Apprendistato, sgravi contributivi per le imprese fino a 9 dipendenti

Nella circolare n. 27 del 24 maggio 2013, l’Inail riporta uno sgravio contributivo del 100% per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Mentre per i periodi contributivi degli anni di contratto successivi al terzo è confermata l’aliquota del 10%.

Con la
Circolare  n. 27 del 24 maggio 2013 l’Inail, alla luce delle novità introdotte
in materia di apprendistato dal Decreto Legislativo 167/2011
(Testo Unico dell’Apprendistato), dalla Legge n. 183/2011 (Legge
di Stabilità 2012) e dalla Legge n. 92/2012 di
riforma del mercato del lavoro, ha fornito un quadro normativo aggiornato della
disciplina generale, con particolare riferimento al regime contributivo
previsto per questa tipologia contrattuale ed ai criteri di erogazione delle
prestazioni di propria competenza.

Fra le novità di maggiore interesse c’è quella prevista dalla citata Legge di
Stabilità 2012, che ha riconosciuto, in favore delle aziende che hanno alle
dipendenze fino a nove lavoratori
e per i periodi contributivi maturati durante
i primi tre anni del contratto, l’applicazione di uno sgravio
contributivo del 100% per i contratti di apprendistato
stipulati dal 1° gennaio
2012 al 31 dicembre 2016.

Per i
periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo è
confermata l’aliquota del 10% da applicare sino alla scadenza del contratto di
apprendistato.

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