Arriva il decreto sul Wi-fi

Il ministero delle comunicazioni pubblica lo schema di decreto. Che probabilmente farà felici molti provider

Il ministero delle Comunicazioni ha presentato lo schema di decreto sul Wi-fi
che prevede l’estensione della normativa gli ambiti non compresi nel precedente
decreto del 28 maggio 2003. Secondo l’articolo 1 della nuova normativa “All’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale
regolamentazione dei servizi Wi-Fi ad uso pubblico 28 maggio 2003, sono
soppresse le parole da: “in locali aperti”, fino alla fine del comma.

All’art. 6, comma 1, lettera b), del medesimo decreto sono soppresse le parole
“limitatamente all’ambito geografico locale definito all’articolo 2, comma 1 e”.


Articolo 2I soggetti autorizzati all’offerta
al pubblico
, attraverso reti ed applicazioni Radio Lan nella banda 2,4
GHz o nelle bande 5 GHz, di reti e servizi di comunicazione elettronica, ai
sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale del 28 maggio 2003, così come
modificato dal presente decreto, tengono nella migliore considerazione,
in maniera non discriminatoria, ogni ragionevole richiesta di accesso,
rendendolo disponibile in maniera sufficientemente disaggregata per consentire
agli altri soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione
elettronica
ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di
offrirlo alla propria clientela, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
senza assunzione di oneri tecnici o economici non necessari ai fini del servizio
di accesso richiesto”. I titolari di diritti concessori o di esclusiva, a
qualsiasi titolo, che operano in locali aperti al pubblico o in aree confinate a
frequentazione pubblica, quali a titolo esemplificativo aeroporti, stazioni
ferroviarie e marittime e centri commerciali, devono consentire alla più ampia
pluralità di soggetti l’installazione e l’esercizio di infrastrutture Radio Lan
a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, e senza alcuna limitazione
che non sia oggettivamente dovuta ad insuperabili ragioni di carattere normativo
o tecnico-operativo o a ragioni di sicurezza che siano state accertate da parte
del Ministero delle Comunicazioni. Eventuali dinieghi motivatamente opposti a
richieste di istallazione ed esercizio dovranno comunque essere notificati,
senza ritardo, al Ministero delle Comunicazioni, Direzione Generale per i
servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione”.


Articolo 3 “Le imprese già autorizzate all’esercizio
sperimentale del servizio negli ambiti previsti dal presente provvedimento,
cessano la sperimentazione di cui in premessa entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto”.


Articolo 4 “Si applicano in ogni caso e comunque per
quanto diversamente disposto dal citato decreto ministeriale, secondo quanto già
previsto dall’art. 8 comma 2 dello stesso, le definizioni e le disposizioni
decreto legislativo 1° agosto 2003 recante n. 259 “Codice delle comunicazioni
elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 Settembre
2003”.

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