Ampliato il numero di beni agevolabili con la Tremonti-ter

Disponibile dal 1° dicembre la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate per la fruizione del risparmio di imposta, tramite la quale viene stabilito in modo dettagliato (e meno restrittivo) quali sono i beni che rientrano nel novero di quelli agevolabili.

Con un intervento dai toni estensivi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, nel contesto della risoluzione n. 91/E, una classificazione più dettagliata dei beni agevolabili ai sensi della cosiddetta Tremonti-ter, dettata dall’art. 5 del Dl 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 102/2009.
Stando alla posizione del Fisco, possono essere agevolati anche quei beni che, pur non rientrando nella specifica divisione contemplata dalla norma come agevolabili, servono al corretto funzionamento delle attrezzature che, invece, vi rientrano.
L’intervento del Fisco acuisce le problematiche insite nella corretta identificazione dei beni agevolabili, fortemente ridimensionati dalla novellata versione dell’incentivo, sul quale arrivano da più fronti pressioni per una riconversione ad agevolazione strutturale al nostro sistema fiscale.

Sintesi dell’agevolazione
Le indicazioni operative sulla corretta fruizione dell’incentivo in parola sono state esaurientemente affrontate dal Fisco con la circolare 27 ottobre 2009, n. 44/E.
La norma, lo si ricorda, consente la deduzione dal reddito d’impresa del 50% del valore degli investimenti in determinati macchinari e apparecchiature effettuati dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010.
Nello specifico, i beni agevolabili dalla Tremonti-ter consistono nei macchinari e le apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007.
Come noto, le tabelle Ateco sono elaborate dall’Istat ai fini di una classificazione delle attività economiche, a ciascuna delle quali è attribuito un codice a sei cifre.
La divisione 28, riguarda la “fabbricazione di macchinari e apparecchiature non classificate altrove” e contiene 47 codici di attività, dei quali 46 individuano specifiche tipologie di macchinari ed attrezzature (quali macchine utensili, motori – esclusi quelli per gli autoveicoli -, turbine, compressori, forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento, caldaie, gru, ascensori, macchine e altre attrezzature per uffici – esclusi computer e periferiche -, giostre, altalene, ecc.). La divisione, oltre ai macchinari, comprende le rispettive parti meccaniche, collegate meccanicamente o termicamente ai materiali o indispensabili ai processi di lavorazione, ma anche gli apparecchi fissi e mobili o portatili.
Quanto all’ultimo codice, con natura residuale, esso fa riferimento alla «fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali non classificate altrove».
Nei suoi interventi di prassi, tra cui la circolare richiamata, l’Agenzia ha affermato che gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 rilevano anche se gli stessi sono destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione 28. Inoltre, nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono racchiusi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature), che ne costituiscono dotazione. Sono stati formulati gli esempi dei computer dotati del software necessario per il funzionamento delle macchine per la preparazione o il taglio dei tessuti e dei cablaggi, batterie, motori e circuiti elettrici (compresi nella divisione 27) destinati ad essere montati ed assemblati all’interno di un macchinario complesso della voce 28.

Ampliata la nozione di bene agevolabile
Proprio sulla scorta di tali indicazioni, la società istante ha chiesto fino a che punto tale flessibilità potesse estendersi, in particolar modo in relazione all’acquisto di un registratore di cassa e di un impianto di condizionamento.
Nel primo caso, l’istante ha chiarito che il registratore di cassa da acquisire presenta, oltre a quella canonica, anche altre funzioni essenziali, tra cui:

  • scanner da banco utilizzato dalla cassiera per la lettura dei codici a barre dei prodotti;
  • scanner manuali utilizzati dalla cassiera per la lettura dei codici a barre dei prodotti voluminosi;
  • touch screen operatore utilizzato dalla cassiera per la digitazione dei codici a barre dei prodotti e per eseguire le operazioni di incasso;
  • display cliente (elemento obbligatorio per legge) per informare il cliente sul prezzo del prodotto;
  • self scanning utilizzato dal cliente per la lettura dei codici a barre dei prodotti acquistati;
  • stampante fiscale di scontrino;
  • pin pad pagamento per la gestione dei pagamenti con carte di credito e bancomat;
  • cassetto portadenaro.

Tutti gli accessori, dichiarati dall’istante come essenziali al funzionamento del registratore di cassa, sono contemplati in una divisione diversa dalla 28 e, quindi, potenzialmente non agevolabili.
Analogamente, per l’impianto di condizionamento, il contribuente ha chiesto se potessero essere attratti nell’agevolazione anche i costi per tubi e canali necessari per far passare i fluidi, quadri, cablaggi elettrici e sistema di controllo, in quanto beni indispensabili per l’utilizzo del bene agevolabile.
L’Agenzia, rispondendo in tono con quanto già indicato nella citata circolare n. 44/E, ha ammesso come agevolabile tanto l’investimento in misuratori fiscali quanto quello dei componenti e accessori, in quanto beni, questi ultimi, che costituiscono componenti indispensabili nonché dotazione degli apparecchi misuratori fiscali.
Sullo stesso piano, a proposito dell’impianto di condizionamento, l’Agenzia ha ritenuto agevolabili gli investimenti in tubi e canali necessari per far passare i fluidi, quadri, nonché a quelli in cablaggi elettrici e relativo sistema di controllo, in quanto indispensabili per l’utilizzazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento oggetto di agevolazione.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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