalità di trasmissione per via telematica all’Inps

La
prestazione consta nella liquidazione in unica soluzione dell’indennità
mensile Aspi o mini-Aspi, per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e
non ancora percepite e in ogni caso
riconosciute nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

I soggetti interessati devono presentare domanda, per via telematica,
direttamente all’Inps allegata alla documentazione che attesta l’assunzione di
progetti volti all’esecuzione della nuova attività che dà titolo
all’erogazione del trattamento. I termini di scadenza per la presentazione
delle richieste coincidono con quelli per la ricezione della prestazione di
disoccupazione, ossia di Aspi e mini-Aspi, e in ogni caso non superano i 60
giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma
o dell’associazione
in cooperativa
.

Nei casi in
cui, per l’esercizio di tale attività, sia richiesta specifica autorizzazione
ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere
documentata l’iscrizione a tali albi. Per quanto concerne l’attività di lavoro
associato in cooperativa, dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della
cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per
territorio, nonchè nell’Albo nazionale degli enti cooperativi. Mentre per il lavoratore che si associa a una cooperativa già esistente o partecipa alla costituzione
di una nuova cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, la
liquidazione della prestazione per le mensilità spettanti ma non ancora
percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al
capitale sociale della cooperativa.

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