Agevolazioni per il lavoro. Ridotto il tasso medio Inail per prevenzione

Viene elevata fino al 30% la riduzione dei premi Inail per le aziende che dopo i primi due anni di attività effettuano interventi per migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro.

L’Inail, sulla base delle risultanze dell’analisi tecnica effettuata dalla Csa, con la delibera 21 aprile 2010, n. 79, ha approvato il nuovo testo dell’art. 24 del Dm 12 dicembre 2000 che disciplina l’oscillazione del tasso medio di prevenzione dopo i primi due anni di attività.
La delibera diverrà pienamente operativa dopo che il Ministero del Lavoro l’avrà approvata con un proprio provvedimento adottato di concerto con il Ministero delle Finanze da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale.
Come si ricorderà l’art. 24 Mat dispone che le aziende, dopo il primo biennio di attività, che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, possano beneficiare della riduzione del tasso medio di tariffa, mediante la presentazione all’Inail di apposita domanda (il Mod. OT/24).
Da uno studio effettuato dalla Csa è risultato che l’incentivo in tutti questi anni non ha avuto molto successo. La mancata appetibilità è stata attribuita a diversi fattori, alcuni relativi alla misura dell’incentivo altri invece più attinenti alla procedura volta ad ottenerlo.
Sono state così riviste prima di tutto le percentuali di riduzione del premio, che sono passate da due a sei correlate alle dimensioni aziendali, da calcolarsi queste ultime sempre in termini di lavoratore-anno, al fine di renderle maggiormente rispondenti alle esigenze delle Pmi (v. box sotto). È infatti su queste aziende che si concentra maggiormente l’attenzione dell’Istituto assicurativo dato che rappresentano l’asse portante del sistema produttivo italiano, per indurle ad investire in prevenzione e contrastare così gli infortuni sul lavoro.
Sempre per andare incontro alle esigenze delle aziende, la data di presentazione dell’istanza volta a richiedere la riduzione del premio è stata differita di un mese, dalla fine di gennaio alla fine di febbraio di ogni anno.
Il nuovo intervento dell’Inail fa seguito alla nota del 21 settembre 2009 con la quale è stato reso disponibile il nuovo modello OT/24 aggiornato con le ultime novità normative in materia di prevenzione.

Oscillazione per andamento infortunistico (artt. 22 e 23 Mat)

Oltre all’incentivo legato alla prevenzione, sempre dopo il primo biennio di attività, il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di oscillazione in riduzione o in aumento, in relazione all’andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell’azienda, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori-anno del periodo.
Il tasso specifico aziendale è quello che risulta dal rapporto tra oneri e retribuzioni relativo ai primi 3 anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione o del minor periodo, purché non inferiore ad un anno, nel caso in cui l’attività sia iniziata da meno di 4 anni.
Quindi l’azienda ogni anno può subire:

  • un aumento del tasso medio se l’andamento infortunistico (rapporto oneri-retribuzioni) è più oneroso rispetto alla media nazionale;
  • una riduzione del tasso medio se l’andamento infortunistico (rapporto oneri-retribuzioni) è meno oneroso rispetto alla media nazionale

La misura dell’aumento o della riduzione è variabile in rapporto sia all’entità dello scarto tra i valori aziendali e quelli nazionali sia alla dimensione aziendale ed è soggetta a limiti prefissati.
In concreto l’oscillazione relativa all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell’azienda viene determinata aggiungendo o sottraendo al tasso medio di tariffa una parte della differenza tra detto tasso medio ed il tasso specifico aziendale pari a:

  • 1/3 se i lavoratori-anno del periodo non sono superiori a 100 nel limite del 7% del tasso medio;
  • 1/2 se i lavoratori-anno del periodo superano i 100 e fino a 200, nel limite del 10% del tasso medio;
  • 2/3, se i lavoratori-anno del periodo superano i 200 e fino a 500, nel limite del 13% del tasso medio;
  • l’intera differenza, se i lavoratori-anno superano i 500, nel limite del 20% del tasso medio.

Il tasso elaborato dall’Inail in funzione dell’andamento infortunistico aziendale (tasso medio nazionale aumentato o ridotto in base ai suddetti criteri) è il cosiddetto “tasso applicato” (comunicato dall’Inail al datore di lavoro entro il 31 dicembre di ogni anno)

Le nuove percentuali di riduzione
Originariamente l’art. 24 del Dm 12 dicembre 2000 aveva previsto che la riduzione del tasso medio in misura fissa, si basasse su due differenti misure: 10% per le aziende fino a 500 lavoratori-anno, 5% per le aziende oltre 500 lavoratori-anno.
Come ricordato sopra, per rendere maggiormente allettante l’incentivo sono state previste adesso 6 differenti misure di riduzione correlate alle dimensioni aziendali:

  • 30% per le aziende fino a 10 lavoratori-anno;
  • 23% per le aziende da 11 a 50 lavoratori-anno;
  • 18% per le aziende da 51 a100 lavoratori-anno;
  • 15% per le aziende da 101 a 200 lavoratori-anno;
  • 12% per le aziende da 201 a 500 lavoratori-anno;
  • 7% per le aziende con oltre 500 lavoratori-anno;

Ai fini dell’individuazione del numero dei lavoratori-anno del periodo si deve far riferimento alle medesime modalità previste per il calcolo dell’oscillazione del tasso derivante dall’andamento infortunistico. Il valore è determinato sommando i lavoratori-anno registrati nel primo triennio del quadriennio precedente l’anno per il quale la riduzione è richiesta. L’Inail precisa che se i rischi assicurati sono più di uno il numero dei lavoratori-anno e la misura della riduzione del premio si riferiscono al singolo rischio.

