Chiarimenti del Fisco per il vecchio bonus investimenti

L’Agenzia delle Entrate fissa le percentuali di compensazione del credito d’imposta per i soggetti che hanno avviato investimenti produttivi nelle aree svantaggiate del Paese prima dell’8 luglio 2002

Con la risoluzione 291/E/2008, l’Agenzia delle Entrate ha prodotto un documento di sintesi che possa guidare i soggetti beneficiari del bonus investimenti, disciplinato dall’art. 8 della legge 388/00, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta residuo. Le precisazioni dell’amministrazione finanziaria, è bene ricordarlo, interessano esclusivamente i soggetti che abbiano realizzato o anche solo avviato investimenti produttivi nelle aree sotto utilizzate del Paese prima dell’8 luglio 2002. L’intervento si è reso necessario dopo che l’intricato intreccio di provvedimenti, ad opera del Cipe e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva obiettivamente creato delle incomprensioni nella esatta progressione della compensazione dell’incentivo. Tra le righe del documento dell’Agenzia, comunque, vi è anche l’implicita presa di posizione a favore del mantenimento del rigoroso piano di utilizzo percentuale del bonus dopo che, successivamente alle previsioni della Finanziaria 2008, si era paventato un superamento di tale metodica.


Le alterne vicende delle percentuali di compensazione
Il blocco degli utilizzi del credito d’imposta è stato deciso con la pubblicazione del Dl 253/02, motivato dall’esigenza di ridurre l’impatto finanziario negativo (minori entrate) prodotto dall’indiscriminata fruizione dello stesso, con l’obiettivo di addivenire alla predisposizione di un sistema che consentisse una spendibilità programmata del bonus, in base alle previsioni dei flussi di spesa dell’Erario.


Con decorrenza dal 13 novembre 2002, quindi, l’Esecutivo sospese l’utilizzo del credito d’imposta già maturato, fino a nuova comunicazione ministeriale. Nelle more, infatti, tutti i beneficiari dell’agevolazione furono invitati – pena la decadenza dal bonus – a trasmettere al Fisco tutte le informazioni rilevanti sul bonus accumulato e, in particolare, l’ammontare dello stesso già maturato al 31 dicembre 2002 e quello da maturarsi sugli investimenti avviati, ma non ancora realizzati, prima dell’8 luglio 2002. Tali dati furono riassunti nel modello telematico Cvs.


Desunte le informazioni rilevanti per l’attività di programmazione sopra descritta, prima con il comma 7 dell’art. 62 della legge 289/02 e poi con l’apposito decreto ministeriale 2 aprile 2003, l’amministrazione finanziaria consentì una prima ripresa dell’utilizzo del bonus, in misura, però, molto limitata. Le percentuali di fruibilità, infatti, del credito residuo furono fissate nel 10% per l’anno 2003 e nel 6% per le annualità successive. La base di applicazione di dette percentuali è costituita dalla sommatoria degli importi indicati nel rigo 4, Sezione I, Quadro B, del modello Cvs (credito maturato fino al 31 dicembre 2002 e non ancora utilizzato) e nel rigo 6, Sezione II, Quadro B, del modello Cvs (credito relativo agli investimenti avviati prima dell’8 luglio 2002, ma non ancora realizzati).


Immediatamente dopo questo provvedimento, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2003 innalzò al 49% la percentuale di utilizzo limitatamente, però, al credito maturato al 31 dicembre 2002.


Cambiava, quindi, nella fattispecie specifica, la base di calcolo per la fruizione del bonus. La stessa non corrispondeva più al valore residuo del bonus al 31 dicembre 2002, ma a quello complessivamente maturato a tale data (rigo 2, sezione I, quadro B del modello Cvs). Accortasi di tale diversità di criterio (tra l’altro avallata con la risoluzione n. 61/E/04), l’Agenzia corresse il tiro con la circolare 51/E/05, dove venne ribadito l’assunto che la percentuale del 49% andava applicata sì al bonus maturato al 31 dicembre 2002, ma al netto degli utilizzi già operati.


Nuovi interventi furono poi operati attraverso le delibere Cipe 23/03, 19/04 e 34/05. Tali provvedimenti disposero, in sintesi:


– la possibilità, nel 2003, di affiancare alla compensazione del 49% del bonus maturato al 31 dicembre 2002 un ulteriore 10% sul credito maturato nel 2003;


– la possibilità di beneficiare, nel 2004, di una percentuale di compensazione sul maturato residuo al 31 dicembre 2002 del 12%, del 39% sul residuo del maturato nel 2003 e del 10% del maturato nel 2004;


– la possibilità di beneficiare, nel 2005, di una percentuale di compensazione sul maturato residuo al 31 dicembre 2002 del 19,5%, del 17% sul residuo del maturato nel 2003, del 39% sul residuo del maturato nel 2004 e del 10% sul maturato nel 2005.


Dopo il 2005 non c’è stato più alcun intervento ministeriale ulteriore.


