Beni strumentali nuovi, nuova agevolazione per il credito di imposta

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E ha fatto chiarezza in merito alla nuova agevolazione, prevista dal Dl n. 91/2014 (Decreto competitività) per gli investimenti realizzati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 in strutture produttive che hanno sede in Italia. Innanzitutto, al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dal Decreto competitività, non si applica né il limite di 250mila euro, previsto per i crediti d’imposta agevolativi, né il limite generale di compensabilità di 700mila euro previsto per crediti e contributi. Inoltre, l’importo minimo di 10mila euro per usufruire dell’agevolazione deve riguardare ciascun progetto di investimento e non i singoli beni che lo compongono. Possono usufruire del credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione di versamenti dovuti, le imprese residenti, gli enti non commerciali, in relazione alle attività commerciali esercitate, e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. In ogni caso, tra i soggetti ammessi alla misura di favore rientrano anche le imprese costituite successivamente alla data del 25 giugno 2014.

Il credito d’imposta va calcolato sul 15% della parte delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. E’ però possibile escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. L’importo minimo di 10mila euro, invece, deve essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento, inserendo nel calcolo delle spese anche gli oneri di diretta imputazione, come i costi di trasporto e montaggio. In ogni caso, alla misura di favore non si applicano né il limite di 250mila euro, previsto per i crediti d’imposta agevolativi, né il limite generale di compensabilità di 700mila euro previsto per crediti e contributi.

L’agevolazione vale per gli investimenti in nuovi beni strumentali compresi nella divisione 28 “Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature” della tabella ATECO 2007. Nel caso di investimenti in beni complessi, ai fini dell’agevolazione rilevano anche i beni non inclusi nella divisione 28 e destinati al funzionamento dei beni della divisione, come per esempio computer e software acquistati per far funzionare i macchinari. La circolare specifica poi che, oltre a essere nuovi, i beni devono essere strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria. Non sono, invece, inclusi nel credito, gli acquisti di beni merce e di materiali di consumo, anche se contenuti nella divisione 28, come per esempio i toner. Per quanto riguarda il requisito della “novità”, tra i beni agevolabili non rientrano quelli già utilizzati. Tra le eccezioni ammesse nel documento di prassi rientrano i beni esposti negli show room, utilizzati esclusivamente dai rivenditori a scopo dimostrativo.

Il credito va ripartito in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare a scomputo di versamenti da effettuare con il modello F24. Il credito può essere utilizzato a partire dall’1 gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello dell’investimento. Quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota del credito potrà essere utilizzata a partire dall’1 gennaio 2016. La seconda quota sarà utilizzabile a partire dall’1 gennaio 2017, la terza dal 1° gennaio 2018. Se una quota annuale, o parte di essa, non può essere utilizzata per motivi di incapienza, la stessa potrà essere fruita in compensazione già nel successivo periodo d’imposta.

Il credito d’imposta viene revocato se i beni oggetto dell’investimento agevolato non sono mantenuti nell’impresa almeno fino alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto. Per esempio, per un soggetto con periodo d’imposta che coincide con l’anno solare che ha effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo tra il 25 giugno 2014 e il 31 dicembre 2014, la revoca interviene se il bene viene ceduto entro il 31 dicembre 2015. Inoltre, il documento di prassi specifica che, per non perdere il beneficio, il bene oggetto di investimento va mantenuto in strutture produttive situate in Italia fino al termine previsto per gli accertamenti.

 

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