Come funziona l’imposta di successione e donazione

Soppressa nel 2001 è stata reintrodotta sulle successioni apertesi dal 3.10.2006 (prima parte)

Reintroduzione dell’imposta
L’imposta sulle successioni e donazioni, che era stata soppressa nel 2001, è stata reintrodotta sulle successioni apertesi dal 3.10.2006 e sulle donazioni portate a registrazione dal 28.11.2006 (art. 2, c. 47, D.L. n. 262/2006).


Disciplina applicabile – Per quanto non disposto dalle nuove disposizioni (art. 2, commi da 47 a 49 e da 51 a 54, D.L. n. 262/2006), si applica, in quanto compatibile, la disciplina vigente alla data del 24.10.2001 (cioè il D.Lgs. n. 346/1990).


Art. 2, cc. 47 e 50, D.L. n. 262/2006; circ. 22.1.2008, n. 3


Oggetto dell’imposta
L’imposta si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte agli eredi e legatari.


Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.


Morte presunta
L’imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente e di dichiarazione di morte presunta.


Esclusioni – Non sono soggetti all’imposta:



  • i trasferimenti a favore dello Stato, di enti pubblici e di alcune associazioni e fondazioni;



  • i trasferimenti di aziende e partecipazioni a favore dei discendenti e del coniuge, quando ricorrono alcune condizioni.


Art. 1, D.Lgs. n. 346/1990; circ. 22.1.2008, n. 3


Eredi e legatari
L’imposta si applica nei confronti degli eredi in relazione alle quote ereditarie e dei legatari in relazione ai legati.


Presunzione di legato
L’onere a carico dell’erede o del legatario, che ha per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, è considerato legato a favore del beneficiario (art. 46, c. 3, D.Lgs. n. 346/1990).


Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono compresi nell’attivo ereditario appartengono ad un terzo è considerato legato a favore di questo, se non è dimostrato che alla data dell’apertura della successione i beni già gli appartenevano (art. 46, c. 1, D.Lgs. n. 346/1990).


Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento è considerato legato, se l’esistenza del debito non è dimostrata nei modi prescritti.


Fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta si applicata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.


Nascituro – Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva.


Testamenti impugnati – Nelle successioni testamentarie l’imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.


Si tiene conto dell’accoglimento dell’impugnazione o degli accordi sopravvenuti che danno luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato, con diritto al rimborso dell’imposta pagata o pagata in più.


Condizione risolutiva – Se l’istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva, l’imposta si applica nei confronti dell’erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, nei confronti dell’erede subentrante.


Condizione sospensiva – Se l’istituzione di erede è sottoposta a condizione sospensiva, l’imposta si applica nei confronti di quello tra gli eventuali successibili (compreso l’erede istituito ed esclusi lo Stato e gli enti pubblici e privati esclusi da imposizione) che è soggetto all’imposta minore. Se l’eredità viene devoluta a persona diversa per effetto dell’avveramento o del mancato avveramento della condizione si applica la maggiore imposta.


Legato – L’imposta, nei casi di legato sottoposto a condizione sospensiva, si applica come se il legato non fosse stato disposto e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti del legatario; se il legato è sottoposto a condizione risolutiva, l’imposta si applica nei confronti del legatario e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti dell’erede.


Sostituzione fedecommissaria – In caso di sostituzione fedecommissoria (art. 692 c. c.) l’imposta si applica nei confronti dell’istituito su un valore pari a quello dell’usufrutto sui beni che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria. Alla morte dell’istituito l’imposta si applica nei confronti del sostituito in base al valore dei beni alla data dell’apertura della successione, ferma restando l’imposta già applicata. Quando la sostituzione non ha luogo, l’imposta, si applica nei confronti dell’istituito in base al valore della piena proprietà dei beni alla data di apertura della successione, detraendo l’imposta precedentemente agata.


Artt. 5, c. 1, 7, c. 4, 43, 44 e 45, D.Lgs. n. 346/1990


Soggetti obbligati al pagamento
Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.


Il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario è obbligato nel limite del valore della propria quota ereditaria.


I legatari sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.


Eredità giacente – Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione (gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, gli amministratori dell’eredità, i curatori delle eredità giacenti e gli esecutori testamentari), esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti.


L’ufficio del registro può chiedere la fissazione di un termine per l’accettazione dell’eredità (art. 481 c.c.) o la nomina di un curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.).


Surrogazione all’amministrazione – I soggetti che hanno pagato l’imposta si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all’amministrazione finanziaria nei confronti dei coobbligati (ai sensi dell’art. 58, D.P.R. n. 131/1986).


Art. 5, c. 1, e 36, D.Lgs. n. 346/1990



Territorialità
Se alla data dell’apertura della successione il defunto era residente in Italia, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero.


Se alla predetta data il defunto non era residente, l’imposta è dovuta solo per i beni e i diritti esistenti in Italia.


Beni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato
Si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:



  • i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;



  • le azioni o quote di società nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale;



  • le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale;



  • i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;



  • i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattatario o l’emittente è residente nello Stato;



  • i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;



  • i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.


Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all’estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.


Quando esistono, si applicano le disposizioni di convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sulle successioni e donazioni.


Convenzioni internazionali
Lo Stato italiano ha stipulato apposite Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sugli stessi beni in caso di successioni o donazioni:



  • Danimarca (Convenzione del 10.3.1966, approvata con L. 18.3.1968, n. 649);



  • Francia (Convenzione del 20.12.1990, approvata con L. 14.12.1994, n. 708);



  • Gran Bretagna (Convenzione del 15.2.1966, approvata con L. 9.8.1967, n. 793);



  • Grecia (Convenzione del 13.2.1964, approvata con L. 18.3.1968, n. 524);



  • Israele (Convenzione del 20.4.1968, approvata con L. 12.4.1973, n. 201);



  • Stati Uniti (Convenzione del 30.3.1955, approvata con L. 19.7.1956, n. 943);



  • Svezia (Convenzione del 20.12.1956, approvata con L. 13.3.1958, n. 280).


(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

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