Chiarimenti sulla struttura produttiva per il bonus investimenti

L’Agenzia delle Entrate interviene in merito alla definizione di struttura produttiva ai fini della concessione del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate

Si ritorna a parlare di credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, ai sensi dell’art. 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, del corretto inquadramento del concetto di struttura produttiva. La questione è, infatti, oggetto della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 222/E/09.


Cenni sul bonus investimenti
L’agevolazione in esame, reintrodotta dopo le previsioni normative della legge 388/00 e della legge 289/02, prevede il riconoscimento di un credito di imposta, in misura variabile a seconda delle dimensioni e della dislocazione geografica della beneficiaria, a valere sulla realizzazione di investimenti iniziali, così come definiti negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato. Tale notazione comporta, in sostanza, che non possono più ritenersi agevolabili i singoli titoli di spesa, quanto l’insieme dei beni acquisiti che, nel loro complesso, rappresentino un progetto di investimento iniziale.


La circolare 38/08 dell’Agenzia delle Entrate, ha ricordato che un investimento iniziale corrisponde a un programma di spesa che si concretizzi nell’acquisizione di attivi materiali e immateriali finalizzati:



  • alla creazione di un nuovo sta-


bilimento;



  • all’ampliamento di uno stabilimento esistente;



  • alla diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;



  • a un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.


La circolare ha poi sottolineato come, in tali fattispecie, rientrino la creazione, nonché l’ampliamento, la riattivazione e l’ammodernamento di impianti (diversi da quelli infissi al suolo) esistenti, che comportino:



  • l’aumento della capacità produttiva degli impianti con l’aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l’aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;



  • la riattivazione di impianti disattivati;



  • l’adeguamento tecnologico dell’impianto che consenta di incrementare i livelli di produttività dei singoli impianti che lo compongono.


Fermo restando, quindi, l’inserimento nel contesto di un progetto d’investimento iniziale, sono ammissibili al regime di aiuto i beni materiali e immateriali ammortizzabili, a norma degli articoli 102, 102 bis e 103 del Tuir rientranti nelle seguenti sottocategorie:



  • macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’art.


2424 del Codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali interessate dall’agevolazione;



  • programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;



  • brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.


Evoluzione del concetto di struttura produttiva
Nel dettaglio della risoluzione in esame, una società beneficiaria dell’agevolazione ha esposto che il proprio progetto di investimento consiste nella realizzazione di “apparati di rete radio” e “apparati di rete fissa”, installati in via non definitiva, con modalità diversificate, su terreni e aree sia localizzati in ambito urbano e posti alla sommità di fabbricati che in ambito rurale su porzioni di terreni agricoli e non, ovvero nei cortili di edifici industriali e non.


Il fatto che gli apparati, benché collegati tra loro, fossero installati su comuni diversi, ha fatto sorgere qualche perplessità alla società istante che, in pratica, ha chiesto lumi al Fisco su come, nella fattispecie illustrata, debba essere individuata la struttura produttiva e se, cioè, la stessa possa essere inquadrata come un tutt’uno, raggruppando tutte le installazioni, o individuando singole strutture per ogni comune, quali diramazioni territoriali dell’impresa nelle aree destinatarie dell’incentivo.


Si ricorda che la circolare n. 41 del 18 aprile 2001 dell’Agenzia delle Entrate (definizione ripresa dalla circolare 38/08 citata) ha chiarito che per struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale ubicata nei territori agevolati in cui si esercita l’attività d’impresa.


Può trattarsi di:



  • un autonomo ramo d’impresa, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane, dotato di autonomia decisionale, come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un’attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato;



  • ovvero di un’autonoma diramazione territoriale dell’azienda, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale, situata nello stesso territorio comunale.


Non può, in ogni caso, essere considerata autonoma struttura produttiva una mera linea di produzione o di reparto, pur dotato di un’autonomia organizzativa, che costituisca parte integrante del processo produttivo di un’unità localizzata nel medesimo perimetro aziendale o nel medesimo comune.


A parere della contribuente, la definizione di struttura produttiva, così come contemplata nella circolare dell’11 aprile 2008 n. 38/E, risente di una impostazione restrittiva, derivante dal fatto che essa si riferisce prettamente a contesti industriali e commerciali differenti, caratterizzati dalla tradizionale struttura piramidale dell’impresa, senza specifica considerazione della struttura reticolare, che caratterizza molte fra le attività d’impresa più moderne, soprattutto nel campo dei servizi. Ritiene, in definitiva, la stessa, che gli apparati di rete da realizzarsi ben configurino autonome diramazioni territoriali dotate di una propria specificità e di una propria individualità, tale per cui non dovrebbe essere messa in discussione la maturazione dell’agevolazione per ognuna delle stesse singolarmente.


Il parere dell’Agenzia
Nel dare seguito all’istanza prodotta, l’Agenzia ha ricordato che, in base alla definizione dettata nella citata circolare ministeriale 38/08, la nozione di struttura produttiva corrisponde anche ad una autonoma diramazione territoriale dell’azienda o di una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.


In relazione a tale fattispecie, l’orientamento dell’amministrazione è stato quello di ritenere che, se nel territorio del medesimo comune l’impresa ha più “strutture” riferibili a processi produttivi diversi, deve individuarsi, nell’ambito del predetto comune, una pluralità di strutture produttive. Di contro, se nel territorio del medesimo comune l’impresa ha più unità riferibili ad un unico processo produttivo, si manifesta, nell’insieme, un’unica struttura produttiva.


Essa, infatti, si identifica come l’insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell’impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune anche se diversamente dislocati.


Pertanto, un’impresa avrà tante strutture produttive quanti sono i comuni in cui la stessa esercita, per mezzo delle proprie diramazioni, l’attività economica riferibile al medesimo processo produttivo.


L’Agenzia ha quindi concluso che, nella fattispecie, la società dovrà individuare la propria struttura produttiva nell’ambito di ciascun comune “agevolato” in cui l’impresa esercita la propria attività.


Pertanto, la stessa si identifica come l’insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell’impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune anche se diversamente dislocati.


Un’impresa avrà, di conseguenza, tante strutture produttive quanti sono i comuni in cui la stessa esercita, per mezzo delle proprie diramazioni, l’attività economica riferibile al medesimo processo produttivo.


Nell’ipotesi particolare che una singola struttura produttiva sia l’unica “presenza” dell’impresa sul territorio comunale, risultano integrati i presupposti per considerarla come un’autonoma struttura produttiva.


In definitiva, conclude il Fisco, nel caso descritto nell’interpello, la società dovrà considerare come unica struttura produttiva l’insieme degli “apparati di rete radio” e degli “apparati di rete fissa” appartenenti al medesimo processo produttivo e insistenti nel territorio di ciascun comune delle “aree svantaggiate”.


(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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