Apprendisti: cassa integrazione in deroga contestuale alla richiesta di cigo o cigs

Il ministero risponde a un interpello dell’associazione industriali

Confindustria ha presentato istanza di interpello al fine di sapere se è ammissibile, per un’impresa che intenda fruire degli ordinari ammortizzatori sociali, la richiesta di cassa integrazione in deroga per i lavoratori apprendisti presentata contestualmente a quella volta a conseguire il trattamento di integrazione salariale ordinario (cigo) o straordinario (cigs).

Il ministero spiega che l’intervento ordinario di integrazione salariale ha la funzione di sostegno al reddito dei lavoratori nelle situazioni di mera contrazione dell’attività produttiva di natura congiunturale, dovute ad eventi transitori non imputabili né al datore di lavoro né ai lavoratori, ovvero da situazioni temporanee di mercato.

In entrambi i casi è necessaria la certezza della ripresa produttiva, certezza che deve sussistere al momento della presentazione della domanda di cigo. Parimenti, anche l’intervento straordinario della cig è rivolto ad assicurare la continuità del reddito e dell’occupazione dei lavoratori, nonché a consentire all’impresa di conservare il patrimonio di professionalità in essa maturato. Tuttavia, mentre l’intervento ordinario è finalizzato alla conservazione dell’occupazione e del reddito in presenza di situazioni di tipo congiunturale, l’intervento straordinario è destinato a fronteggiare situazioni di tipo strutturale (processi di trasformazione o razionalizzazione dell’attività produttiva oppure vera e propria crisi o cessazione dell’impresa).

Da entrambi i casi (cigo e cigs) è esclusa la categoria degli apprendisti per i quali, invece, è stato il D.L. n. 185/2008 ad aver previsto ammortizzatori sociali in deroga ad hoc: “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati”. Il Ministero pertanto dà risposta affermativa all’interpello considerando, da un lato, la natura e la funzione degli istituti di sostegno al reddito di cui si è detto e, dall’altro, la ratio della disposizione normativa sopra citata. Quest’ultima pare doversi individuare nella precisa volontà del Legislatore di assicurare la più ampia forma di sostegno del reddito dei lavoratori di imprese in difficoltà – ivi compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato – mediante il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga. Ne consegue che risulta coerente con le intenzioni del Legislatore la presentazione di una domanda di cassa integrazione guadagni in deroga per i lavoratori apprendisti unitamente ad una altra, volta ad ottenere la cigo o la cigs. Detta contestualità, infatti, garantendo anche agli apprendisti il trattamento di sostegno assicurato agli altri lavoratori subordinati, consente all’impresa di mantenere invariata la propria dimensione aziendale preservandola, inoltre, dal rischio di dispersione del patrimonio di professionalità in via di formazione. Analogamente a quanto avviene per la generalità dei lavoratori che fruiscono degli ordinari ammortizzatori sociali, è inoltre da ritenersi che la decorrenza delle prestazioni di cassa in deroga debba individuarsi nel momento di sospensione del rapporto di lavoro dei lavoratori apprendisti.



ministero del Lavoro, interpello n. 52 del 5 giugno 2009



(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento Media)

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