Bollino Siae: è dovuto solo in caso di “lucro”

La nuova norma sulla tutela del diritto d’autore prevede l’applicazione del contrassegno Siae solo nel caso di programmi o contenuti commercializzati o distribuiti a fini di lucro esentando dal bollino e dal relativo pagamento demo, driver, supporti per i multilicenza

Dopo mesi di polemiche e numerosi “falsi allarmi” finalmente è ufficiale la pubblicazione, in data 22 agosto, delle nuove norme sulla tutela del diritto d’autore, così come previste dal decreto del Presidente del Consiglio dell’11.7.2001 n. 338. In particolare, il nuovo decreto prevede l’applicazione sulla confezione del supporto di un contrassegno Siae, la Società Italiana Autori ed Editori che esercita attività di intermediazione e cessione dei diritti di autore, nel quale devono essere indicati il titolo dell’opera, il nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto d’autore, un numero progressivo, nonché la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.
Ma vediamo che cosa cambia nell’ambito della protezione dei programmi per elaboratore o multimediali. L’applicazione del contrassegno – il famigerato “bollino” – è obbligatoria nel caso di prodotti destinati a essere posti in commercio o ceduti in uso a fini di lucro, siano essi sistemi operativi, applicazioni, archivi, contenuti multimediali, giochi.
Non è invece richiesta l’applicazione del bollino nel caso di programmi distribuiti gratuitamente dal produttore in versione parziale ed a carattere dimostrativo, nel caso di programmi distribuiti nell’ambito della vendita di contratti di licenza d’uso multipli, nel caso di programmi distribuiti dal produttore al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver), nonché quelli inclusi in apparati industriali, chimici o medici e quelli destinati alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili.
Per chi fosse comunque interessato alla nuova norma, ne riportiamo il testo integrale, corredato anche delle note interpretative.

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