Assunzione dei disoccupati: ecco come accedere agli incentivi

L’Inps, con il messaggio n.8505 dell’11 aprile 2011, ha esposto le modalità operative per l’accesso alle agevolazioni connesse all’assunzione di particolari categorie di lavoratori per l’anno 2010. Cogliamo l’occasione per illustrare le condizioni richieste per il riconoscimento di tali benefici.

La legge 191/2009, con l’art. 2, commi 134, 135 e 151, ha previsto in via sperimentale per il 2010, una serie di incentivi connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari. L’Inps, con la circolare n. 22 del 31 gennaio 2011, ha illustrato le condizioni richieste per il relativo riconoscimento e le istruzioni operative finalizzate all’effettivo loro godimento con riferimento alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2010, precisando che, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2011, sarà invece necessario attendere l’emanazione del relativo decreto interministeriale.

Datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età

La norma. Il comma 134, primo periodo, dell’art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 riconosce la riduzione contributiva, prevista dall’articolo 8, comma 2, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età.

Le assunzioni incentivate. L’incentivo spetta per le assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel corso dell’anno 2010, di lavoratori che, alla data dell’assunzione, presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a. abbiano compiuto 50 anni;
b. siano titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall’art. 19, comma 1, del Rdl 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
L’incentivo spetta, altresì, nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, prima del 31 dicembre 2010, di un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2010, sempre che il lavoratore:
a. fosse titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell’assunzione a tempo determinato;
b. abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga, nel corso del 2010, di un rapporto di lavoro già agevolato ai sensi della medesima norma instaurato con un lavoratore che era titolare dell’indennità.

Requisiti del datore di lavoro per il godimento dell’incentivo. Per poter beneficiare del suddetto incentivo, l’assunzione non deve essere effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo di legge, contratto collettivo o accordo individuale.
L’incentivo, inoltre, non spetta se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Ancora, l’incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume:
abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale nei sei mesi precedenti;
• abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale.

Riduzione contributiva. Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, il datore di lavoro ha diritto alla riduzione della quota di contribuzione a suo carico nella misura prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti, per la durata del rapporto di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
L’incentivo non si applica nei casi in cui il beneficio di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 223/1991, competa per la condizione di iscritto nelle liste di mobilità e, inoltre, lo stesso incentivo è cumulabile con quello previsto dal comma 151 del medesimo articolo 2 della legge 191/2009, se ne ricorrono i presupposti.

Dichiarazione di responsabilità del datore. Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, nella sezione dedicata ai servizi on line offerti alle aziende.
L’inoltro dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare.

Prolungamento della riduzione contributiva a favore di chi assuma lavoratori in mobilità, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva

La norma. In base al comma 134, secondo periodo, dell’art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, è riconosciuto il prolungamento della durata della riduzione contributiva, prevista dall’articolo 8, comma 2, e dall’art. 25, comma 9, della legge 223/1991, per chi assume lavoratori in mobilità, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
Le modalità di attuazione della suddetta norma sono state dettate nel citato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 53343 del 26 luglio 2010, assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze.

Le assunzioni incentivate. L’incentivo spetta nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza; tale prosecuzione può essere attuata mediante:
• il mero proseguimento, durante il 2010, del rapporto di lavoro, per il quale sono scadute – il 31 dicembre 2009 o nel corso del 2010 – le riduzioni contributive previste dalla legge n. 223/1991, artt. 8, comma 2, o 25, comma 9;
• la proroga, nel corso del 2010, di un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dall’art. 8, comma 2, della legge 223/1991.
Il caso di prolungamento della durata della riduzione contributiva per chi assume lavoratori che beneficiano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali è invece coperto dalle istruzioni dettate al punto 1.
I lavoratori coinvolti debbono aver maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva, valida ai fini del diritto al trattamento pensionistico.

