Certificazione di crediti e rilascio Durc, i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Se vantano crediti nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, possono ottenere la regolarità contributiva anche aziende che hanno debiti con Istituti previdenziali e assicurativi e verso le Casse edili.

Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Circolare n. 40 del 21
ottobre 2013 ha fornito chiarimenti in merito al rilascio del Durc alle imprese
che, pur essendo debitrici nei confronti degli Istituti previdenziali, o delle
Casse edili, vantano crediti verso le Pubbliche Amministrazioni. Le aziende
possono quindi ottenere la regolarità contributiva anche se, in realtà,
presentano una posizione debitoria aperta, non avendo provveduto regolarmente
al versamento dei contributi e/o dei premi assicurativi, solo qualora i crediti
dell’impresa certificati verso la pubblica amministrazione siano di importo
almeno pari alle somme non versate dalla stessa impresa agli Istituti e/o alle
Casse. E’ necessario però che i crediti siano certi, liquidi ed
esigibili e d’importo non inferiore ai debiti contributivi in base alla
certificazione rilasciata dalla Pa debitrice.

Il Durc viene
rilasciato su richiesta
del soggetto
titolare
dei crediti certificati
”.
Ciò significa che, qualora
il Durc debba essere richiesto d’ufficio da parte
di una P.a. il
soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento
all’interno del quale è
prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare
crediti nei confronti della pubblica amministrazione per
i quali ha ottenuto
la
certificazione tramite piattaforma
informatica e indicare la data di rilascio della certificazione, il numero
di protocollo, l’importo del credito stesso e l’amministrazione che ha
rilasciato la relativa certificazione. Dovrà, inoltre, fornire un codice che
permetta di verificare l’esistenza della certificazione, attraverso la cosiddetta
piattaforma informatica.
Il
Durc rilasciato dagli Istituti e/o dalle
Casse
edili è un documento che conterrà
esplicitamente i seguenti elementi:

– dicitura di emissione

– importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell’Istituto e/o della Cassa nei cui
confronti sussistono i debiti stessi nonché il
loro ammontare complessivo disponibile;

– gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del Durc, con indicazione
di ciascun importo nonché dell’ammontare complessivo disponibile;

– eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

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