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Fino all’1 agosto la conferma della trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito di imposta

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che detta le regole per permettere alle imprese interessate di confermare l’opzione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta (Dl n. 59/2016). La novità riguarda le attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte: l’Agenzia ha fornito chiarimenti in ordine alla predetta opzione per la trasformazione delle DTA iscritte in bilancio (circolare n. 32/E) e istituito il codice tributo per consentire alle imprese di versare il canone.

La scelta di confermare l’opzione è irrevocabile e va esercitata entro il 1° agosto 2016 con il versamento del canone annuo oppure, se questo non è dovuto, inviando una mail di posta elettronica certificata alla Direzione regionale competente. L’elenco degli indirizzi di Posta elettronica certificata è disponibile al seguente indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Uffici+e+Pec/ Posta+elettronica+certificata+-+Entrate/. Il canone annuo è deducibile dalle imposte sui redditi e dall’Irap e sarà dovuto fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029.

L’aliquota per determinare il canone annuo corrisponde all’1,5 per cento della differenza tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate. Le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio sono rappresentate dal loro valore indicato nell’apposita voce dell’attivo dello stato patrimoniale; per le imposte versate si tiene conto dell’imposta netta di periodo, anche se corrisposta mediante l’utilizzo di crediti d’imposta, di ritenute di acconto subite e di eccedenze di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni. In caso di base imponibile negativa o nulla, ovvero di imposte versate superiori o equivalenti all’ammontare delle attività per imposte anticipate, il canone non è dovuto.

Il provvedimento disciplina il caso di imprese appartenenti a un consolidato nazionale. In particolare, per le imprese aderenti al regime di consolidato, il versamento del canone o la comunicazione alla Direzione regionale competente da parte della consolidante determina l’esercizio dell’opzione per le società consolidate. Invece, nel caso di imprese che non abbiano ancora esercitato l’opzione ed entrino in un consolidato nazionale in cui un’impresa lo ha fatto, la scelta si intende effettuata anche dall’impresa che entra a far parte del nuovo consolidato, a partire dal periodo di imposta in cui quest’ultimo è efficace.

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