Misura e durata dell’incentivo. Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al datore di lavoro il prolungamento delle riduzioni contributive previste dall’art. 8, comma 2, e dall’art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, oltre la loro scadenza originaria e fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento (inteso qui come momento di decorrenza del diritto di fruire effettivamente del trattamento pensionistico, cioè il momento di decorrenza della cosiddetta “finestra di uscita”) e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2010.
L’incentivo decorre dalla proroga del rapporto di lavoro o, in caso di mera continuazione dello stesso, dal giorno successivo a quello in cui sia scaduta la precedente agevolazione. In ogni caso l’incentivo non si applica prima che sia maturato il requisito dell’anzianità contributiva.
L’incentivo spetta nel limite di 120 milioni di euro, complessivamente stanziati per finanziare i benefici di cui alla prima e seconda parte della presente circolare.
L’incentivo è cumulabile con l’incentivo illustrato nella parte terza della presente circolare, se ne ricorrono i presupposti.

Dichiarazione di responsabilità. Anche in questo caso, allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione denominata “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, nella sezione dedicata ai servizi on line offerti alle aziende.

Contributo mensile a favore di chi assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile

La norma. ll comma 151 dell’art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 riconosce ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell’art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile, un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 53344 del 26 luglio 2010, assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, ha determinato le modalità di attuazione del comma 151.

Le assunzioni incentivate. L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2010.
L’incentivo spetta, altresì, nel caso in cui il datore di lavoro trasformi, nel corso dell’anno 2010 un rapporto di lavoro a tempo determinato, stipulato successivamente al 1° gennaio 2010, in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Lavoratori per cui compete l’incentivo. I lavoratori devono essere titolari, alternativamente, dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, di cui all’articolo 19, primo comma, del Rdl 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, o del trattamento speciale di disoccupazione edile, di cui all’articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni.
Nell’ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato, il lavoratore deve risultare titolare dell’indennità alla data dell’originaria assunzione a tempo determinato.

Misura e durata dell’incentivo. Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, al datore di lavoro spetta, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.
L’incentivo spetta per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
L’importo dell’incentivo spettante al datore di lavoro può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e non può comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno.
L’incentivo spetta nel limite delle risorse stanziate – pari a 12 milioni di euro per l’anno 2010 – ed è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
L’Inps verifica la disponibilità delle risorse finanziarie a fronte delle singole domande di accesso all’incentivo stesso; nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti, l’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di lavoro decorrenza dell’assunzione/trasformazione. Il controllo della sufficienza delle risorse disponibili dà luogo alla formazione di una graduatoria – unica a livello nazionale – contenente l’elenco delle aziende ammesse all’incentivo.
L’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive spettanti in base alla normativa vigente, compreso l’incentivo di cui all’art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, illustrati nella parte A e B della presente circolare.

Dichiarazione di responsabilità. Anche in questo caso, allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione denominata “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, nella sezione dedicata ai servizi on line offerti alle aziende.

I chiarimenti operativi da parte dell’Inps

Come anticipato, il recente messaggio dell’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità operative per l’attuazione della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e dei relativi decreti interministeriali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010, in materia di incentivi concessi in via sperimentale per l’anno 2010 e connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati.
In particolare, sono state illustrate le procedure da seguire per la fruizione dei benefici contributivi previsti dall’art. 2 commi 134, 135 e 151 che così dispongono:
1. Articolo 2, primo periodo, del comma 134 – Riduzione contributiva di cui all’art. 8, comma 2 e all’art. 25, comma 9 della legge n. 223/1991 ai datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età.
2. Articolo 2, secondo periodo, del comma 134 – Prolungamento della durata della riduzione contributiva, prevista dall’art. 8, comma 2 e dall’art. 25, comma 9 della legge n. 223/1991, per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
Per le assunzioni effettuate nel corso del 2010, i datori di lavoro, ammessi a fruire dei benefici, possono recuperare la contribuzione versata in eccesso, utilizzando le nuove causali “L411” e “L412”, entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sulle somme dovute per i contributi previdenziali ed assistenziali.
3. Articolo 2, comma 151 – Contributo mensile a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola, con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile. L’incentivo, pari all’indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento, con esclusione della contribuzione figurativa, per un numero di mensilità di trattamento a sostegno del reddito non erogato, è riconosciuto per le assunzioni avvenute nel 2010, nel limite delle risorse stanziate dallo Stato nella misura di 12 milioni di euro.
Il contributo spettante ai datori di lavoro, in base dell’apposita graduatoria, è conguagliabile con le somme dovute per contributi previdenziali e assistenziali attraverso la valorizzazione del codice “L414” del modello UniEmens.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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