Aiuti di Stato, la Ue rivede il supporto alle imprese in difficoltà

Le nuove regole, che entreranno in vigore l’1 agosto 2014, mirano a garantire che il finanziamento pubblico venga concesso alle aziende che ne hanno più bisogno e che gli investitori in imprese fallite condividano equamente i costi di ristrutturazione.

Nell’ambito della sua iniziativa di modernizzazione degli Aiuti di
Stato
, la Commissione europea ha rivisto le regole per la valutazione delle misure di sostegno pubblico al salvataggio e di ristrutturazione delle imprese in
difficoltà
. Le nuove norme entreranno in vigore il prossimo 1 agosto al posto quelle
adottate nel 2004, anche se alcuni porincipi rimaranno invariati.  Le nuove linee guida saranno
applicabili a tutte le imprese in difficoltà, a eccezione di quelle che
operano nei settori del carbone e dell’acciaio e di quelle che rientrano
nell’ambito di applicazione degli orientamenti per gli aiuti agli istituti
finanziari.

Le
principali modifiche mirano a garantire che il finanziamento
pubblico venga concesso alle aziende che ne hanno più
bisogno e che
gli investitori in imprese fallite condividano equamente i costi di
ristrutturazione, senza oneri spropositati per i contribuenti.

Tra le novità contenute nel
nuovo quadro normativo, una particolare attenzione alla destinazione degli
aiuti, che dovranno prediligere situazioni di crisi che, se supportate,
garantiscano più alti livelli occupazionali. La concessione
di finanziamenti e garanzie statali alle Pmi in difficoltà, per
un periodo massimo di 18 mesi, secondo un piano di ristrutturazione
semplificato. Norme più efficaci per assicurare che gli investitori coprano una
parte congrua deicosti di ristrutturazione della società e delle
perdite subite prima della concessione di qualsiasi aiuto di Stato. Una nuova
definizione di “impresa in difficoltà“, ovvero di un’impresa che uscirà
sicuramente dal mercato nel breve o medio periodo in assenza di aiuti,
esclusivamente basata su criteri oggettivi.

Infine, regole volte ad assicurare che parte dei costi
della ristrutturazione
gravino sugli investitori che dovranno coprire le
perdite accumulate come prerequisito per la concessione dell’aiuto. Nel caso in
cui la ristrutturazione abbia successo, lo Stato riceverà una rimunerazione
dell’investimento effettuato.

Restano invece invariati i principi che prevedono che gli aiuti alle imprese in difficoltà finanziarie possano essere concessi temporaneamente per un periodo di
sei mesi
(“aiuti al
salvataggio”
), superato
questo periodo l’aiuto deve essere rimborsato oppure il piano di
ristrutturazione deve essere notificato alla Commissione, che verifica che non
vi siano distorsioni della concorrenza. Inoltre, gli
aiuti alla ristrutturazione possono essere concessi a un’impresa una sola
volta in dieci anni
(principio “una tantum”), per evitare che le
aziende vengano mantenute artificialmente in vita dal sostegno pubblico.

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