Agevolazioni per il lavoro – Al via gli incentivi per l’assunzione dei disoccupati

Il Ministero del Lavoro ha reso operativi i benefici riconosciuti agli imprenditori che assumono lavoratori titolari di disoccupazione ordinaria oppure che stanno fruendo dell’indennità di mobilità. Ecco tutti i dettagli con anche le trafile burocratiche da seguire.

Dopo quasi un anno dall’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2010, il Ministero del Lavoro, di concerto con quello delle Finanze, ha emanato due decreti datati 26 luglio 2010 (entrambi in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) con i quali ha attuato l’art. 2, commi 134 e 151, della legge 191/2009.
Il primo decreto rende operativo l’art. 2, comma 134 della predetta legge che riconosce una riduzione contributiva pari alla misura prevista per gli apprendisti ai datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità non agricola di disoccupazione con requisiti normali con almeno 50 anni di età. La stessa disposizione prevede inoltre, un prolungamento della predetta riduzione contributiva per i datori che assumono lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva, in mobilità o beneficiari dell’indennità suddetta, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
L’art. 2, comma 151 della Manovra economica invece riconosce un incentivo ai datori di lavoro che assumono, a tempo pieno e indeterminato, lavoratori destinatari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini. L’incentivo è pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.
Ma vediamo di seguito nel dettaglio i singoli benefici evidenziandone le caratteristiche.

Benefici per i cinquantenni disoccupati
Possono fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro (comprese le società cooperative per i soci con cui le medesime hanno sottoscritto o sottoscrivono un rapporto di lavoro subordinato) che assumono entro il 31 dicembre 2010, a tempo indeterminato o determinato, full-time o part-time, lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che hanno compiuto almeno 50 anni di età.

Esclusione dal beneficio

I casi che escludono il datore di lavoro dalla fruizione della riduzione contributiva sono:
a) l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo ovvero dal contratto individuale;
b) nei sei mesi precedenti l’assunzione, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale(*);
c) il datore ha in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro(*);
d) tra l’impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrono rapporti di collegamento e controllo(**).

(*) Il divieto non opera se l’assunzione è finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse.
(**) Il divieto non opera se l’assunzione avviene dopo 6 mesi dal licenziamento.