Di conseguenza, le percentuali di utilizzo massimo relative agli anni successivi al 2005 rimangono ferme alla misura del 6% del credito d’imposta residuo indicato nei righi 4, Sezione I, e 6, Sezione II, del Quadro B del modello Cvs.


Nella tavola sotto riportata è riportato un quadro riepilogativo dell’entità del bonus per anno di maturazione.





















































































































































Il bonus compensabile per anno di maturazione



Anno di compensazione



Percentuali per il credito maturato fino al 2002



Percentuali per il credito maturato nel 2003



Percentuali per il credito maturato nel 2004



Percentuali per il credito maturato nel 2005



2003



49%



10%







2004



12%



39%



10%





2005



19,5%



17%



39%



10%



2006



6%



6%



6%



6%



2007



6%



6%



6%



6%



2008



6%



6%



6%



6%



2009



1,5%



6%



6%



6%



2010





6%



6%



6%



2011





4%



6%



6%



2012







6%



6%



2013





-6%



6%



2014





-3%



6%



2015









6%



2016









6%



2017









6%



2018









6%



2019









6%



2020









6%



Totale



100%



100%



100%



100%



Il caso specifico
La risposta del Fisco è motivata da una specifica istanza di un contribuente che, evidentemente, ha avuto la necessità di mettere un pò d’ordine fra le diverse indicazioni ministeriali – illustrate sopra – e che si sono succedute nel tempo. Il bonus maturato dall’istante riguarda il solo anno 2001, nel quale sono stati realizzati tutti gli investimenti programmati.


Non esiste, quindi, una porzione di bonus maturata negli anni successivi.


La società, a fronte di tale situazione, ha assunto tali comportamenti:


– nell’anno 2003 ha compensato il 49% del credito d’imposta residuo;


– nell’anno 2004, ha compensato il 49% del credito d’imposta maturato meno quanto già utilizzato nel 2003, e il 6% del credito d’imposta residuo;


– nell’anno 2005 ha compensato il 6% del credito d’imposta residuo.


L’amministrazione finanziaria, sulla base delle istruzioni date nelle circolari e risoluzioni ministeriali, ha corretto il comportamento della contribuente. Lo stesso, infatti, godendo esclusivamente di un bonus maturato prima dell’8 luglio 2002, avrebbe potuto procedere alla compensazione secondo la progressione riportata nella tavola sottoriportata.









































Percentuali di compensazione per il bonus maturato entro il 2002



Anno di compensazione



Percentuali di compensazione



2003



49%



2004



12%



2005



19,5%



2006



6%



2007



6%



2008



6%



2009



6%



Pertanto, si evidenzia come l’impresa nel corso del 2004 abbia fruito del bonus in misura maggiore del consentito. La regola, a questo punto, imporrebbe una restituzione dell’importo compensato in eccesso. Tuttavia, alla stregua di quanto già deciso in passato in situazioni analoghe, la restituzione può intendersi soddisfatta attraverso le mancate compensazioni degli anni successivi. L’Agenzia, infatti, ha sostenuto che “… in altri termini, si ritiene possibile considerare già restituita la parte di credito alla quale il contribuente ha, di fatto, rinunciato pur avendone diritto”. In ogni caso, però, come sottolinea sempre il Fisco, sulle somme anticipatamente compensate sono dovute le sanzioni di cui all’art. 13 del Dlgs 18 dicembre 1997 n. 471 e gli interessi calcolati dalla data di indebita compensazione.


I limiti percentuali travalicano quelli massimi
La risposta dell’Agenzia serve, di fatto, anche a sconfessare l’ipotesi di un abbandono delle percentuali prefissate di compensazione. Tale suggestiva teoria traeva spunto dalle indicazioni contenute nella Finanziaria per il 2008 che, in pratica, hanno riscritto le regole per la compensazione dei crediti d’imposta relativi alle agevolazioni riepilogate nel quadro RU del modello Unico di dichiarazione dei redditi.


Il comma 53 dell’art. 1 della legge 244/07, infatti, ha introdotto un limite massimo soggettivo, che impone ai singoli soggetti beneficiari di non fruire dei crediti d’imposta complessivamente a loro disposizione oltre una soglia massima.


In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2008 tutti i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi potranno essere utilizzati in compensazione entro il limite massimo annuale di 250.000 euro.


Singolare è la notazione fornita dalla norma che, in sostanza, evidenzia come detta previsione operi a prescindere da diverse indicazioni sui limiti massimi di compensazione, stabiliti anche attraverso le norme istitutive dei bonus fiscali.


Ebbene, con riferimento al bonus investimenti, l’indicazione che tale tetto opera a prescindere da diversi limiti di compensazione espressi anche dalle norme istitutive dei bonus, aveva portato a ritenere che gli altri vincoli – compresi quelli rappresentati dalle percentuali prese in considerazione nell’articolo – potessero ritenersi superati, in quanto inglobati nel limite soggettivo unico. Non così per l’Agenzia delle entrate che, con l’intervento in commento, ha chiarito la sussistenza di tale ulteriore limite.


(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)

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