Aumenti dal 1° gennaio 2009 e cumulo con redditi da lavoro

Da gennaio, dunque, l’importo mensile del trattamento minimo delle pensioni risulta di 458,20 euro (5.956,60 euro annui) per tredici mensilità

Con circolare n. 1 del 2 gennaio 2009, l’Inps ricorda che l’aumento della perequazione automatica stabilito dall’Istat per l’anno 2009 è pari al 3,30%. Da gennaio, dunque, l’importo mensile del trattamento minimo delle pensioni risulta di 458,20 euro (5.956,60 euro annui) per tredici mensilità. Con l’aggiornamento Istat aumenta anche l’assegno sociale a 409,05 euro pari a 5.317,65 euro l’anno.

L’integrazione al minimo spetta in misura intera se i redditi personali assoggettabili all’Irpef non superano l’importo di 5.956,60 euro l’anno, cifra pari all’importo annuo del trattamento minimo. In caso di redditi superiori e fino a 11.913,20 euro, cifra pari a due volte il trattamento minimo, l’integrazione può spettare in misura parziale. Nel caso in cui il reddito superi il tetto di 11.913,20 euro, non si ha più diritto ad alcuna integrazione, neanche parziale. La circolare ricorda inoltre che per effetto della legge n. 133/2008, art. 20 le pensioni di anzianità e i trattamenti di prepensionamento sono totalmente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo o dipendente.

La norma non trova, però, applicazione ai lavoratori che trasformano il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ai trattamenti provvisori relativi ai lavoratori socialmente utili, agli assegni straordinari per il sostegno al reddito. Sono, invece, cumulabili le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo a favore di soggetti con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni o con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.


Circolare 2 gennaio 2009, n. 1, Inps


(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)

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