Più tempo per la domanda
L’analisi tecnica della Csa ha registrato che in questi anni le aziende per i più svariati motivi hanno rarissimamente osservato il termine del 31 gennaio per la presentazione dell’istanza, ricorrendo sempre più spesso alle proroghe che puntualmente l’Istituto assicurativo concedeva annualmente.
L’INAIL ha così accolto anche questa esigenza differendo di un mese il termine per l’inoltro dell’istanza di riduzione del premio.
Quindi dal 2011 la domanda di riduzione deve essere presentata per tutte le Pat relative alla specifica unità produttiva per la quale si propone istanza e deve pervenire alla Sede Inail nel cui territorio è ubicata l’azienda richiedente entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, sempreché sussistano, per tutte le predette unità, le condizioni previste dalla legge e siano attuati i medesimi interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni minime previste dalla legge.
La riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione (autoliquidazione) del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Rimane fermo che se le aziende hanno più unità produttive, ubicate in diversi ambiti territoriali, le domande devono essere inviate a ciascuna sede Inail competente per territorio. Se è in vigore la gestione accentrata, la domanda deve essere presentata alla sede Inail accentrante: in questo caso i requisiti per l’accettazione della domanda dovranno sussistere in tutte le unità produttive.
L’Istituto assicurativo precisa che per unità produttiva si deve intendere quella definita dall’art. 2, lettera t) del Dlgs 81/08, ossia lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

La nuova modulistica
Si coglie l’occasione per ricordare che l’Inail, con la nota 21 settembre 2009, ha evidenziato che la modulistica è stata rivista per valorizzare gli interventi svolti nell’ambito degli accordi tra l’Istituto assicuratore e le parti sociali, per valorizzare le procedure per la selezione di fornitori che rispettano la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (Sez. A del Mod. OT/24 in merito agli interventi particolarmente rilevanti) e per rafforzare il ruolo della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Sez. E del predetto modello).
Hanno subito alcune variazioni anche gli allegati all’istanza di riduzione del tasso medio di tariffa. In particolare è stato migliorato il questionario per la valutazione della Responsabilità sociale delle imprese (All. I) attraverso l’introduzione di una sezione a risposta multipla ed è stato predisposto uno specifico allegato (All. III) per valutare il sistema di scelta dei fornitori attenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
L’Inail ricorda che anche le istruzioni per la compilazione sono state aggiornate tenuto conto delle disposizioni contenute nel Dm 24 ottobre 2007 che ha definito le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Durc. Più precisamente la nota 21 settembre 2009 ha sottolineato che l’art. 7, comma 3 del predetto decreto ministeriale (che prevede la concessione al datore di lavoro di un termine non superiore a 15 giorni per regolarizzare la propria posizione) è applicabile con riferimento alla regolarità contributiva e a tutti i casi in cui la regolarità assicurativa produce riflessi sulla regolarità contributiva, incidendo su quanto dovuto dal contribuente. Secondo l’Inail non rilevano invece le violazioni sul versamento dei premi che sono meramente formali, passibili di sanzioni amministrative.
Quindi, per capire quali irregolarità assumono rilevanza ai fini della fruizione dello sconto premiale, è necessario considerare la data del provvedimento che revoca il beneficio e che, pertanto, tutte le irregolarità, come sopra definite, accertate dopo la data di entrata in vigore del citato decreto anche se commesse in epoca antecedente, potranno essere sanate entro il termine di 15 giorni.

L’autocertificazione dei presupposti applicativi

Per fruire dei benefici contributivi il datore di lavoro deve autocertificare il possesso di alcuni requisiti-base. L’attestazione avviene utilizzando il modello di autocertificazione che l’Inail ha diffuso con la circolare 7/08, da utilizzare anche per ottenere altre agevolazioni quali il reimpiego dei dirigenti, il sostegno della maternità e paternità, l’oscillazione del tasso medio per prevenzione per i primi due anni di attività (artt. 19 e 20 Mat), ecc.

Definizione della domanda
L’accoglimento o il rigetto della domanda riguarderà tutte le Pat relative all’unità produttiva indicata nella domanda. Se la domanda riguarda più unità produttive, l’accoglimento o il rigetto potrà riguardare anche singole Unità produttive a meno che le Pat non vengano gestite in forma accentrata. In questo caso l’accoglimento non potrà che riguardare tutte le unità produttive interessate.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda debitamente motivato dovrà essere comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata R/R entro 120 giorni dalla data di ricezione della stessa.
Nel caso in cui l’Inail accerti la mancanza dei presupposti dopo aver emesso il provvedimento di accoglimento, l’agevolazione viene annullata ed il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle integrazioni dei premi dovuti oltre al versamento delle sanzioni per omissione contributiva.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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