Apprendistato, totale sgravio contributivo per le imprese fino a 9 dipendenti

Più vantaggi per i datori di lavoro che avranno assunto con contratto di apprendistato dal gennaio 2012 al dicembre 2016. Ma anche sanzioni più severe a chi non rispetta i doveri formativi.

Con la circolare n. 27/2013, l’Inail ha illustrato il quadro
normativo aggiornato in materia di apprendistato, introducendo agevolazioni e sanzioni.  Come previsto dalla Legge di Stabilità 2012 (L. n. 183/2011), le imprese che occupano fino a 9
dipendenti
hanno diritto a uno sgravio contributivo totale per i contratti di
apprendistato sottoscritti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016
. Per quanto
riguarda l’Inail, il datore di lavoro non deve versare contributi nel primo
triennio, pari allo 0,30%, e può godere dall’aliquota contributiva complessiva del
10%, ma deve comunque versare all’INPS l’1,61% per il finanziamento dell’ASpI. Un deciso miglioramento rispetto alla
situazione precedente, che per tale tipologia di imprese prevedeva un’aliquota
contributiva pari all’1,5% per il primo anno, al 3% per il secondo e al 10% per
il terzo.

La specificità rispetto agli altri contratti di questo tipo sta nel fatto che,
al termine del periodo di formazione, il datore di lavoro può recedere
liberamente dal rapporto. Se, al contrario, il datore decide di continuare a
fruire delle prestazioni del lavoratore, ormai da considerarsi ex apprendista,
ha comunque diritto a un altro anno di contribuzione agevolata con aliquota
pari al 10% della retribuzione. I benefici per l’impresa non si limitano
all’abbattimento della contribuzione previdenziale e degli oneri Inail.
Naturalmente, a fronte degli incentivi, l’impresa ha l’obbligo di assolvere ai
suoi doveri formativi. Nel caso di inadempimento, l’impresa deve corrispondere il doppio di quanto non
versato per effetto dell’incentivo
.

In particolare, la violazione dei principi può riguardare forma scritta
del contratto, patto di prova, piano formativo individuale, divieto di
retribuzione a cottimo, possibilità di inquadrare il lavoratore fino a
due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante o in alternativa
di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e
in modo graduale all’anzianità di servizio, presenza di un tutore o
referente aziendale.

In tutti questi casi si applica, per ogni
violazione, una sanzione  che oscilla da 100 a 600 euro a seconda della
gravità dell’irregolarità
verificatasi.

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