Bonus produttività 2013, le regole per la detassazione

L’agevolazione, che mira a sostenere e incentivare la produttività delle imprese, prevede un massimo agevolabile fissato a 2.500 euro a beneficio solo di chi lo scorso anno ha posseduto redditi di lavoro dipendente non superiori a 40mila euro.

Con la
circolare n. 11/E, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta facendo il
punto sulle misure
sperimentali per l’incremento della
produttività del lavoro, prorogate
per il 2013 dalla legge di stabilità (L. n.
228/2012) e definite,
per quanto concerne le modalità di attuazione, dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
22 gennaio 2013.

Possono beneficiare dell’agevolazione
i lavoratori del settore privato
che, nel
2012, hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente
non superiore a 40mila euro
, comprese le
somme assoggettate alla stessa imposta sostitutiva.
Per
verificare se si supera o meno questo limite, occorre
considerare l’ammontare complessivo
dei redditi di lavoro dipendente conseguiti l’anno scorso anche in relazione a
più rapporti di lavoro e sottoposti a tassazione
ordinaria, aumentati delle somme assoggettate
alla stessa imposta sostitutiva.

Rientrano,
nel calcolo, per esempio, le pensioni e gli
assegni equiparati, mentre restano fuori i redditi
soggetti a tassazione separata, come le somme percepite a
titolo di arretrati.

L’agevolazione
si applica su un importo massimo di 2.500 euro
lordi per l’anno 2013
: questo limite deve essere
considerato al lordo della ritenuta fiscale del 10%
applicata dal sostituto di imposta,
ma al netto
delle trattenute previdenziali obbligatorie.

L’imposta
del 10% è applicata in via automatica
dal sostituto se è lo stesso che ha rilasciato il
Cud, per un rapporto di lavoro riferito a tutto il
2012. Invece, se il sostituto tenuto ad applicare
l’imposta non è lo stesso che ha rilasciato il Cud 2013 o
l’ha rilasciato per un periodo inferiore all’anno, è
necessario che il lavoratore comunichi
l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito
nel 2012. Nel caso in cui l’imposta non venga
trattenuta dal datore di lavoro, il contribuente
potrà applicarla in sede di dichiarazione.

Il lavoratore
può comunque rinunciare espressamente alregime
agevolato, optando per la tassazione ordinaria se
l’imposta sostitutiva risulta meno con veniente.

L’agevolazione, che mira a sostenere e incentivare la
produttività delle imprese
, si riferisce alle somme
corrisposte in esecuzione di accordi e contrattri guardanti
l’aumento della produttività aziendale, da
depositare, entro 30 giorni, presso la Direzione
del lavoro territorialmente competente. A questo
proposito, l’Agenzia delle Entrate specifica,
d’intesa con il Ministero del Lavoro, che per tutti
i contratti già sottoscritti al 13 aprile 2013
(quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in
Gazzetta ufficiale del decreto attuativo) il termine
per considerare il deposito tempestivo è lunedì 13
maggio 2013
.

Nessun problema, infine, per i datori
di lavoro che, in virtù di contratti firmati prima
dell’entrata in vigore del decreto, hanno applicato
l’imposta sostitutiva sui premi di produttività
erogati nei primi mesi del 2013: verificato il rispetto dei
presupposti e dei limiti stabiliti dal Dpcm,
l’applicazione dell’imposta sostitutiva è corretta.

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