Il beneficio per il datore di lavoro consiste nel poter applicare per le assunzioni effettuate nel 2010 la contribuzione prevista per gli apprendisti, solo fino al 31 dicembre 2010, al posto di quella ordinaria (attualmente, la contribuzione apprendisti a carico del datore di lavoro è pari al 10%).
Il legislatore prende poi in considerazione alcune situazioni particolari che possono far sorgere qualche dubbio circa l’applicazione dell’agevolazione.
In particolare se un lavoratore è stato assunto a tempo determinato la riduzione contributiva spetta per tutta la durata del contratto nel rispetto del termine massimo del 31 dicembre 2010.
Medesima scadenza va rispettata anche se un rapporto di lavoro a termine viene trasformato in contratto a tempo indeterminato durante il suo svolgimento oppure se l’assunzione è avvenuta originariamente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Se è stata effettuata la trasformazione del contratto in costanza del rapporto di lavoro il beneficio è riconosciuto sempre che il lavoratore risulti titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell’assunzione a tempo determinato e abbia compiuto 50 anni di età alla data della trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
È possibile cumulare questa riduzione con il beneficio spettante al datore di lavoro che assume lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali oppure dell’indennità speciale di disoccupazione edile prevista dall’art. 2, comma 151 della Finanziaria 2010 di cui si parlerà più avanti.
Il decreto ricorda solo che il beneficio non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale, senza fare menzione alle altre cause di esclusione sopra evidenziate per l’altra riduzione contributiva sempre prevista dall’art. 2, comma 134 della Finanziaria 2010. Ne discende quindi che gli altri motivi che non riconoscono il beneficio in questo caso non trovano applicazione.
Per ottenere lo sgravio, il datore di lavoro interessato deve presentare apposita domanda all’Inps entro il mese successivo a quello della stipula del contratto di lavoro.
Per tutti i contratti pregressi il termine ultimo di presentazione è entro il mese successivo alla data di pubblicazione in Gu del decreto interministeriale 26 luglio 2010.
La fruizione materiale dell’incentivo necessita delle opportune istruzioni che l’Inps provvederà ad emanare con un proprio provvedimento.
L’applicazione del beneficio sarà autorizzata nel limite delle risorse finanziarie stanziate per lo scopo (l’Inps terrà conto dell’ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro).
Il prolungamento del beneficio per i lavoratori con almeno 35 anni di contributi. Lo stesso decreto interministeriale 26 luglio 2010 riconosce la possibilità di un prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro (comprese le cooperative per il socio con il quale è stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato) che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che hanno maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva.
Anche in questo caso il benefico, consistente nell’applicazione della contribuzione prevista per gli apprendisti, viene prolungato fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
Come sopra ricordato per l’altro beneficio, le assunzioni che danno diritto allo sconto contributivo devono essere state effettuate nel 2010 indipendentemente dal fatto che siano a tempo indeterminato o determinato, full-time o part-time.
Abbiamo detto che l’incentivo riguarda tutte le assunzioni effettuate nel 2010, ma è possibile fruire dell’agevolazione anche per i datori di lavoro che al 1° gennaio u.s. avevano già alle proprie dipendenze lavoratori che presentavano congiuntamente i seguenti requisiti: al momento dell’assunzione erano in mobilità o risultavano titolari di un’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e che nel corso del 2010 maturano almeno 35 anni di anzianità contributiva.
Per ottenere il beneficio, il datore di lavoro interessato deve presentare apposita domanda all’Inps entro il mese successivo a quello della stipula del contratto di lavoro (ovvero alla data di trasformazione del contratto a tempo indeterminato).
Per tutti i contratti pregressi il termine ultimo di presentazione è entro il mese successivo alla data di pubblicazione in Gu del decreto interministeriale 26 luglio 2010.
L’applicazione del beneficio sarà autorizzata nel limite delle risorse finanziarie stanziate per lo scopo (l’Inps terrà conto dell’ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro).
Anche questo beneficio può essere cumulato con l’incentivo riconosciuto dall’art. 2, comma 151 della Finanziaria 2010 consistente nell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite.

L’assunzione di disoccupati ordinari e speciali edili
Il secondo decreto interministeriale del 26 luglio 2010 è intervenuto al fine di dare attuazione all’art. 2, comma 151, della legge 191/2009 (Finanziaria 2010).
In particolare l’incentivo spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato (avvenute nel periodo 1 gennaio 2010-31 dicembre 2010), ovvero per le trasformazioni di contratti a tempo determinato, instaurati nel 2010, e trasformati, nel medesimo anno, a tempo indeterminato (il beneficio spetta ovviamente dal momento della trasformazione).

Esclusione dal beneficio

I casi che escludono il datore di lavoro dalla fruizione del beneficio sono:
a) l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo ovvero dal contratto individuale;
b) nei dodici mesi precedenti l’assunzione, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale(*);
c) il datore ha in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale(*);
d) tra l’impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrono rapporti di collegamento e controllo(**).

(*) Il divieto non opera se l’assunzione è finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse.
(**) Il divieto non opera se l’assunzione avviene dopo 6 mesi dal licenziamento.

Per poter fruire dell’incentivo è necessario che i lavoratori che vengono assunti siano titolari, al momento dell’assunzione, dell’indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti normali oppure dell’indennità speciale di disoccupazione edile.
Il beneficio consiste nell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa ed in ogni caso per un importo non superiore alla retribuzione erogata al lavoratore interessato riferita al corrispondente mese dell’anno.
Per l’applicazione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve presentare apposita domanda all’Inps entro il mese successivo a quello della stipula del contratto di lavoro (ovvero – si ritiene – alla data di trasformazione del contratto a tempo indeterminato).
Per tutti i contratti pregressi il termine ultimo di presentazione è entro il mese successivo alla data di pubblicazione in Gu del decreto interministeriale 26 luglio 2010.
Le istruzioni operative saranno fornite direttamente dall’Istituto. Per tale incentivo è già previsto dalla norma stessa che, una volta autorizzato, potrà essere recuperato attraverso il conguaglio con i contributi dovuti – flusso UniEMens.
L’applicazione del beneficio sarà autorizzata nel limite delle risorse finanziarie stanziate per lo scopo (l’Inps terrà conto dell’ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro).

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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